Nota INL prot. n. 9326 del 9 dicembre 2024 / Regime sanzionatorio patente a crediti
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Newsletter n. 99375 del 12 Dicembre 2024 | ||
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Nota INL n. 9326 del 09 Dicembre 2024 / Sanzioni patente crediti ID 23084 | 10.12.2024 / In allegato Nota prot. n. 9326 del 9 dicembre 2024 - Art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” - D.M. 18 settembre 2024, n. 132 - regime sanzionatorio Facendo seguito alla circ. n. 4/2024 ed acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 11705 del 6 dicembre 2024, si forniscono le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti, così come disciplinato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008. Patente a crediti e operatività nel cantiere Ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”. Secondo il comma 5 della richiamata normativa, la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che, in ragione di quanto previsto dall’art. 4 del D.M. n. 132/2024, possono essere elevati fino a 100. Ai sensi del successivo comma 10 dell’art. 27 “la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili (…)” e, a tale ipotesi, è parificata quella dell’impresa o del lavoratore autonomo che operano privi di patente o, per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. Una prima eccezione all’obbligo del possesso della patente è contenuta al comma 2, ultimo periodo, dell’art. 27, secondo il quale, “nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro”. Inoltre, per quanto concerne il periodo transitorio dal 23 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, ci si riporta a quanto indicato nella circ. n. 4/2024 in merito alla possibilità di operare in cantiere in forza di una autocertificazione/autodichiarazione trasmessa a mezzo PEC. Un’ulteriore eccezione al possesso della patente dotata di almeno 15 crediti è contenuta nello stesso comma 10, che permette il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all'art. 14 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008. Tale ipotesi trova evidentemente applicazione nei casi in cui un soggetto già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l’esecuzione di attività già avviate, così da comportare una riduzione dei crediti rimanenti sotto la soglia limite dei 15. Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, per tale casistica occorre verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso. Qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30 per cento del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare stante l’assenza del titolo abilitante. L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori. L’eccezione contenuta al comma 10 non risulta evidentemente applicabile per coloro che siano risultati del tutto privi di patente o che non abbiano trasmesso la relativa richiesta tramite il portale dedicato. Sanzione amministrativa Il comma 11 dell’art. 27 introduce inoltre uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti. Il legislatore ha, infatti, previsto una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008. Si ritiene che il riferimento economico, necessario al fine del calcolo dell’esatto importo sanzionatorio, pari al 10 per cento del valore dei lavori - da considerarsi al netto dell’IVA - vada sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. A tal fine potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente. Si ricorda che nella fase accertativa è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 628/1961, tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente. Laddove, nell’ambito del singolo appalto o subappalto, le parti non abbiano formalizzato ed indicato il valore dei lavori, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad euro 6.000. Una volta individuato il valore di riferimento tra il 10 per cento del valore dei lavori ovvero, se tale importo risulti inferiore o non noto, la soglia minima di euro 6.000, la quantificazione in concreto della sanzione avverrà applicando l’art. 16 della L. n. 689/1981 e competente ad emanare la relativa ordinanza-ingiunzione sarà l’Ispettorato del lavoro nel cui ambito territoriale opera il personale che ha accertato l’illecito. A tal proposito va altresì evidenziato che, in assenza di esplicita previsione normativa, sono competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008. Da ultimo si ricorda che gli importi sanzionatori irrogati sono destinati “al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente”; pertanto, tali importi andranno versati sul codice IBAN dell’Agenzia che di seguito si riporta affinché anche gli altri organi di vigilanza possano utilizzarlo in sede di verbalizzazione. Per il personale ispettivo dell’Ispettorato tale indicazione non sarà più necessaria a seguito dell’integrazione dei sistemi di PagoPA sui verbali unici. Resta tuttavia ferma la necessità di dare adeguata informazione ai trasgressori in ordine alla corretta compilazione della causale di versamento ai fini del buon esito dello stesso e della estinzione della procedura sanzionatoria. Ispettorato nazionale del lavoro (C.F. 97900660586) P.zza Repubblica 59, 00185 Roma (RM) Banca Nazionale del Lavoro Si informa altresì che il sistema informativo Vico è stato aggiornato inserendo due nuovi illeciti come di seguito indicato: - 8108/27/1 da utilizzare quando l’impresa o il lavoratore autonomo è privo della patente a crediti; Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere Verifiche del committente e del responsabile dei lavori Sospensione e revoca della patente Fonte INL Collegati |
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