Vernici e pitture: quadro normativo sicurezza / ambiente
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27 Novembre 2024 | ||
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Vernici e pitture: quadro normativo sicurezza / ambiente ID 20464 | 25.10.2023 / Documento completo in allegato Il presente elaborato intende fornire una panoramica della disciplina normativa delle vernici e delle pitture in ordine alla sicurezza sul lavoro, alla sicurezza chimica ed ambientale. Normativa di riferimento: - Direttiva 2004/42/CE (Direttiva COV) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva Sommario Premessa I prodotti vernicianti sono costituiti da una miscela di agenti chimici che, applicata normalmente a più riprese, forma una pellicola solida, elastica, dotata di resistenza meccanica e chimica che riveste, protegge e migliora esteticamente le superfici su cui viene depositata. E’ opportuno porre una prima distinzione tra: - pitture: sistemi eterogenei costituiti da insieme di pigmenti dispersi in un composto filmogeno portati alla viscosità di applicazione desiderata per aggiunta di un’adatta miscela di solventi e diluenti. Dopo applicazione alla superficie formano, dopo certo tempo, una pellicola solida aderente. Schema 1 - Pitture e vernici Le principali classi di prodotti vernicianti sono: Le operazioni di verniciatura presentano rischi causati dai numerosi agenti chimici che si liberano nell’aria. I prodotti vernicianti più diffusi si possono dividere in: - Prodotti al solvente: contengono una parte destinata ad evaporare (solventi) e una frazione destinata a formare il film protettivo (resine, pigmenti, cariche e additivi). I rischi derivanti da questi prodotti sono legati soprattutto all’elevato contenuto di solventi e altri agenti chimici volatili in essi contenuti (SOV) che al momento dell’applicazione possono raggiungere anche il 70% in peso. - Prodotti ad alto solido (alto secco): sono nati dall’esigenza di diminuire la presenza di sostanze organiche volatili (SOV). Anche questi prodotti contengono una parte volatile costituita da solventi e una parte non volatile costituita da resine, pigmenti, cariche e additivi. Sono in commercio prodotti che in fase applicativa hanno un contenuto di solventi inferiori al 40% in peso. - Prodotti all’acqua: hanno l’obiettivo di ottenere prodotti a minor rischio sostituendo i solventi organici con l’acqua. I prodotti più diffusi ottengono questo risultato modificando le resine per renderle solubili in acqua. Essi comportano livelli di rischio minori dei prodotti a solvente a seguito della riduzione di solventi organici fino al 60-70%. Tuttavia anche questi prodotti, non sono privi di rischi per la salute a causa della presenza di resine, pigmenti, cariche e additivi. - Prodotti in polvere: rappresentano il caso estremo di alto solido. Essi sono molto più semplici dei prodotti liquidi in quanto costituiti principalmente da una miscela di pigmenti, da una resina solida a temperatura ambiente e da agenti reticolanti e distendenti. Le sostanze volatili sono del tutto assenti. Le vernici in polvere si applicano in linee industriali con tecnologie e spruzzo elettrostatico e, data l’elevata automazione delle procedure applicative, non danno luogo a rilevanti emissioni in ambiente. Le vernici liquide possono essere “a solvente” quando contengono elevate quote di solvente organico (anche oltre il 50%) o “acquose” quando il mezzo disperdente principale è l’acqua e i solventi organici sono contenuti in quote minori (fino al 5%). I principali criteri di classificazione, di vernici e pitture, sono esposti nella tabella seguente: Schema 2 - Principali classi di prodotti vernicianti Le operazioni di verniciatura presentano rischi causati dai numerosi agenti chimici che si liberano nell’aria. I prodotti vernicianti più diffusi si possono dividere in: - Prodotti al solvente: contengono una parte destinata ad evaporare (solventi) e una frazione destinata a formare il film protettivo (resine, pigmenti, cariche e additivi). I rischi derivanti da questi prodotti sono legati soprattutto all’elevato contenuto di solventi e altri agenti chimici volatili in essi contenuti (SOV) che al momento dell’applicazione possono raggiungere anche il 70% in peso. - Prodotti ad alto solido (alto secco): sono nati dall’esigenza di diminuire la presenza di sostanze organiche volatili (SOV). Anche questi prodotti contengono una parte volatile costituita da solventi e una parte non volatile costituita da resine, pigmenti, cariche e additivi. Sono in commercio prodotti che in fase applicativa hanno un contenuto di solventi inferiori al 40% in peso. - Prodotti all’acqua: hanno l’obiettivo di ottenere prodotti a minor rischio sostituendo i solventi organici con l’acqua. I prodotti più diffusi ottengono questo risultato modificando le resine per renderle solubili in acqua. Essi comportano livelli di rischio minori dei prodotti a solvente a seguito della riduzione di solventi organici fino al 60-70%. Tuttavia anche questi prodotti, non sono privi di rischi per la salute a causa della presenza di resine, pigmenti, cariche e additivi. - Prodotti in polvere: rappresentano il caso estremo di alto solido. Essi sono molto più semplici dei prodotti liquidi in quanto costituiti principalmente da una miscela di pigmenti, da una resina solida a temperatura ambiente e da agenti reticolanti e distendenti. Le sostanze volatili sono del tutto assenti. Le vernici in polvere si applicano in linee industriali con tecnologie e spruzzo elettrostatico e, data l’elevata automazione delle procedure applicative, non danno luogo a rilevanti emissioni in ambiente. Le vernici liquide possono essere “a solvente” quando contengono elevate quote di solvente organico (anche oltre il 50%) o “acquose” quando il mezzo disperdente principale è l’acqua e i solventi organici sono contenuti in quote minori (fino al 5%). I principali criteri di classificazione, di vernici e pitture, sono esposti nella tabella seguente: [...] Composti Organici Volatili (COV) Art, 268 comma 1 lett. ll) D.lgs 152/2006 Si definisce COV: ll) composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini della parte quinta del presente decreto, è considerata come COV la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa; COV e immissione sul mercato pitture e vernici La Direttiva 2004/42/CE subordina l’immissione sul mercato delle pitture e dei i rivestimenti utilizzati in edilizia a: un contenuto massimo di COV diverso per ogni categoria, specifici obblighi di etichettatura; include diverse sanzioni; delinea i metodi analitici di calcolo del tasso di COV; definisce i valori limite per le diverse sottocategorie di prodotti. La Direttiva introduce l’obbligo di apporre sui prodotti inclusi nel suo ambito di applicazione un’apposita etichetta da cui risultino evidenti alcune informazioni basilari: la natura del prodotto ed il relativo contenuto di COV. La Direttiva 2004/42/CE si applica ai prodotti di cui all'allegato I. Direttiva 2004/42/CE - ALLEGATO I AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Ai fini della presente direttiva per pitture e vernici si intendono i prodotti appartenenti alle sottocategorie di seguito elencate, esclusi gli aerosol. Si tratta di rivestimenti applicati a scopo decorativo, funzionale e protettivo su manufatti edilizi e rispettive finiture e impianti e strutture connesse. Il D. Lgs. 161/2006 e s.m.i., che ha recepito in Italia la Direttiva 2004/42/CE, ha come finalità quella di prevenire o limitare l’inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei composti organici volatili (COV), sulla formazione dell’ozono troposferico a seguito dell’impiego di talune pitture e vernici e di prodotti per carrozzeria. L’articolo 3 del Decreto ci ricorda che i prodotti elencati nell’allegato I (divisi in pitture e vernici e in prodotti per carrozzeria) possono essere immessi sul mercato solo se hanno un contenuto di COV uguale o inferiore ai valori tabellati all’allegato II e se sono etichettati in maniera adeguata. D. Lgs. 161/2006 Allegato II (previsto dall’articolo 3, comma 1) Valori limite del contenuto di COV nei prodotti 1.Pitture e vernici In accordo all’art. 4 del D. Lgs. 161/2006, tutti i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto, devono essere etichettati riportando: - il tipo di prodotto, secondo le definizioni contenute nell’allegato I, ed il relativo valore limite, previsto dall’allegato II, espresso in g/l; Emissioni COV pitture e vernici Il Testo Unico Ambientale, decreto legislativo n.152/2006, a certe condizioni, assoggetta ad autorizzazione le attività in cui si ricorra all’uso dei COV. In tale categoria rientrano una serie molto ampia di composti, con caratteristiche fisiche e chimiche differenti, caratterizzati da una particolare volatilità. Le disposizioni sui Composti Organici Volatili sono contenute all’art. 275, decreto legislativo n.152/2006e all’allegato III alla parte V del medesimo. Più nello specifico, nell’allegato III sono individuate le attività soggette alla normativa in materia di COV, con puntuale indicazione delle soglie di rilevanza delle stesse. Tra tali attività, l’allegato III nella parte II, punto 7 richiama quella di fabbricazione di miscele per vernici con una soglia di consumo di solventi superiore a 100 t/anno. Nondimeno, l’autorizzazione dei cov non è un provvedimento autonomo rispetto all’autorizzazione alle emissioni dell’impianto, e potrà essere conseguita, di norma con autorizzazione ordinaria ex art. 269 T.U.A., per le attività in deroga con adesione all’autorizzazione generale ex art. 272, comma 3 T.U.A. ovvero per le attività rientranti in autorizzazione integrata ambientale con AIA ex art. 29-sexies T.U.A. In base all’art. 275 decreto legislativo n.152/2006, il gestore dell’attività deve presentare una domanda di autorizzazione: - sia per poter effettuare una delle attività individuate nell’allegato III parte II; L’autorizzazione stabilisce: - i valori limite di emissione; Più nello specifico essa indica il consumo massimo teorico di solvente e l’emissione totale annua conseguente all’applicazione dei valori limite. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal comma 2 è assicurato mediante l’applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l’esercizio e la gestione delle attività e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili. Il gestore è chiamato ad informare tempestivamente l’autorità competente di qualsiasi violazione delle prescrizioni autorizzative. La normativa prevede in capo al titolare dell’attività l’obbligo di redigere il c.d. piano di gestione dei solventi, disciplinato all’allegato III, parte V. Il piano è elaborato secondo cadenza prevista dall’autorizzazione ovvero almeno una volta all’anno ed ha la finalità di: consentire i controlli dell’autorità circa il rispetto dei valori limite; individuare le future opzioni di riduzione ed informare il pubblico. Il piano deve essere conferito all’Autorità Competente. [...] Schede dati sicurezza Le schede tecniche e quelle di sicurezza sono indispensabili per conoscere quali sostanze o preparati si stanno utilizzando. Si ricorda inoltre che normalmente il solo nome commerciale del prodotto non permette di individuare gli agenti chimici pericolosi in esso contenuti. Immagine 1 - Schede di sicurezza Come detto, la prima fonte di informazione sulle caratteristiche di un agente chimico è fornita della relativa Scheda Dati di Sicurezza (SDS - Allegato II regolamento (CE) n. 1907/2006). Il Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (in GU L 203/28 del 26.06.2020), in ordine alle prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza. Applicazione dal 1° gennaio 2021. La scheda dati di sicurezza consente: - al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolati agenti chimici pericolosi e di valutarne l’eventuale rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori; - agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro. Il responsabile dell’immissione sul mercato (il fabbricante, l’importatore o il distributore) di una sostanza o di una miscela pericolosa deve fornire gratuitamente al destinatario, su supporto cartaceo o per via elettronica, la scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura; nel caso venga a conoscenza di nuove informazioni, il responsabile dell’immissione sul mercato è tenuto altresì a trasmettere una scheda aggiornata. L’obbligo di fornire la scheda di sicurezza riguarda: - le sostanze: -- classificate come pericolose conformemente al regolamento CLP; -- Persistenti, Bioaccumulabili, Tossiche (PBT) ovvero molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri dell’allegato XIII del regolamento REACH; -- incluse nell’elenco “Candidate list” per ragioni diverse da quelle dei punti precedenti; - le miscele: -- classificate come pericolose conformemente al regolamento CLP. Inoltre, su richiesta, è prevista la consegna della scheda informativa in materia di sicurezza nel caso di miscele che non rispondono ai criteri di classificazione come pericolose ma contengono: - in concentrazione individuale ≥ 1% in peso (miscele non gassose) e ≥ 0,2% in volume (miscele gassose) almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l’ambiente; - in concentrazione individuale ≥ 1% in peso (miscele non gassose) almeno una sostanza cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure che ha effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento, è PBT o vPvB, o è stata inclusa nella Candidate list”; - sostanze per le quali la normativa comunitaria fissa valori limiti di esposizione sul luogo di lavoro. La SDS deve essere compilata in conformità all’articolo 31 e all’allegato II del regolamento REACH, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020, che sostituisce quanto riportato nel precedente regolamento UE n. 830/2015, con l’obiettivo di migliorare le SDS includendo in esse alcune informazioni tra cui prescrizioni specifiche per le nanoforme delle sostanze introdotte dal regolamento UE 2018/1881 e prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino. Il nuovo regolamento si applica dal 1° gennaio 2021; le schede di sicurezza già predisposte possono continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022. Le informazioni presentate nella SDS devono essere coerenti con quelle contenute nella relazione sulla sicurezza chimica, quando tale relazione è prescritta. Inoltre, quando viene elaborata una relazione sulla sicurezza chimica, i corrispondenti scenari d'esposizione devono essere riportati in uno specifico allegato della scheda (e-SDS). La scheda di dati di sicurezza deve menzionare in ciascuna sezione pertinente se sono contemplate diverse nanoforme e, in tal caso, quali, e collegare le informazioni di sicurezza pertinenti a ciascuna di tali nanoforme; il termine «nanoforma» si riferisce a una nanoforma o a una serie di nanoforme simili. I datori di lavoro e i produttori sono responsabili di garantire che la SDS per i loro prodotti sia attuale e precisa. Ciò include la revisione o l’aggiornamento della SDS quando necessario e la fornitura ai propri dipendenti delle informazioni più aggiornate sui pericoli associati al prodotto. La mancata aggiornamento tempestivo della SDS può comportare la non conformità ai requisiti normativi e potenziali rischi per la sicurezza per i dipendenti e i consumatori. La struttura della scheda di dati di sicurezza deve essere composta dalle seguenti 16 sezioni obbligatorie: 1. identificazione della sostanza / miscela e della società / impresa produttrice; Di seguito esempio di SDS relativa ad un prodotto verniciante uso industriale Agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro D.Lgs. 81/2008 - Titolo IX Sostanze pericolose 1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; 2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230. Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione 1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità: a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; 2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali. 3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione. 4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili. 5. Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare: a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili. 6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive. 7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni. 8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 (*), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso. 2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima. 3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala. 4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza. 5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno inserite: a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali; 6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata. (*) Ndr Dal 29 ottobre 2022, data di entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021 il D.M. 10 marzo 1998 è abrogato. [...] Limiti di esposizione professionale Allegato XXXVIII Valori limite di esposizione professionale Si riportano i principali agenti chimici pericolosi che si possono liberare durante la verniciatura (alcuni di essi presentano effetti cancerogeni). In particolare vengono considerati gli agenti per i quali sono stati fissati i valori limite di esposizione professionale riportati nell’Allegato XXXVIII del D. Lgs. 81/2008. L’elenco non può essere esaustivo a causa della notevole variabilità e continua innovazione nella formulazione dei prodotti in commercio. Valori limite di esposizione professionale [...] Classificazione CLP Le vernici sono miscele composte da due o più sostanze. La classificazione di una miscela dà indicazioni qualitative circa la pericolosità della stessa in relazione alle persone e all’ambiente che ne sono esposti e riflette il tipo e la gravità dei pericoli ad essa associati. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP - Classification, Labelling, Packaging), analogamente a quanto previsto dal GHS, il “Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche” dell’ONU, prevede dei criteri per la classificazione di pericolo delle sostanze e delle miscele. La classificazione delle miscele ha luogo sempre per autoclassificazione, ovvero sulla base delle informazioni disponibili, anche ottenute attraverso nuove prove, purché adeguate, attendibili e scientificamente valide, applicando i criteri stabiliti dal regolamento CLP. Ogni fornitore di un comparto industriale rimane responsabile pienamente della classificazione, dell’etichettatura e dell’imballaggio delle sostanze e miscele che immette sul mercato, nonché del rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento CLP. I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle sono chiamati ad adottare tutte le misure ragionevoli e disponibili per venire a conoscenza di nuove informazioni scientifiche o tecniche che possono influenzare la classificazione delle sostanze o miscele che immettono sul mercato; sulla base di queste informazioni essi procedono eventualmente ad una loro riclassificazione. Di seguito si riporta la classificazione di alcune delle sostanze che sono componenti di vernici, classificate come pericolose dal CLP. [...] Esempio etichetta vernici CLP Immagine 10 – Etichetta CLP Le etichette poste sulle confezioni dei prodotti chimici sono una fonte di informazione sulla loro pericolosità; esse hanno lo scopo di evidenziare gli eventuali rischi a cui si è esposti durante l’uso e indicare le precauzioni da prendere per il corretto utilizzo, conservazione e smaltimento. La forma dell’etichetta, le sue dimensioni, la presenza di simboli e frasi specifiche sono oggetto di specifiche normative. In questa sezione sono approfonditi i dettami sull’etichettatura previsti dal regolamento CE n. 1272/2008 (CLP - Classification, Labelling and Packaging), che ha sancito un progressivo mutamento dell’etichettatura e dell’imballaggio dal 2009 fino a dicembre 2017, quando sono state totalmente abrogate le precedenti disposizioni. Ai sensi del regolamento CE n. 1272/2008, l’imballaggio contenente sostanze o miscele deve essere etichettato quando: - la sostanza è classificata come pericolosa; L'etichetta va apposta saldamente sull'imballaggio e deve poter essere letta orizzontalmente quando l'imballaggio è posto in condizioni normali. Il colore e la presentazione dell'etichetta devono essere tali da renderne chiaramente visibili i pittogrammi; le informazioni contenute nell'etichetta devono essere facilmente leggibili e indelebili. L’etichetta apposta sulla confezione deve contenere le seguenti informazioni: - nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori; Il “pittogramma” usa una losanga con fondo bianco e bordo rosso contenente il simbolo nero. Le sostanze o miscele classificate come pericolose per gli utilizzatori e che vengono immesse sul mercato devono essere etichettate in conformità al regolamento CLP. Pericoli e loro rappresentazione I pericoli sono suddivisi in 3 tipi: - pericoli fisici; I principi di classificazione per la definizione del pericolo legato all’uso di una certa sostanza sono sostanzialmente gli stessi delle precedenti direttive, ma le classi e le categorie di pericolo hanno subito alcune variazioni per uniformarle al sistema GHS dell’ONU, pertanto potranno verificarsi casi in cui la classificazione è diversa rispetto alla precedente. Sono considerate pericolose tutte le sostanze e le miscele che rispondono ai criteri di una o più delle classi di pericolo previste dal regolamento CLP. Di seguito è riportato l’elenco delle classi di pericolo, suddivisi in fisici, per la salute e per l’ambiente. Tra parentesi è riportato il pertinente paragrafo dell’allegato II del regolamento in cui il pericolo è trattato. Un esempio di etichetta è riportata nell’immagine seguente: [...] Attribuzione dei Codice CER Il rifiuto viene classificato come pericoloso solo se le sostanze pericolose in esso contenute raggiungono determinate concentrazioni (criterio del limite della concentrazione), tali da conferire al rifiuto medesimo una o più caratteristiche di cui allegato I del T.U. (D.Lgs. 152/06), recante l’elenco delle sostanze pericolose. ... Di seguito si riportano i codici CER relativi a pitture e vernici: [...] Pitture Trasporto ADR UN 1263 PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) O MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) Classe 3 Materie liquide infiammabili Codice di classificazione: F1 Materie liquide infiammabili con punto di infiammabilità inferiore o uguale a 61 °C) Etichette: Numero Kemler: 30 materia liquida infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23 °C e 60 °C) o materia liquida infiammabile o materia solida allo stato fuso avente un punto d'infiammabilità superiore a 60 °C, riscaldate ad una temperatura uguale o superiore al suo punto d'infiammabilità, o materia liquida autoriscaldante Esenzione parziale Riguarda i trasporti di determinate materie pericolose fino alla quantità massima prevista dall’ADR e si riferisce esclusivamente al trasporto in colli. Fig. Tabella esenzione parziale 1.1.3.6 Il trasporto di colli di pitture può usufruire dell'esenzione secondo 1.1.3.6 per una massa netta per unità di trasporto inferiore a 1000 l. L’esenzione è definita parziale in quanto alcune disposizioni ADR vanno rispettate indipendentemente dalla quantità trasportata. Non è obbligatorio rispettare le prescrizioni ADR relative a: - Pannelli di pericolo e cartelli di rischio su veicoli, container e cisterne E’ obbligatorio rispettare: - Documento di trasporto [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
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