Vademecum RLS | Manuale - Modelli - Normativa
ID 8076 | 2019
In Allegato il Vademecum RLS Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza, come definito all'Art. 2 comma 1 lett. i del D.Lgs. 81/2008 e Titolo I Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Artt. 47, 48, 49, 50, con Modello illustrato ed evidenziato dei Compiti della Figura, Modelli per l'iter di nomina, consultazione, ecc presenti all'interno del Documento ed allegati formato doc:
Mod. 01 - Invito alla nomina del RLS
Mod. 02 - Rinuncia alla nomina del RLS
Mod. 03 - Riconoscimento nomina RLS
Mod. 04 - Consultazione RLS
Mod. 05 - Richiesta Convocazione Verbale riunione periodica RLS
Mod. 06 - Richiesta Convocazione Verbale riunione periodica DL
Mod. 07 - Verbale riunione periodica
Normativa di riferimento ed Interpelli emessi sulla sul ruolo e compiti della figura dell'RLS.
Attenzione:
Comunicazione nominativi nuovi/variati RLS entro il 31 Marzo:
Vedi Documento
Excursus
Organigramma aziendale
Nella Figura 1 è illustrato un tipico Organigramma aziendale Sicurezza:
Fig. 1 - Esempio Organigramma aziendale Sicurezza
Le Figure sono così definite dal D.Lgs. 81/2008:
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Delegato
D.Lgs. 81/2008
… Art. 16. Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte
[...]
Introduzione
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o Rappresentante dei Lavoratori per Sicurezza territoriali (RLST), sono di fatto la novità della legislazione in materia di salute e sicurezza, contenuta al titolo I del D.Lgs. 81 del 2008 (T.U.), con due obiettivi risaltanti:
- la consultazione e la partecipazione attiva dei lavoratori nella gestione della sicurezza per raggiungere i massimi livelli di lavoro sicuro possibile
- contribuire nelle diverse azioni sino alle scelte di prevenzione e divenire soggetti di sistema aziendale.
Con le ultime modifiche introdotte viene rafforzato il ruolo partecipativo e responsabile dell’RLS nelle aziende, confermando l’attenzione che il legislatore ad esso rivolge.
È riconosciuto il ruolo essenziale di snodo fondamentale dei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione aziendale, in quanto il RLS rappresenta e si fa portatore delle esigenze dei lavoratori.
I diversi tipi di RLS
A livello normativo sono individuati tre diversi tipi di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 47 c.1):
1. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS) 2. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o di comparto (RLST) 3. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSSP)
Si tratta di tre figure con identiche funzioni, diverse sono le competenze e le modalità di elezione.
Il RLS aziendale è eletto con differenti modalità a seconda del numero di dipendenti:
- fino a 15 lavoratori viene eletto direttamente dai lav oratori al loro interno o individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo (art. 48)
- più di 15 lavoratori viene eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ed in assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
Il numero, le modalità di designazione o elezione, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva.
La norma fissa il numero minimo dei rappresentanti a seconda delle dimensioni aziendali
- 1 rappresentante fino a 200 dipendenti
- 3 rappresentanti tra 201 e 1000 dipendenti
- 6 rappresentanti oltre i 1000 dipendenti
Il nominativo del RLS aziendale dovrà essere comunicato annualmente (se variato), a cura del datore di lavoro, all’INAIL (art.18 c.1 lettere aa) o, in caso di mancata designazione o elezione, dovrà essere indicata l’assenza del RLS in azienda (ed in tal caso troverà applicazione l’art. 48). Vedi Cap. COMUNICAZIONE INAIL DEI NOMINATIVI DEGLI RLS ENTRO IL 31 MARZO.
[...]
Il RLST territoriale o di comparto (art. 48) esercita le sue competenze con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS aziendale.
[...]
Il RLSSP di sito produttivo (art. 49) è previsto per dei contesti produttivi particolari che si distinguono per la presenza simultanea di più aziende o cantieri: i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i grandi cantieri edili (con almeno 30.000 uomini-giorno), contesti produttivi con complesse problematiche di interferenze lavorative e di un numero di addetti mediamente superiori a 500.
[...]
[...]
L’elezione del RLS, ad ogni livello, deve avvenire in un’unica giornata stabilita da opportuno Decreto così come precisato dall’art. 47, comma 6 del D.Lgs. 81/2008: “l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma”.
La durata dell’incarico, in base a tutti gli accordi, è stabilita in un periodo di 3 anni.
[...]
Attribuzioni dei compiti del rappresentante per la sicurezza
L’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 enuncia i compiti del RLS sia esso aziendale o territoriale o di sito produttivo; individua quindi tutti i compiti e le facoltà di un RLS.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione e verifica della prevenzione in azienda
c) è consultato sulle designazioni del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui sono destinatari i lavoratori, i preposti, gli addetti al servizio prevenzione e alla lotta antincendio
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale relativa alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
g) riceve una formazione adeguata
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di norma sentito
l) partecipa alla riunione periodica
m) fa proposte in merito all’attività di prevenzione
n) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza durante il lavoro.
[...]
[...]
[...]
[...]
INDICE
Organigramma aziendale
Introduzione
I diversi tipi di RLS
Diritti e doveri degli RLS
Attribuzioni dei compiti del rappresentante per la sicurezza
L’accesso ai luoghi di lavoro
La consultazione
Le informazioni e la consultazione aziendale
La formazione del RLS
Proposte ed osservazioni da parte del RLS
Il ricorso alle autorità competenti qualora le misure adottate non si ritengono adeguate
L’esercizio dei diritti d’informazione e consultazione
Classificazione e definizione dei rischi lavorativi
Le responsabilità degli RLS
STEP Nomina RLS e Modelli
Verifica di corretta attuazione della sorveglianza sanitaria
MOD 01 - INVITO ALLA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS)
MOD 02 - RICONOSCIMENTO NOMINA RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
MOD 03 - RINUNCIA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS)
MOD 04 - CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
MOD 05 - RICHIESTA CONVOCAZIONE RIUNIONE PERIODICA RLS (1)
MOD 06 - CONVOCAZIONE RIUNIONE PERIODICA DL
MOD 07 - VERBALE RIUNIONE PERIODICA PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI (Art. 35 D. Lgs. 81/2008)
COMUNICAZIONE INAIL DEI NOMINATIVI DEGLI RLS ENTRO IL 31 MARZO
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