Il Medico Competente e il Medico Autorizzato / Rev. 3.0 2024
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||||||||||
23 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||
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Il Medico Competente e il Medico Autorizzato / Rev. 3.0 2024 ID 11035 | Rev. 3.0 del 02.08.2024 A seguito della pubblicazione del D.lgs 31 Luglio 2020 n. 101, attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, sono state ridefinite le competenze del medico autorizzato rispetto a quelle del medico competente in relazione alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti. Difatti, il novello articolo 134 dispone che i medici competenti di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che al 27 Agosto 2020 già svolgono l’attività di sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati esposti di categoria B possono continuare a svolgere tale attività anche senza l’abilitazione per ulteriori ventiquattro mesi (ovvero fino al 27 agosto 2022). Update Rev. 3.0 del 02.08.2024 - Decreto interministeriale del 23 luglio 2024 - Modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’università e della ricerca del 4 maggio 2022 che disciplina le modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 - Attuazione IT direttiva 2013/59/Euratom Pubblicato sulla GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29 il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Entrata in vigore: 27.08.2020 Pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2022 Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 riguardante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Entrata in vigore: 18.01.2023 Art. 243 Abrogazioni Art. 244 Modifiche Medico Competente Il Medico Competente è un professionista sanitario i cui requisiti sono elencati nell’art. 38 del D.Lgs 81/2008. Il Medico Competente è nominato dal datore di lavoro e le sue funzioni sono: 1. Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione: (Normativa di riferimento D.Lgs 81/2008 artt. 25, 40, 41) Medico Autorizzato Il Medico Autorizzato è un medico in possesso del titolo di Medico Competente, abilitato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D.lgs 31 Luglio 2020 n. 101, a svolgere l’attività di Radioprotezione Medica, cioè qualsiasi tipologia di sorveglianza medica per lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. In particolare le attività del Medico Autorizzato sono: Il datore di lavoro, nell'ambito di attività con l'esposizione a radiazioni ionizzanti, deve assicurare la sorveglianza medica del personale dipendente avvalendosi esclusivamente di tale figura professionale. In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Art. 133 D.lgs 31 Luglio 2020 n. 101 Classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 9, 36; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 82). 1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori: a) 1 mSv di dose efficace; b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino; c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta; d) 50 mSv di dose equivalente per le estremità. 2. Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, non siano suscettibili di superare uno qualsiasi dei limiti fissati per gli individui della popolazione di cui all’articolo 146, comma 7. 3. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall’esperto di radioprotezione ai sensi del paragrafo 5 dell’allegato XXII sono suscettibili di un’esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori: a) 6 mSv di dose efficace; b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino; c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto paragrafo. 4. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi del comma 3 sono classificati in Categoria B. 5. Agli apprendisti ed agli studenti di cui all’articolo 120, comma 1, lettera a) si applicano le modalità di classificazione stabilite per i lavoratori di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. 6. Sono classificati in categoria A i prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni minerarie disciplinate dal Titolo V del presente decreto, salvo esplicita dimostrazione di non necessità da parte di un esperto di 7. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall’esperto di radioprotezione ai sensi dei paragrafi 1 e 4 dell’Allegato XXII, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente comma 3, è classificata Zona Controllata. 8. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall’esperto di radioprotezione ai sensi dei paragrafi 1 e 4 dell’Allegato XXII, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati per gli individui della popolazione dall’articolo 146 comma 7, ma che non debba essere classificata Zona Controllata ai sensi del comma 7, è classificata Zona Sorvegliata. 9. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentito l’ISIN, possono essere stabilite particolari modalità di esposizione, di sorveglianza fisica e di classificazione in zone degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione, nel rispetto dei criteri di cui all’allegato XXII. 10. I criteri, le categorie e le modalità di cui al comma 1 garantiscono comunque, con la massima efficacia, la tutela sanitaria dei lavoratori, degli apprendisti e degli studenti dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, fermi comunque restando gli altri compiti previsti nel Titolo XI: - effettua l’analisi dei rischi individuali per la salute connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro; - istituisce e aggiorna i documenti sanitari personali e li consegna all’INAIL con le modalità previste all’articolo 140 del presente decreto; - consegna al medico autorizzato subentrante i documenti sanitari personali, nel caso di cessazione dall’incarico; - fornisce consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza. Inoltre per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza medica deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento sanitario personale in cui sono compresi: - i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica eccezionale; - la destinazione lavorativa, i rischi ad essa connessi e i successivi mutamenti; - le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza, ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall'esperto qualificato. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle introduzioni e degli esami medici e radiotossicologici, nonchè ai risultati delle valutazioni di idoneità, che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione. Procedure per l'iscrizione all'elenco dei medici autorizzati Nell'ambito della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Divisione III della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del MLPS, gestisce le procedure per l'iscrizione all'elenco dei medici autorizzati. Si tratta di medici ai quali i datori di lavoro affidano la sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti, in possesso delle cognizioni e dell'addestramento a ciò necessari, quali definiti dall'allegato XXI del D.lgs 31 Luglio 2020 n. 101. Tempi e modalità di svolgimento delle procedure d’esame per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei Medici Autorizzati sono sul sito del MLPS. Ultimo elenco pubblicato MLPS data articolo: Elenco dei medici autorizzati aggiornato al 28 giugno 2024. I Medici Autorizzati alla Radioprotezione sono iscritti, dal momento del conseguimento dell'abilitazione, in un elenco nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca, da emanarsi entro diciotto mesi dal 27 agosto 2020, sono disciplinate le modalità di iscrizione nell’elenco, i contenuti della formazione e dell’aggiornamento professionale dei medici autorizzati. Pubblicato il Decreto MLPS n. 6 del 24 marzo 2022 nel quale sono definite le modalità per lo svolgimento degli esami per la sessione dell’anno 2022 a distanza. In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Art. 7. Definizioni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 4; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 3, 4, 7 e 7 -bis ; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 2; decreto legislativo del 26 maggio 2000, n. 187, articolo 2) 95) «medico autorizzato»: medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto; Art. 134. Sorveglianza sanitaria (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 32, 44; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 83). 1. Il datore di lavoro provvede ad assicurare mediante uno o più medici autorizzati la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e degli apprendisti e studenti in conformità alle norme del presente Titolo. Tale sorveglianza è basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro. La lettera di incarico al medico autorizzato e la relativa dichiarazione di accettazione da parte dell’incaricato, deve essere conservata dal datore di lavoro ed esibita, su richiesta, agli organi di vigilanza. 2. I medici competenti di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che alla data di entrata in vigore della presente disposizione già svolgono l’attività di sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati esposti di categoria B possono continuare a svolgere tale attività anche senza l’abilitazione di cui all’articolo 138 per ulteriori ventiquattro mesi. 3. Il datore di lavoro non può assegnare le persone di cui al comma 1 ad alcuna attività che le esponga al rischio di radiazioni ionizzanti in assenza di giudizio di idoneità favorevole. 4. Il datore di lavoro assicura ai medici di cui al comma 1 le condizioni e i mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti. 5. Il datore di lavoro consente ai medici di cui al comma 1 l’accesso a qualunque informazione o documentazione che questi ritengano necessaria per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori esposti, e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio di idoneità dei lavoratori. 6. Le funzioni di medico autorizzato non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l’attività disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all’articolo 106. Art. 135. Visita medica preventiva (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 45; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 84). 1. Il datore di lavoro assicura che i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all’articolo 120, prima di essere destinati ad attività che li espongono alle radiazioni ionizzanti, sono sottoposti a visita medica a cura del medico autorizzato al fine di valutare la loro idoneità alla mansione specifica. 2. Il datore di lavoro informa il medico autorizzato, all’atto della visita, della destinazione lavorativa del soggetto, nonché dei rischi, ancorché di natura diversa da quella radiologica, connessi a tale destinazione. 3. La visita medica preventiva comprende un’anamnesi completa, dalla quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti, dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici, e un esame obiettivo completato dalle indagini specialistiche e di laboratorio, ritenute necessarie dal medico autorizzato, ai fini della valutazione di cui al comma 1. A tal fine egli può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti. 4. In base alle risultanze della visita medica preventiva il medico autorizzato esprime per il lavoratore uno dei seguenti giudizi: a) idoneo; 5. Il medico autorizzato comunica per iscritto al datore di lavoro o suo delegato, anche in modalità telematica, il giudizio di idoneità e i limiti di validità del medesimo. 6. Il medico autorizzato, nell’ambito della visita preventiva nonché in occasione delle visite previste dall’articolo 136, illustra al lavoratore il significato delle dosi ricevute, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici e gli comunica per iscritto anche in modalità telematica i risultati dei giudizi di idoneità che lo riguardano. 7. Ai fini della valutazione dell’idoneità all’esposizione alle radiazioni ionizzanti il medico autorizzato tiene conto delle linee guida riconosciute nell’ambito del Sistema Nazionale di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24. Art. 136. Visite mediche periodiche e straordinarie (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 45, 46, 47; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 85). 1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all’articolo 120 siano sottoposti, a cura del medico autorizzato, a visita medica periodica almeno una volta ogni dodici mesi e, comunque, ogni qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale destinazione. La visita medica periodica per i lavoratori classificati esposti di categoria A e per gli apprendisti e studenti a essi equiparati deve essere effettuata di norma ogni sei mesi e comunque almeno una volta ogni dodici mesi a giudizio del medico autorizzato. Le visite mediche periodiche sono integrate dalle indagini specialistiche e di laboratorio ritenute necessarie dal medico autorizzato per esprimere il giudizio di idoneità. 2. Gli organi preposti alla vigilanza di cui all’articolo 106, comma 2, e i medici autorizzati possono disporre che dette visite siano ripetute con maggiore frequenza in tutti i casi in cui le condizioni di esposizione e lo stato di salute dei lavoratori lo esigano. 3. La visita medica straordinaria è eseguita su richiesta del lavoratore qualora la motivazione della richiesta stessa sia ritenuta dal medico autorizzato correlabile ai rischi professionali e, pertanto, suscettibile di modificare il giudizio di idoneità alla mansione specifica. 4. In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2, il medico autorizzato esprime per i lavoratori uno dei seguenti giudizi: a) idonei; 5. Il medico autorizzato comunica per iscritto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro il giudizio di cui al comma 4 e i termini di validità del medesimo. 6. Il datore di lavoro dispone la prosecuzione della sorveglianza sanitaria per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio del medico autorizzato, nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perché non idonei o trasferiti ad attività che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Anche per tali lavoratori il medico formula il giudizio di idoneità ai sensi del comma 4, al fine di un loro eventuale reinserimento in attività con radiazioni. 7. Prima della cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro provvede a sottoporre il lavoratore a visita medica. In tale occasione il medico autorizzato fornisce al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche. 8. Ferma restando la periodicità delle visite di cui al comma 1, nel periodo necessario all’espletamento e alla valutazione delle indagini specialistiche e di laboratorio di cui allo stesso comma, il giudizio di idoneità, di cui al comma 3, in precedenza formulato conserva la sua efficacia. Art. 137. Allontanamento dal lavoro (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 47; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 86). 1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di allontanare immediatamente dal lavoro comportante esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti i lavoratori che alla visita medica risultino, a giudizio del medico autorizzato, non idonei. 2. Detti lavoratori non possono proseguire l’attività cui erano adibiti, né altre attività che li espongano ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, se non dopo essere stati riconosciuti nuovamente idonei dal medico autorizzato. 3. Il medico autorizzato richiede al datore di lavoro l’allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e propone il reinserimento di essi quando accerta la cessazione dello stato di non idoneità. Art. 138. Elenco dei medici autorizzati (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 88) 1. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è tenuto l’elenco dei medici autorizzati cui sono iscritti su domanda, i medici competenti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che abbiano i requisiti stabiliti dal successivo comma 2 e che dimostrino di essere in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, i contenuti della formazione e dell’aggiornamento professionale dei medici autorizzati, nel rispetto dei seguenti criteri: a) indicazione dei titoli di studio e professionali richiesti ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati; b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al master di secondo livello ovvero ad una scuola di specializzazione che comprendano una parte pratica corrispondente a 40 giorni lavorativi al corso di perfezionamento universitario, con verifica dell’apprendimento, in materia di prevenzione dagli effetti delle radiazioni ionizzanti che comprenda una parte pratica corrispondente a 30 giorni lavorativi; c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici della prova di esame fermo restando che la stessa dovrà contemplare anche la risoluzione di un caso pratico; d) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali o dalle associazioni di categoria equivalente a 150 crediti ECM ogni tre anni nell’ambito del programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all’Accordo 2 febbraio 2017, concluso ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento “La formazione continua nel settore salute” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017, assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni scientifiche o di categoria dei medici autorizzati con la previsione della percentuale non inferiore al 30% dei crediti ECM ivi previsti al comma 3 dell’art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di prevenzione dagli effetti delle esposizioni alle radiazioni ionizzanti; e) previsione dell’impossibilità dell’iscrizione nell’elenco per chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici e che non risultano interdetti; f) indicazione degli obblighi informativi dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto; (Soppressa) g) indicazione delle modalità di presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco e della modalità secondo cui avviene l’iscrizione e delle cause di cancellazione dall’elenco; h) previsione della composizione della commissione di esame con designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni: 1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 2) un componente designato dal Ministero della salute; 3) un componente designato dall’Istituto superiore di sanità; 4) un componente designato dall’INAIL; 5) un componente designato dal Ministero dell’Università; 6) due componenti designati dall’ISIN; fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; i) definizione dei compiti della commissione preposta a deliberare sull’iscrizione nell’elenco, fermo restando che alla stessa spetta di esprimere proposte e pareri in merito alla sospensione e alla cancellazione dagli elenchi; l) individuazione nella sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Roma del luogo di svolgimento degli esami finalizzati ad ottenere l’iscrizione; m) annualità della sessione d’esami ed equiparazione a rinuncia della mancata presentazione del candidato all’esame nella data stabilita. 3. Sino all’emanazione del decreto di cui al comma 2 si applica la disciplina di cui all’allegato XXI. Art. 139. Attribuzioni del medico autorizzato (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 89) 1. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, fermi comunque restando gli altri compiti previsti nel presente Titolo: a) effettua l’analisi dei rischi individuali per la salute connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro; b) istituisce e aggiorna i documenti sanitari personali e li consegna all’INAIL con le modalità previste all’articolo 140 del presente decreto; c) consegna al medico autorizzato subentrante i documenti sanitari personali di cui alla lettera b) , nel caso di cessazione dall’incarico; d) fornisce consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza. Art. 140. Documento sanitario personale (direttiva 2013/59/ EURATOM, articolo 48; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 90). 1. Per ogni lavoratore esposto il medico autorizzato istituisce, aggiorna e conserva un documento sanitario personale in cui sono compresi: a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie e in occasione della sorveglianza sanitaria eccezionale; b) la destinazione lavorativa, i rischi a essa connessi e i successivi mutamenti; c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall’esperto di radioprotezione. 2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle valutazioni delle introduzioni di radionuclidi e degli esami medici e radiotossicologici che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione. Copia del documento sanitario personale è consegnata dal medico autorizzato all’interessato su sua richiesta e, comunque, alla cessazione del rapporto di lavoro. 3. Il documento sanitario personale è conservato sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di età, e in ogni caso per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti. 4. Il medico autorizzato provvede entro nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell’attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all’articolo 132, comma 1, lettere d) ed e) all’INAIL, che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del medico autorizzato e valutate le circostanze dei singoli casi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere proroga ai predetti termini di consegna. 5. Le modalità di tenuta e conservazione della predetta documentazione e i modelli della stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio, sono stabiliti nell’allegato XXIII. Art. 141. Sorveglianza sanitaria eccezionale (direttiva 2013/59/ EURATOM, articolo 49; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 91). 1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori che hanno subito una contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di decontaminazione. 2. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché siano sottoposti a visita medica eccezionale, da parte di un medico autorizzato, i lavoratori che abbiano subito una esposizione tale da comportare il superamento di uno qualsiasi dei valori stabiliti ai sensi dell’articolo 146. Provvede altresì a che i lavoratori in questione siano sottoposti a sorveglianza sanitaria eccezionale, comprendente in particolare i trattamenti terapeutici, il controllo clinico e gli esami, che siano ritenuti necessari dal medico autorizzato a seguito dei risultati della visita medica. Le successive condizioni di esposizione sono subordinate all’assenso del medico autorizzato. 3. Nel caso in cui, nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 2, il medico autorizzato decida l’allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato, il datore di lavoro ne dà notizia all’Ispettorato territoriale del lavoro e agli organi del SSN competenti per territorio. Art. 142. Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 92). 1. Il datore di lavoro comunica, senza ritardo e comunque entro tre giorni, all’ISIN, all’Ispettorato territoriale del lavoro e agli organi del SSN, competenti per territorio, gli incidenti verificatisi nelle attività previste dall’articolo 2, nonché le esposizioni che abbiano comportato il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell’articolo 146. 2. Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi il medico comunica all’Ispettorato territoriale del lavoro e agli organi del SSN competenti per territorio i casi di malattia professionale. 3. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali o assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione professionale alle radiazioni ionizzanti, trasmettono all’INAIL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l’anamnesi lavorativa. 4. L’INAIL inserisce nel registro di cui all’articolo 244, comma 3, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, i casi di neoplasia di cui al comma 3. [...] segue in allegato Elaborato: Certifico S.r.l - IT Matrice Revisioni
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