COVID-19: indicazioni tutela salute ambienti lavoro non sanitari
Appunti Sicurezza lavoro | ||
23 Novembre 2024 | ||
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COVID-19: indicazioni tutela salute ambienti lavoro non sanitari ID 10287 | 03.03.2020 | Regione Veneto L’obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Diversamente, per la gestione clinica dei casi sospetti, probabili o confermati di COVID-19, nonché per raccomandazioni specifiche per il personale sanitario, si rimanda alle indicazioni contenute negli altri documenti e provvedimenti emanati. Premessa Considerata l’evoluzione dello scenario epidemiologico, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia di COVID-19 e l’incremento del numero di casi sul territorio regionale; Considerate le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del Veneto in data 22 e 23 febbraio 2020; Considerato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e le successive disposizioni attuative di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020 e del 01 marzo 2020, tra le quali è previsto, per evitare la sospensione delle attività lavorative, che ai rapporti di lavoro subordinato sia temporaneamente applicabile, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”); Ferme restando, laddove applicabili, le previsioni e le responsabilità in materia di gestione del rischio biologico assegnate dalla normativa vigente (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) ai soggetti aziendali incaricati, a qualsiasi titolo, della predisposizione e dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, già richiamate dalla lettera circolare del Ministero della Salute del 03 febbraio 2020 “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”; Considerato che l’ambiente di lavoro rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di tutela: tutela della salute della popolazione generale, tutela della salute dei lavoratori (nel senso estensivo della definizione di cui all’art. 2 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), tutela della salute degli operatori sanitari (sia incaricati di garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sia incaricati di garantire funzioni di vigilanza e controllo); Si rammenta, inoltre, che per informazioni sono stati attivati il il numero nazionale di pubblica utilità (1500), il numero verde regionale (800 462 340), i numeri verdi delle singole aziende sanitarie locali, e che per valutazioni è a disposizione il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale. Collegati |
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