Ordinanza Corte di Cassazione n. 21683/2019: Contratto a tempo determinato - considerato indeterminato se assente VR
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Newsletter n. 98719 del 22 Novembre 2024 | ||
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Ordinanza Corte di Cassazione n. 21683 del 23 agosto 2019 ID 22871 | 05.11.2024 / Ordinanza allegata Con l’ordinanza n. 21683 del 23 agosto 2019 la Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di contratto a tempo determinato, qualora venisse omessa la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori da parte del datore di lavoro, il termine del contratto stesso si considera come non apposto. La ragione di tale divieto “è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità di impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro“. Nel caso di lavoro intermittente (D.Lgs. 81/2015) gli orientamenti dell'INL e della giurisprudenza, di merito erano granitici nell'estendere, anche al contratto di lavoro intermittente (che fosse a tempo indeterminato o a tempo determinato) stipulato in assenza di DVR, la sanzione della conversione in un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In particolare, la Circolare n. 49 del 15 marzo 2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro affermava che in caso di stipula di un contratto di lavoro a chiamata in assenza di DVR, ii rapporto di lavoro dovesse essere trasformato in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che, nella maggior parte dei casi, sarebbe potuto essere a tempo parziale, non potendo in ogni caso la conversione dei rapporti di lavoro intermittenti in rapporti di lavoro ordinari confliggere con ii principio di effettività delle prestazioni. Tale interpretazione e stata ulteriormente confermata dall'INL con la nota n. 1148 del 21 dicembre 2020, nella quale e stato altresì precisato come ii documento di valutazione dei rischi deve contenere, di norma, specifiche indicazioni in ordine alle tipologie contrattuali diverse da quella del lavoro subordinato "comune", pena la conversione del rapporto di lavoro intermittente in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Secondo l'INL la contrarietà a una norma imperativa da parte di un contratto di lavoro atipico come quello intermittente comporta la sua nullità parziale ex art. 1419 c.c. e conseguentemente la conversione nella forma "comune" di lavoro subordinato. Nello specifico, secondo l'INL, le indicazioni del DVR devono essere finalizzate: 1.a) "quanto meno" ad escludere i rischi pertinenti alle prestazioni "non comuni"; Parimenti anche la giurisprudenza di merito ha affermato che "ii contratto di lavoro intermittente si considera nullo, in assenza del documento di valutazione dei rischi, con la conseguente riconducibilità del rapporto di lavoro alla fattispecie tipica del contratto di lavoro a tempo indeterminato..." (Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 343 del 19 luglio 2017, conforme Tribunale di Milano n. 1806/2017). Ma recentemente laCorte di cassazione con l'ordinanza n. 378 del 5 gennaio 2024 ha abbandonato tale decennale orientamento con un'interpretazione sistematica più aderente alla lettera della norma e operando una distinzione fra contratto a chiamata a tempo determinato e contratto a chiamata a tempo indeterminato, circa le conseguenze derivanti dalla mancata adozione del DVR da parte del datore di lavoro. Nel percorso logico secondo cui si dipana l'ordinanza citata, in primo luogo, la Cassazione ribadisce come nell'ipotesi di contratto a termine, fattispecie in cui è compreso anche ii contratto intermittente a tempo determinato, l'art. 20 comma 2 del D.lgs. 81/2015 in allegato
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