Sentenza TAR Campania TAR Campania n. 4036/2024 / Opere precarie e stagionali in edilizia libera
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24 Novembre 2024 | ||
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Sentenza TAR Campania n. 4036 del 28 giugno 2024 ID 22502 | 02.09.2024 / In allegato Sentenza Abusi edilizi - Opere stagionali - Opere precarie - Edilizia Libera - Testo Unico Edilizia - d.P.R. n. 380/2001 Il TAR Campania con la sentenza del 28 giugno 2024, n. 4036, ha accolto il ricorso contro il provvedimento del Comune secondo cui era necessario il permesso di costruire per un’opera stagionale a servizio di un’attività di ristorazione. Il giudice ha premesso che il regime dell’edilizia libera comprende opere che, nonostante possano essere accomunate dallo stesso obiettivo, si distinguono tra loro per la presenza di specifiche differenze, come appunto le opere precarie e quelle stagionali. Se per il concetto di precarietà è richiesto che il manufatto sia facilmente amovibile e mirato a soddisfare un’esigenza temporanea, la nozione di stagionalità si configura espressamente per: - l’assenza di opere in muratura, e quindi di manufatti che non possano essere rimossi se non con la demolizione; Affinché delle opere possano essere definite stagionali, infatti, non è fondamentale che rientrino nella concezione di “assoluta precarietà”, bensì, è richiesto che siano effettivamente impiegate per un “utilizzo annualmente ricorrente”, in modo tale da non creare mai alcuna alterazione stabile al territorio. Le opere stagionali sono state ammesse al regime dell’edilizia libera con l’entrata in vigore del D.l. n. 76/2020 (cd. Primo Decreto Semplificazioni), che ha integrato la lettera e-bis) al comma 1 dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). In particolare, possono essere installate senza dover richiedere alcun titolo - nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, delle altre normative che disciplinano l'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di quelle di tutela dal rischio idrogeologico, nonché di tutela del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - le opere di cui alla lettera e-bis) citata, ovvero: “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale”. Collegati |
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