Tutela del Lavoratore "Fragile" Covid 19: Note normative e Documenti
Appunti Sicurezza lavoro | ||
23 Novembre 2024 | ||
Salve Visitatore | ||
Tutela del Lavoratore "Fragile" Covid 19 ID 10689 | 02.05.2020 Documento completo e Modelli allegati Note normative e Documentazione per il rientro in azienda dei lavoratori I riferimenti normativi DPCM 26 Aprile 2020 Per lavoratore "fragile" si intende il lavoratore affetto da patologia che ne aumenta la vulnerabilità nei confronti dell'infezione virale: soggetti immunodepressi (Circolare 7942-27/03/2020 del Ministero della Salute), donne in gravidanza, soggetti affetti da patologie cronico-degenerative come diabete, cardio vasculopatie, bronco pneumopatia, nefropatie. I lavoratori devono essere informati della normativa specifica e, in accordo con la raccomandazione di cui all'art. 3 del DPCM 26 Aprile 2020, spetta a questi, anche se asintomatici, di rivolgersi al proprio medico di medicina generale (MMG) al fine di ottenere la certificazione spettante ai soggetti a maggior rischio di contrarre l'infezione, secondo le disposizioni dell'INPS. Secondo l'Accordo Governo-Parti sociali del 14 marzo 2020 e sua integrazione del 24 aprile 2020, spetta al medico competente segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Tuttavia, situazioni di fragilità potrebbero infatti non essere note al medico competente (ad esempio per patologie insorte fra una visita periodica e la successiva), o potrebbero riguardare lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria. Il medico competente deve in ogni caso restare a disposizione per l'eventuale identificazione del lavoratore "fragile", che gli si rivolga ai fini dell'inquadramento della propria patologia fra quelle per cui si rende necessaria la tutela. 1) il lavoratore con patologie che determinano immunodepressione, patologie cardiovascolari importanti, malattie respiratorie croniche o altre che determinano iper-suscettibilità alle infezioni può rivolgersi al medico curante per una valutazione dello stato di salute e gli eventuali provvedimenti del caso; L'Azienda deve informare tutti i lavoratori, certamente o potenzialmente "fragili", mediante adeguata l'informativa (Allegata). Ai lavoratori è richiesta la Dichiarazione di rientro (Allegata). Figure preposte a rilasciare la certificazione di lavoratore "fragile" Con la Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 Marzo 2020, sono chiariti che sono organi abilitati a certificare la condizione di cui all'articolo 26, comma 2 sia i medici preposti ai servizi di medicina generale (c.d. medici di base), che i medici convenzionati con il S.S.N. |
||
|
||
è un sito di INVIO NEWSLETTTER Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “Newsletter”. L'Elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter |
||
Certifico Srl 2000-2020 | VAT IT02442650541 |