Manuale Regolamento prodotti cosmetici / Prodotti borderline
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30 Novembre 2024 | ||
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Manuale Regolamento prodotti cosmetici / Prodotti borderline ID 12696 | 21.02.2023 / Versione 5.2 Settembre 2020 Il Manuale detta orientamenti per la classificazione di prodotti per i quali esistono dubbi rispetto alla loro classificazione come cosmetici (Regolamento (CE) 1223/2009) in relazione ad altre categorie quali medicinali, dispositivi medici, biocidi, o altro.
Version 5.2 September 2020 contains the following changes:
- Two new entries: ”Cosmetic kits” and Dual function soap;
Version 5.1 February 2020 contains the following changes:
- Two new entries: Nail Care products and Massage products; La chiara determinazione del campo di applicazione del regolamento (CE) n 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici è fondamentale per la corretta attuazione del regolamento sui cosmetici e la sua corretta interpretazione e applicazione da parte delle autorità nazionali competenti del membro Stati. Nel corso della discussione con gli Stati membri, la Commissione ha concluso è necessaria una guida che vada oltre le regole astratte e le indirizzi loro applicazione reale. A tal fine, un "sottogruppo borderline", composto da esperti dall'interno del "Gruppo di lavoro sui prodotti cosmetici" e dagli altri Servizi della Commissione interessati, si riunisce regolarmente per discutere l'applicazione dell'art. 2 (1) (a) del regolamento sui cosmetici per garantire un approccio uniforme. Questo manuale rappresenta le opinioni concordate in questo gruppo su prodotti o categorie di prodotti, che hanno sollevato dubbi nel passato. Tuttavia, si ricorda che le opinioni espresse in questo manuale non sono legalmente valide vincolante, poiché solo la Corte di giustizia europea può dare un interpretazione autorevole del diritto comunitario. Questo manuale non esonera le autorità nazionali competenti dal loro obbligo determinare per ogni singolo prodotto, caso per caso, se cade nell'ambito di applicazione del regolamento sui cosmetici o nell'ambito di applicazione di altra legislazione settoriale. La Corte ha ripetutamente affermato che il le autorità nazionali, che agiscono sotto il controllo dei tribunali, devono procedere a caso per caso, tenendo conto di tutte le caratteristiche del prodotto. Pertanto, questo manuale non "prescriverà" quale quadro normativo si applica. Piuttosto, servirà come uno dei tanti elementi a sostegno del cittadino autorità competenti nella loro decisione caso per caso sui singoli prodotti. In particolare, questo manuale non priva un'autorità nazionale di consultazione colleghi di altri settori regolamentati interessati al fine di raggiungere un completo visualizzare su tutti gli aspetti relativi ad un determinato prodotto. La struttura di questo manuale deve seguire la definizione di "prodotto cosmetico" come stabilito nell'art. 2 (1) (a) del regolamento sui cosmetici. Articolo 2 Definizioni regolamento (CE) n 1223/2009 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «prodotto cosmetico»: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, pro fumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei; b) «sostanza»: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fab bricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza com promettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione; c) «miscela»: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze; Manual of the working group on cosmetic products (sub-group on borderline products) on the scope of application cosmetics regulation (EC) n. 1223/2009 (art. 2(1)(a)) Table of Contents Fonte: EC Collegati: |
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