Coronavirus: il corretto uso delle mascherine | Rev. 1.0
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23 Novembre 2024 | ||||||||||||||
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Coronavirus: il corretto uso delle mascherine | Rev. 1.0 ID 10389 | Rev. 1.0 18.03.2020 Il documento analizza e riporta le corrette modalità d’uso per le mascherine in modo da fornire indicazioni utili ad affrontare in maniera corretta l’emergenza coronavirus. È documentato che i soggetti maggiormente a rischio d’infezione da SARS-CoV-2 sono coloro che sono stati a contatto stretto con paziente affetto da COVID-19, in primis gli operatori sanitari impegnati in assistenza diretta ai casi, e il personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni biologici di un caso di COVID-19, senza l’impiego e il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei. Update 1.0 del 18.03.2020 Tuttavia: - in tutti gli altri ambienti di lavoro, in accordo al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, se necessario devono essere utilizzate le mascherine; - la mascherina viene frequentemente usata anche in contesti non lavorativi: per andare a fare la spesa, in luoghi con presenza di altre persone, ecc… Secondo quanto riportato dall’OMS si raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e se sono presenti sintomi quali tosse o starnuti, oppure se ci si prende cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus. L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. Inoltre, la mascherina non è necessaria per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie. Excursus Tipologie mascherine In questo documento vengono descritte le tipologie di mascherine e maschere più di uso comune. Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie meno diffusi, come ad esempio gli autorespiratori, non saranno trattati. Mascherine chirurgiche La mascherine chirurgiche sono Marcate CE in accordo al Reg. (UE) 2017/745 ed alla norma tecnica EN 14683:2019 “Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova”. Fig. 1 - Mascherina chirurgica Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18 … Art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale) 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. 2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione dellemascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti. 3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecnichedei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigentenormativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezioneindividuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti 4. Qualora all’esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio. Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) 1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.[/panel] La caratteristica principale di queste mascherine è quella di non diffondere agenti biologici pericolosi, ovvero i virus, nell’atmosfera circostante. Sono particolarmente utili pertanto nel caso si è portatori. Tuttavia, non proteggono bene se ci si vuole proteggere dal contagio in quanto hanno scarsa aderenza al volto. Ne esistono di tre tipologie: Tipo I efficacia filtrazione batterica pari al 95% Tipo II efficacia filtrazione batterica pari al 98% corporei Tipo III efficacia filtrazione batterica pari al 98% con protezione alla penetrazione di schizzi di fluidi corporei Sulla confezione deve essere riportato il numero della norma tecnica e la tipologia della mascherina. Fig. 2 - Marcatura CE sulla confezione Modalità d’uso 1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l’alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello stringinaso. 2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all’interno di ciascun lembo. 3. Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l’altra mano entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l’alto e tirare gli elastici sopra il capo. 4. Posizionare l’elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi. 5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance. 6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non modificarne la tenuta. ... segue in allegato Fonti Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020 Matrice Revisioni
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