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Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020 Min Interno
OGGETTO: Polmonite da nuovo corona- virus (COVID-19).
La Circolare detta Precisazioni su DPCM 11 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020 e DPCM 8 marzo 2020 ed in particolare riporta le lettere del DPCM 8 marzo 2020 che perdono efficacia.
In Allegato Testo DPCM 08 Marzo 2020 aggiornato 12.03.2020.
In allegato:
- Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020 Min Interno - D.P.C.M. 8 marzo 2020 aggiornato con le misure che perdono efficacia.
In ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, contrassegnata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dall'incremento dei casi sul territorio nazionale, con il D.P.C.M dell' 11 marzo 2020, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.64, sono state introdotte nuove e più stringenti misure, efficaci fino al 25 marzo 2020, finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza in atto sull'intero territorio nazionale.
Il provvedimento prevede, in particolare, all'art. 1, punto 1) la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al suddetto decreto, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.
E', altresì, prevista la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta. salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, il decreto dispone la sospensione di tutte le relative attività, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché dell'attività di ristorazione effettuata con 1a consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
Tra le eccezioni espressamente previste si segnala che rimangono aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande poste nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.
In tutti i casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività deve essere comunque garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
E' prevista, altresì, la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in argomento.
In tale contesto emergenziale, l'art. 1 punto 4) del D.P.C.M. stabilisce che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla previsione dell'art. 1, punto 5) del decreto che prevede la possibilità per il Presidente della Regione di disporre con propria ordinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, la programmazione del servizio di trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
Le misure previste dal D.P.C.M in argomento vanno ad aggiungersi a quelle introdotte con i decreti dell'8 marzo e del 9 marzo 2020, che restano efficaci, ove compatibili con le nuove disposizioni, fino al 3 aprile 2020.
A seguito di tale esame di compatibilità, cessano, pertanto, di avere efficacia le misure di cui alle lettere n), o), r), dell'art. 1 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, nonché quelle di cui alle lettere e) ed t) dell'art. 2 dello stesso decreto.
Appare inoltre utile fornire ulteriori elementi di precisazione relativamente a quanto stabilito in tema di spostamenti, con particolare riferimento a quelli all'interno di uno stesso comune.
Al riguardo, si ribadisce che la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettara a), del citato decreto dell'8 marzo scorso è finalizzata a evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi. Le limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio nazionale prevedono, come noto, il divieto assoluto di mobilità per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus, nonché la raccomandazione per chi abbia sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi a rimanere a casa, rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo il contatto con altre persone.
Ciò premesso, costituiscono validi motivi di spostamento le esigenze lavorative, di salute o di necessità, da comprovare secondo quando già indicato nella Direttiva del Sig. Ministro dell'8 marzo scorso.
Nel confermare che le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione.
Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.
Un'ulteriore precisazione concerne le disposizioni introdotte dall' art. 15 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, che integrano la disciplina sanzionatoria contenuta all'art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, convertito nella legge 5 marzo 2020, n.13 in caso di inosservanza delle misure adottate ai sensi della normativa emergenziale in questione.
Il richiamato art. 15 del citato decreto legge n. 14/2020, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, stabilisce che "la violazione degli obblighi imposti dalle misure ...a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da S a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto".
Al riguardo, si rinvia alle disposizioni di cui alla citata legge n.689/1981, in tema di accertamento delle violazioni amministrative e di procedure di irrogazione delle relative sanzioni, nonché alla previsione dell'art. 7 della legge n.241/1990 che consente di omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ragioni che appaiono ravvisabili nella delicata situazione emergenziale in atto.
Per ottemperare a tali esigenze di celerità., si invitano le SS.LL a voler adottare i provvedimenti di competenza con la sollecitudine dettata dall'attuale contesto, anche al fine di assicurare 1’effettività della sanzione prevista e il raggiungimento degli obiettivi di deterrenza di comportamenti analoghi.
Sul punto, le SS.LL. vorranno informare, oltre le Forze di polizia, i Sindaci dei rispettivi ambiti provinciali, anche ai fini di una pronta attivazione dei Comandi di Polizia Municipale, per l'adozione delle conseguenti iniziative, con particolare riguardo alla necessità di assicurare la trasmissione quanto più sollecita dei verbali di accertamento delle violazioni, in base alla gravità delle quali andrà graduata la durata della sanzione. Nella medesima ottica di perseguimento dell'effettività della sanzione, si rammenta la previsione dell'art. 321 c.p.p., in base alla quale "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero, il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato ". .
Lo stesso art. 321 c.p.p. al comma 3 bis prevede che, nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, al sequestro possono procedere anche gli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero, il quale può disporre per la restituzione della cosa o richiederne al giudice la convalida.
In tema di controlli, si richiama, l'attenzione sulla circolare n.555- DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1351/ 20 del 10 marzo 2020 del Capo della PoliziaDirettore Generale della Pubblica Sicurezza con la quale le SSLL sono state invitate ad inviare quotidianamente alla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (all'indirizzo email: dipps.centrosituazioni@pecps.interno.it) un prospetto riepilogativo dei risultati relativi ai controlli effettuati il giorno precedente.
Si segnala infine la disposizione introdotta dall'art. 3, punto 5), della Legge 5 marzo 2020, n.13 di conversione del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, ai sensi del quale al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del suddetto decreto, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito alle modalità di attuazione delle misure in argomento, anche sulla base delle questioni applicative che le SS.LL. riterranno di segnalare, significando che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è attivo un gruppo di lavoro interministeriale, al quale partecipa anche questo Dicastero, impegnato nel costante aggiornamento delle risposte ai principali quesiti formulati in materia, pubblicate nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del Governo e di questo Ministero.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.
Ministero dell'Interno IL CAPO DI GABINETTO F.to Piantedosi
Info e download
Collegati: DPCM 11 marzo 2020 DPCM 8 Marzo 2020 DPCM 9 Marzo 2020 Ordinanza DPC 08 marzo 2020 n. 646 Direttiva 8 Marzo 2020 Ministro dell'Interno DPCM 8 marzo: Sintesi misure Zona arancione D-L 23 febbraio 2020, n. 6 DPCM 23 febbraio 2020 DPCM 25 febbraio 2020 DPCM 1 marzo 2020 Nuovo Coronavirus: fonti di informazione
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