Guida seggiolini auto conformi Regolamento n. 129 UNECE: obbligo dal 1° Settembre 2024
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25 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Guida seggiolini auto conformi Regolamento n. 129 UNECE / 2024 ID 22494 | 31.08.2024 / Documento completo allegato Dal 1° settembre 2024 entrerà in vigore la nuova normativa seggiolini auto 2024. Potranno essere immessi sul mercato solo i seggiolini omologati ai sensi del Regolamento UNECE n. 129 ISOFIX integrali universali (i-Size) Il Regolamento UNECE n. 129 distingue i bambini in base alla loro altezza e non per il loro peso come prevedeva il Regolamento UNECE n. 44 che dalla data del 1° settembre 2024 non è più applicabile. E' quanto prevede il Regolamento (UE) 2019/2144 che adotta i Regolamenti UNECE, in particolare il Regolamento UNECE n. 44 ed il Regolamento UNECE n. 129. I sistemi di ritenuta per bambini non integrati in un veicolo a motore, omologati conformemente ai requisiti del Regolamento UNECE n. 44 e immessi sul mercato dell’Unione prima del 1° settembre 2023, possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato e a essere messi in circolazione fino al 1° settembre 2024. I seggiolini già immessi sul mercato conformi al Regolamento UNECE n. 44 potranno essere ancora utilizzati per tutta la durata prevista dalla categoria di peso del seggiolino auto (scadenza del fabbricante). Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (GU L 325 del 16.12.2019) ALLEGATO II Elenco dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 5, e all’articolo 5, paragrafo 3, nonché delle date di cui all’articolo 16. Requisiti concernenti A SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D’URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL’ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO.
... A: Data a partire dalla quale saranno vietate l’immatricolazione dei veicoli nonché l'immissione sul mercato e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche: 6 luglio 2022 (12) I sistemi di ritenuta per bambini non integrati in un veicolo a motore, omologati conformemente ai requisiti del Regolamento UNECE n. 44 ed immessi sul mercato dell’Unione prima del 1° settembre 2023, possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato e a essere messi in circolazione fino al 1° settembre 2024. Classificazione dei seggiolini auto in base all’altezza L’altezza del bambino è il criterio di classificazione dei seggiolini auto omologati Regolamento UNECE n. 44 (nel Regolamento UNECE n. 44 era il peso del bambino). Sono dunque i produttori dei seggiolini auto a definire la classe di appartenenza del prodotto indicando a quale fascia di altezza del bambino il seggiolino è rivolto. 1. Bambini dalla nascita fino ai 105 cm di altezza. Confrontando il Regolamento UNECE n. 129, si tratta in sostanza dei seggiolini auto Gruppo 0+ 1 (per bambini dalla nascita fino a 18 Kg). 2. Bambini con altezza compresa da 100 a 150 cm. Questi seggiolini corrispondono invece al Gruppo 2/3 della ECE R44/04 (per bambini da 15 a 36 Kg). Posizione in senso contrario di marcia sino ad almeno 15 mesi Il Regolamento UNECE n. 129 rende obbligatorio dell’installazione del sistema di ritenuta in senso contrario alla direzione di marcia fino ai 15 mesi del bambino, invece che fino ai 9 kg di peso stabiliti dal Regolamento UNECE n. 44. Installazione del seggiolino auto con Sistema Isofix* *Solo i seggiolini auto per bambini dalla nascita fino a 105 cm omologati UNECE n. 129 si installano esclusivamente con il Sistema Isofix. L’aggancio di un seggiolino auto con il Sistema Isofix, riduce ampiamente il rischio di installazione non corretta, rispetto all’aggancio con le cinture di sicurezza del veicolo. Con il Sistema Isofix, infatti, il seggiolino è saldamente ancorato al telaio dell’auto, grazie ad un sistema di connettori rigidi che segnalano anche se l’aggancio è avvenuto correttamente o meno. Inoltre il Sistema Isofix prevede un terzo punto di ancoraggio che può essere la cinghia Top Tether oppure il piede di supporto; entrambi hanno la funzione di evitare il ribaltamento del seggiolino auto in caso d’impatto. Protezioni da impatto laterale obbligatorie Sempre in un’ottica di innalzamento degli standard di sicurezza, il Regolamento UNECE n. 129 introduce degli specifici requisiti tecnici da superare durante i crash test per ottenere l'omologazione, che simulano un impatto laterale con l’intrusione della portiera all’interno del veicolo. Inoltre durante questi crash test vengono utilizzati dei nuovi manichini con tecnologia avanzata (dotati di 32 sensori per simulare con più precisione il corpo fragile di un bambino). Tutto questo comporta un ulteriore riguardo per testa e collo del bambino il cui “comportamento” in fase di urto laterale viene studiato per apportare migliorie al seggiolino al fine di garantire una maggiore tutela di queste delicate parti del corpo. Con la precedente normativa le prove dinamiche alle quali venivano sottoposti i dispositivi di ritenuta per l'omologazione, si limitavano solo agli impatti frontali e posteriori, tralasciando completamente gli incidenti laterali che invece secondo le statistiche avvengono con maggior frequenza. Descrizioni tecniche del Regolamento UNECE n. 129. Il presente regolamento si applica a dispositivi di ritenuta per bambini (DRB) ISOFIX integrali universali (i-Size) e a DRB "ISOFIX per veicoli speciali" integrali, destinati a occupanti bambini a bordo di veicoli a motore. DEFINIZIONI "Dispositivo di ritenuta per bambini" (DRB), indica un dispositivo capace di accogliere un occupante bambino in posizione seduta o supina. È progettato per limitare il rischio di lesioni di chi lo occupa perché, in caso di urto o di improvvisa decelerazione del veicolo, riduce le possibilità di movimento del corpo del bambino. "ISOFIX" (UNI EN 14988), indica un sistema che permette di fissare un DRB a un veicolo secondo un metodo preciso. Consta di due ancoraggi sul veicolo cui corrispondono due punti di attacco sul DRB combinati a un sistema per limitare la rotazione in senso longitudinale del DRB. Tutti e tre gli ancoraggi del veicolo devono essere omologati ai sensi del regolamento n. 14. "i-Size" (dispositivi di ritenuta per bambini ISOFIX integrali universali), indica una categoria di DRB usati in tutte le posizioni a sedere i-Size di un veicolo, definita e omologata ai sensi dei regolamenti nn. 14 e 16. "Integrale", indica una classe di DRB in cui il bambino viene trattenuto da componenti del DRB (cinture, bretelle, dispositivo di protezione, ecc.) e non da elementi direttamente collegati al veicolo (p.es. una cintura di sicurezza). "ISOFIX universale" indica un ISOFIX, applicato al veicolo corrispondente o da esso sostenuto, composto da un’imbracatura superiore o da una gamba di sostegno per limitare la rotazione in senso longitudinale del DRB. "ISOFIX per veicoli speciali", indica una categoria di DRB, collegata a tipi di veicoli particolari. Tutti gli ancoraggi del veicolo devono essere omologati ai sensi del regolamento n. 14. Può anche indicare dei DRB che comprendono il cruscotto tra le zone di contatto con il veicolo.
MARCATURE [...] Sulla superficie interna visibile (compresa l’aletta laterale accanto alla testa del bambino), approssimativamente nella zona in cui il bambino poggia la testa nel DRB, sulle ritenute rivolte all’indietro va apposta in modo permanente la seguente etichetta (il testo qui indicato va inteso solo come requisito minimo). Dimensioni minime dell’etichetta: 60 × 120 mm. L’etichetta si applica cucendone l’intero bordo al rivestimento e/o incollandone al medesimo la superficie posteriore in modo permanente. È accettabile qualsiasi altra forma di applicazione purché permanente, inamovibile dal prodotto e non celabile. Le etichette di tipo a bandiera sono espressamente proibite. Se sezioni della ritenuta o accessori forniti dal fabbricante del DRB possono nascondere l’etichetta, è necessario applicare una seconda etichetta. Un’etichetta di avvertenza deve sempre essere visibile in tutte le situazioni quando la ritenuta è pronta a essere usata in qualsiasi configurazione. Fig. 1 - Etichetta 1 Un DRB utilizzabile quando orientato nel senso della direzione di marcia, deve avere la seguente etichetta applicata in modo permanente e visibile per la persona che installi il DRB sul veicolo: al fabbricante è consentito includere la parola "mesi" per spiegare il simbolo "M" nell’etichetta. La parola "mesi" deve essere scritta in una lingua comunemente parlata nel paese o nei paesi in cui viene venduto il prodotto. Sono consentite più lingue. Dimensioni minime dell’etichetta 40 × 40 mm Fig. 2 - Etichetta 2 Marcatura i-Size Le seguenti informazioni devono essere visibili in modo permanente per coloro che installino un DRB su un veicolo: 1. il logo "i-Size". Il simbolo sopraindicato deve avere le dimensioni minime di 25 × 25 mm e il pittogramma deve essere in contrasto con lo sfondo. Il pittogramma deve essere chiaramente visibile grazie a colori di contrasto o a una struttura a bassorilievo; Marchio "ISOFIX per veicoli speciali" Il DRB "ISOFIX per veicoli speciali" deve recare una etichetta permanente, visibile per la persona che installi il DRB sul veicolo, contenente le seguenti informazioni: INFORMAZIONI DESTINATE AGLI UTENTI Tutti i DRB devono essere accompagnati da istruzioni nella lingua del paese in cui il DRB è messo in vendita, aventi il seguente contenuto: le istruzioni di installazione devono indicare i seguenti aspetti:
- per DRB appartenenti alla categoria "ISOFIX per veicoli speciali", le informazioni sui veicoli in cui può essere montato il DRB devono essere ben visibili nel punto di vendita senza dover togliere il DRB dal suo imballaggio; - il fabbricante del DRB indicherà sull’imballaggio una serie di dati tra cui l’indirizzo cui l’acquirente può scrivere per chiedere informazioni aggiuntive relative al montaggio del DRB su veicoli speciali; - il metodo di installazione, illustrato da fotografie e/o da disegni molto particolareggiati; - l’utente deve essere avvertito che gli elementi rigidi e le parti di plastica di un DRB vanno posizionate e montate in modo che, in normali condizioni d’impiego del veicolo, non si impiglino in un sedile mobile o in una portiera del veicolo; - l’utente deve essere avvertito di porre le culle portatili perpendicolarmente all’asse longitudinale del veicolo; - l’utente deve essere avvertito di non usare DRB rivolti all’indietro su posti a sedere se davanti a quest’ultimi si trova un airbag attivo. Tale avvertenza deve essere chiaramente visibile nel punto di vendita senza dover togliere l’imballaggio; - nel caso di DRB appartenenti alla categoria "Ritenute i-Size per esigenze particolari", la seguente informazione deve essere ben visibile nel punto di vendita senza dover togliere il DRB dal suo imballaggio:
Le istruzioni per l’uso devono comprendere i seguenti elementi: - la "gamma di dimensioni" e la massa massima dell’occupante alle quali è destinato il dispositivo: - le modalità d’uso vanno illustrate con fotografie e/o disegni particolareggiati. i sedili che possono essere usati sia nel senso di marcia che nella direzione opposta, devono indicare chiaramente di tenere il DRB rivolto all’indietro finché l’età del bambino non superi un certo limite o finché non sia superato qualche altro criterio dimensionale; - nei DRB rivolti in avanti deve essere chiaramente visibile sulla parte esterna dell’imballaggio l’informazione che segue:
- il funzionamento della fibbia e dei dispositivi di regolazione va spiegato in modo chiaro; - nsi raccomanda che le bretelle che trattengono il DRB al veicolo siano tese, che ogni gamba di sostegno sia a contatto con il pavimento del veicolo, che tutte le bretelle che trattengono il bambino siano adattate alla corporatura del bambino e che non siano attorcigliate; - va sottolineata l’importanza di allacciare la cinghia subaddominale in basso in modo da trattenere saldamente il bacino; - si raccomanda la sostituzione del DRB che abbia subito urti violenti in caso di incidente; - devono essere fornite istruzioni per la pulizia; - gli utenti devono essere avvertiti in merito ai pericoli dovuti a modifiche o aggiunte al DRB prive dell’omologazione dell’autorità di omologazione e ai pericoli dovuti all’inosservanza delle istruzioni di montaggio fornite dal fabbricante del DRB; - se il seggiolino è privo di un rivestimento in tessuto, si raccomanda di tenerlo lontano dalla luce del sole perché potrebbe divenire eccessivamente caldo per la pelle del bambino; - si raccomanda di non lasciare bambini incustoditi nei loro DRB; - si raccomanda di fissare adeguatamente bagagli o altri oggetti che potrebbero causare lesioni in caso di urto. - Occorre anche raccomandare che: -- il DRB non sia utilizzato senza rivestimento esterno; -- il rivestimento esterno del DRB non sia sostituito da un altro diverso da quello raccomandato dal fabbricante, perché esso è parte integrante della prestazione del DRB. - Occorre far sì che le istruzioni possano permanere sul DRB per l’intero ciclo di vita del dispositivo o restino nel manuale del veicolo, in caso di DRB già integrati nel veicolo. - Per un "DRB i-Size", l’utente deve anche poter fare riferimento al manuale del costruttore del veicolo. OMOLOGAZIONE L'omologazione di un seggiolino ai sensi del Regolamento UNECE n. 129 prevede che un campione soddisfi sotto tutti i profili le specifiche del presente regolamento. Vedasi Regolamento UNECE n. 129. [...] MARCATURA DI OMOLOGAZIONE Un DRB approvato secondo il Regolamento UNECE n. 129 ha un rispettivo marchio. Oltre al simbolo “i-Size”, i DRB ISOFIX universali hanno un marchio allegato sul DRB, che deve contenere almeno le seguenti informazioni: - un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera "E", seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione; Il DRB contrassegnato da questo marchio di omologazione è un dispositivo che può essere montato su ogni posto a sedere del veicolo compatibile con la categoria i-Size e può essere usato per la gamma di dimensioni da 40 a 70 cm e per una massa fino a 24 kg; è stato omologato in Francia (E2) con il numero 002439. Il numero di omologazione indica che quest’ultima è stata rilasciata ai sensi del regolamento relativo all’omologazione dei DRB usati a bordo di veicoli a motore, quale modificato dalla serie di modifiche 00. Inoltre, nel marchio di omologazione occorre indicare il numero del regolamento, seguito dal numero della serie di modifiche ai sensi del quale è stata rilasciata l’omologazione. Fig. 3 - Esempio Marcatura omologazione [...] Art. 172 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini) 1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie. 1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1. 3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta: 4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. 5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata. 6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1. 7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video. 8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: 9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. 10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 167. 12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. 13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI [...] Foto 4 - Attacco ISOFIX [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2024
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