DPCM 11 Marzo 2020: Comunicazione sospensione attività lavorativa
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23 Novembre 2024 | ||
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Comunicazione sospensione attività lavorativa DPCM 11 Marzo 2020 Il DPCM 11 Marzo 2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 stabilisce la sospensione delle attività lavorative indicate all'articolo 1 comma 1, 2, 3: - attività commerciali al dettaglio Allegati modelli comunicazioni Datore di Lavoro | Azienda Attività sospese dal 12.03.2020 al 25.03.2020 Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate le seguenti misure: 1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2. Allegato 1 Ipermercati Allegato 2 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
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