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Regolamento (UE) 2019/2144

ID 14878 | | Visite: 5620 | Trasporto StradaPermalink: https://www.certifico.com/id/14878

Regolamento  UE  2019 2144   Scatola nera sui veicoli a partire dal 6 luglio 2022

Regolamento (UE) 2019/2144 / Consolidato 09.2022

ID 14878 | 20.11.2022 / In allegato

Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 325 del 16.12.2019)

Data di entrata in vigore: 06/07/2022; (Applicazione vedi art. 19)

Modificato da:

- M1 Regolamento delegato (UE) 2021/1243 della Commissione del 19 aprile 2021 (GU L 272 11 30.7.2021)
- M2 Regolamento delegato (UE) 2021/1341 della Commissione del 23 aprile 2021 (GU L 292 4 16.8.2021)
- M3 Regolamento delegato (UE) 2021/1958 della Commissione del 23 giugno 2021 (GU L 409 1 17.11.2021)
- M4 Regolamento delegato (UE) 2022/545 della Commissione del 26 gennaio 2022 (GU L 107 18 6.4.2022)
- M5 Regolamento delegato (UE) 2022/1398 della Commissione dell'8 giugno 2022 (GU L 213 1 16.8.2022) - Consolidato 05.09.2022
- M6 Regolamento delegato (UE) 2023/2590 ella Commissione del 13 luglio 2023 (GU L 2590 1 22.11.2023) - Consolidato 07.07.2024

Rettificato da:

- C1 Rettifica, GU L 398 dell’11.11.2021, pag. 29 (2019/2144)

Registratori di evento (EDR)

Articolo 3 Definizioni
...

13) «registratore di dati di evento»: un sistema progettato esclusivamente al fine di registrare e memorizzare i parametri relativi agli incidenti e le informazioni immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione;

Articolo 6 Sistemi avanzati per tutte le categorie di veicoli a motore

1.I veicoli a motore sono dotati dei seguenti sistemi avanzati per veicoli:

a) adattamento intelligente della velocità;
b) interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock;
c) avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente
d) avviso avanzato di distrazione del conducente
e) segnalazione di arresto di emergenza;
f) rilevamento in retromarcia; e
g) registratore di dati di evento.
...

(4) I registratori di dati di evento soddisfano in particolare i seguenti requisiti:
- a) i dati che sono in grado di registrare e memorizzare per il periodo immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione comprendono almeno la velocità del veicolo, la frenata, la posizione e l'inclinazione del veicolo sulla strada, lo stato e la frequenza di attivazione di tutti i suoi sistemi di sicurezza, il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112, l'attivazione del freno e qualsiasi altro parametro di input pertinente dei sistemi di bordo di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti; tali dati presentano un livello elevato di accuratezza e ne è garantita la salvaguardia;

b) non possono essere disattivati;
c) i dati sono registrati e memorizzati in modo da:
i) funzionare su un sistema a circuito chiuso;
ii) i dati raccolti sono anonimizzati e protetti da manipolazioni e abusi; e
iii) i dati raccolti consentono l'individuazione accurata del tipo, della variante e della versione del veicolo e dei sistemi di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti in dotazione a tale veicolo; e

d) i dati che sono in grado di registrare possono essere messi a disposizione delle autorità nazionali, mediante un'interfaccia standardizzata, in base alla legislazione nazionale o dell'Unione, soltanto ai fini della ricerca e dell'analisi in relazione all'incidente, incluso al fine dell'omologazione di sistemi e componenti e conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

(5) Un registratore di dati di evento non è in grado di registrare e memorizzare le ultime quattro cifre del codice VIS (vehicle indicator section) del numero di identificazione del veicolo (VIN), né qualsiasi altra informazione che possa consentire di individuare il singolo veicolo o il proprietario o titolare del veicolo.

E CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA

E5 Registratore di dati di evento

Veicoli M1 e N1

(M1) B
(N1) B

B:
- Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato: 6 luglio 2022
- Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli e la commercializzazione e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche: 7 luglio 2024

...
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Tags: Trasporto Strada Codice della Strada

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