Ordinanza CC n. 882 del 14 Gennaio 2025 / Barriera di sicurezza
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Newsletter n. 99972 del 21 Aprile 2025 | ||
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Ordinanza CC n. 882 del 14 Gennaio 2025 ID 23295 | 15.01.2025 / Sentenza allegata La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Autostrade per l’Italia contro la sentenza della Corte d'Appello di Ancona riguardante un incidente stradale avvenuto in data 11 Giugno 2005. La Corte d'Appello aveva confermato la responsabilità della società Autostrade per l’Italia proprietaria e gestore della strada per non aver installato barriere di sicurezza adeguate, che avrebbero potuto prevenire il ribaltamento dell'auto coinvolta nell'incidente. La società Autostrade per l’Italia, ricorrente, sosteneva che tali barriere non erano obbligatorie secondo le normative vigenti al momento della costruzione della strada. La Cassazione ha ritenuto che l'obbligo di garantire la sicurezza stradale prevale indipendentemente dall'epoca di costruzione della strada: la responsabilità per la mancata installazione di barriere protettive sussiste anche per i tratti stradali realizzati prima dell’entrata in vigore delle normative tecniche specifiche. La decisione attribuisce alla società Autostrade per l’Italia una responsabilità oggettiva, Installazione barriere di sicurezza / Motivazioni La condanna emessa, si basa non sulla violazione delle «prescrizioni del D.M. n. 223 del 1992 sulle barriere laterali», ma perché «l’installazione della barriera di sicurezza era, in ogni caso, una esigenza elementare di tutela della sicurezza stradale». E «in base alla normativa in vigore al momento del sinistro, era indispensabile l’applicazione di una barriera omologata», non essendovi una motivazione plausibile per cui il guardrail si interrompesse «lasciando scoperto un tratto fiancheggiato da una scarpata altamente pericolosa». La Cassazione ha stabilito che Autostrade per l’Italia dovrà provvedere al pagamento, insieme con la società di assicurazione che copre il veicolo, dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da un sinistro. Collegati ![]() |
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