Responsabile Rischio Amianto - RRA / Rev. 1.0 Ottobre 2024
ID 7167 | Rev. 1.0 del 20.10.2024 / Documento completo allegato
Quadro normativo e documenti d'interesse sulla figura del Responsabile Rischio Amianto - RRA che deve essere designata dal proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività nel momento in cui vengono rilevati materiali contenenti amianto in un edificio (MCA). Riferimento alla UNI/PdR 152.2:2023 Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del Responsabile del rischio amianto.
Allegati i documenti:
- Responsabile Rischio Amianto - RRA - RRA nelle scuole - INAIL - Deliberazione Giunta Regionale 12 dicembre 2016, n. 13-4341 R. Piemonte - Modello Nomina RRA 2024
La figura del Responsabile Rischio Amianto - RRA la cui nomina è obbligatoria qualora si riscontri presenza di MCA in un immobile, è disciplinata dal D.M. 6 settembre 1994, (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto) al p.to 4 (Programma di controllo dei materiali di amianto in sede).
La norma obbliga il proprietario dell'immobile e/o al responsabile dell'attività che vi si svolge, quindi al Datore di Lavoro, la designazione, di una "figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto" comunemente conosciuto con il nome "Responsabile del Rischio Amianto" (di seguito RRA).
La normativa prevede che l'RRA coordini le attività di manutenzione che possono riguardare i MCA e supporti il proprietario e/o al responsabile sulle altre attività che restano in capo a quest'ultimo, quali:
- i censimenti; - le informative; - la segnalazione dei materiali.
Il proprietario dell’edificio e/o il responsabile delle attività che si svolgono, una volta nominata questa figura, dovrà dare evidenza di aver provveduto, a:
- redigere un piano di controllo e manutenzione per tutte le attività che potenzialmente potessero coinvolgere i MCA; - informare gli occupanti e le ditte terze della situazione rilevata; - etichettare i MCA rilevati a seguito delle risultanze analitiche e soggetti a frequenti manutenzioni; - verificare periodicamente lo stato di conservazione dei materiali; n procedere a monitoraggi periodici dell’aria per confutare eventuali contaminazioni.
Il censimento di un MCA, al cui proposito è stato elaborato uno specifico documento “Programma di controllo e manutenzione amianto (MCA)” implica obblighi specifici di sicurezza dei lavoratori che dovranno essere segnalati dal RRA.
La formazione dell'RRA
La normativa nazionale in vigore identifica il ruolo e le responsabilità del RRA, ma non ha stabilito il percorso formativo.
I decreti attuativi della Legge 27 marzo 1992, n. 257 prevedono che l'RRA dovrà avere capacità adeguate rimandando a provvedimenti regionali.
Pubblicata da UNI a Novembre 2023 la Prassi di Riferimento UNI/PdR 152.2:2023.
Vedasi:
- UNI/PdR 152.2:2023 Materiali contenenti amianto - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del Responsabile del rischio amianto
Altro:
- UNI CEI 11903:2023 Attività professionali non regolamentate - Addetto al censimento dei materiali contenenti amianto - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità
- UNI 11870:2022 Materiali contenenti amianto - Criteri e metodi per l’individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti
- UNI/PdR 152.2:2023 Materiali contenenti amianto - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del Responsabile del rischio amianto ________
Legge 27 marzo 1992, n. 257
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
(GU n. 87 del 13 aprile 1992 - SO n. 64) ... Art. 6. Norme di attuazione ... 3. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f). (D.M. 6 settembre 1994 / ndr)
Art. 12. Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente ... 2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonche' alla pianificazione e alla programmazione delle attivita' di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione. (D.M. 6 settembre 1994 / ndr) ... ________
D.M. 6 settembre 1994
Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
(G.U. 20 settembre 1994, n. 220, S.O)
... 4. PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI MATERIALI DI AMIANTO IN SEDE - PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE.
Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.
4a) Programma di controllo
Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà:
- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto; - tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato; - garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile; - fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare; - nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.
4b) Attività di manutenzione e custodia
Le operazioni di manutenzione vera e propria possono essere raggruppate in tre categorie:
a) interventi che non comportano contatto diretto con l'amianto; b) interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto; c) interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti amianto. Operazioni che comportino un esteso interessamento dell'amianto non possono essere consentite, se non nell'ambito di progetti di bonifica. Durante l'esecuzione degli interventi non deve essere consentita la presenza di estranei nell'area interessata.
L'area stessa deve essere isolata con misure idonee in relazione al potenziale rilascio di fibre: per operazioni che non comportano diretto contatto con l'amianto può non essere necessario alcun tipo di isolamento; negli altri casi la zona di lavoro deve essere confinata e il pavimento e gli arredi eventualmente presenti, coperti con teli di plastica a perdere. L'impianto di ventilazione deve essere localmente disattivato.
Qualsiasi intervento diretto sull'amianto deve essere effettuato con metodi ad umido. Eventuali utensili elettrici impiegati per tagliare, forare o molare devono essere muniti di aspirazione incorporata. Nel caso di operazioni su tubazioni rivestite con materiali di amianto vanno utilizzati quando possibile gli appositi "glove bags" (vedi paragrafo 5 b).
Al termine dei lavori, eventuali polveri o detriti di amianto caduti vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori portatili muniti di filtri ad alta efficienza.
I lavoratori che eseguono gli interventi devono essere muniti di mezzi individuali di protezione. Per la protezione respiratoria vanno adottate maschere munite di filtro P3 di tipo semimaschera o a facciale completo, in relazione al potenziale livello di esposizione.
È sconsigliabile l'uso di facciali filtranti, se non negli interventi del primo tipo. Nelle operazioni che comportano disturbo dell'amianto devono essere adottate inoltre tute intere a perdere, munite di cappuccio e di copriscarpe, di tessuto atto a non trattenere le fibre.
Le tute devono essere eliminate dopo ogni intervento. Tutto il materiale a perdere utilizzato (indumenti, teli, stracci per pulizia, ecc.) deve essere smaltito come rifiuto contaminato, in sacchi impermeabili chiusi ed etichettati.
I materiali utilizzati per la pulizia ad umido vanno insaccati finché sono ancora bagnati. Procedure definite devono essere previste nel caso di consistenti rilasci di fibre:
- evacuazione ed isolamento dell'area interessata (chiusura delle porte e/o installazione di barriere temporanee); - affissione di avvisi di pericolo per evitare l'accesso di estranei; - decontaminazione dell'area da parte di operatori muniti di mezzi individuali di protezione con sistemi ad umido e/o con aspiratori idonei; - monitoraggio finale di verifica.
In presenza di materiali di amianto friabili esposti, soprattutto se danneggiati, la pulizia quotidiana dell'edificio deve essere effettuata con particolari cautele, impiegando esclusivamente metodi ad umido con materiali a perdere e/o aspiratori con filtri ad alta efficienza.
La manutenzione ed il cambio dei filtri degli aspiratori sono operazioni che comportano esposizione a fibre di amianto e devono essere effettuate in un'area isolata, da parte di operatori muniti di mezzi individuali di protezione. Ai sensi delle leggi vigenti, il personale addetto alle attività di manutenzione e di custodia deve essere considerato professionalmente esposto ad amianto ...
(*) Designato dal proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge
Fig. 1 - Nomina RRA / Lavoratori
(*) Compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive d’interesse per i materiali di amianto
Fig. 2 - Obblighi RRA
[...]
Normativa regionale - Estratto Regione Liguria / Regione Marche / Regione Piemonte
Regione Liguria - Determinazione Dirigenziale n. 2585 del 9 settembre 2010
Regione Marche - Decreto del dirigente del servizio sanità della regione Marche n. 855 del 16 dicembre 2002
Regione Piemonte - Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2016, n. 13-4341
Documento d'interesse
INAIL: Il contributo della ricerca in tema di amianto a oltre vent’anni dal bando: proposte e soluzioni
Nel maggio 2016 si è tenuto a Roma presso l’Inail il Convegno nazionale dal titolo “Il contributo della ricerca in tema di amianto a oltre vent’anni dal bando: proposte e soluzioni - INAIL”.
Il convegno ha sviluppato i temi dell’epidemiologia delle malattie amianto correlate, della mappatura dei siti contaminati e presentato i risultati di uno specifico progetto sulla presenza dell’amianto nelle scuole. Sono state inoltre discusse le modalità per sviluppare una sinergia virtuosa fra i risultati delle attività di ricerca e i compiti istituzionali dell’Inail. Il volume riporta i contenuti e le proposte emerse in occasione del convegno. Download Atti del Convegno.
RRA nelle scuole
In allegato Documento RRA nelle scuole estratto da "Il contributo della ricerca in tema di amianto a oltre vent’anni dal bando: proposte e soluzioni - INAIL" da in rassegna le attribuzioni del RRA soffermandosi sulle criticità e sul campo di azione di tale compito riferendosi a situazioni gestite nelle scuole.
La disamina è occasione per una riflessione su alcune criticità che potrebbero essere sanate con un testo normativo che unifichi e renda più omogenee le norme applicabili a questo fattore di rischio. ... segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024 ©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. |
Data |
Oggetto |
Autore |
1.0 |
20.10.2024 |
UNI/PdR 152.2:2023 Modulo nomina RRA 2024
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Certifico Srl |
0.0 |
06.11.2018 |
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Certifico Srl |
Info e download
Collegati UNI/PdR 152.2:2023 | Requisiti Responsabile del rischio amianto (RRA) Legge 27 marzo 1992 n. 257 D. M. 6 Settembre 1994 Programma di controllo e manutenzione amianto (MCA) Algoritmi valutazione stato di conservazione MCA Ricerca in tema di amianto a oltre 20 anni dal bando - INAIL Osservatorio Amianto
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