Piano di emergenza ed evacuazione (PEE) | Rev. 2.0 del 25.09.2022
ID 6637 | Rev. 2.0 del 25.09.2022 (Ed. 2022) / Documenti Allegati
Il presente documento, aggiornato al Decreto 2 settembre 2021 (Decreto GSA), è stato elaborato allo scopo di facilitare il lavoro di redazione dei piani di emergenza da parte del personale incaricato in relazione all'obbligo del datore di lavoro di individuare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e di dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
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Il piano di evacuazione ed emergenza è obbligatorio, come indicato dal testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) – all’ art. 43 – e dal Decreto 2 settembre 2021 (in vigore dal 4 ottobre 2022) all’art. 2 c. 2 e redatto in conformità ai criteri di cui all'allegato II – , per tutte le attività produttive (fabbriche, uffici, impianti, pubblica amministrazione, ecc.):
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Fig. 1 - Casi in cui predisporre il Piano di emergenza nei luoghi di lavoro
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Luoghi di lavoro non rientranti in nessuno dei casi indicati
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art.29, comma 5 del decreto legislativo n.81 del 2008 e possono sostanziarsi in misure semplificate per la gestione dell'emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell'Allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche).
Fig. 2 - Luoghi di lavoro dove non è prevista la redazione del Piano di emergenza antincendio
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Il Piano di emergenza è redatto in funzione del numero di occupanti (non solo dei lavoratori presenti)
Una delle principali novità introdotte da questo decreto è rappresentata dal fatto che la necessità del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto del numero degli occupanti contemporaneamente a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività.
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Struttura del documento:
Premessa
1.Riferimenti normativi
2.I possibili rischi
3.Analisi di rischio
4.Organizzare l’emergenza
5.Descrizione dei luoghi di lavoro
5.1 Composizione dei piani
5.2 Affollamento
5.3 Locali a rischio specifico e compartimentazioni
5.4 Sistema viario esterno ed accessi
5.5 Collegamenti verticali
5.6 Luoghi sicuri
5.7 Punto di raccolta
5.8 Vie di esodo
5.9 Accesso all’edificio da parte dei mezzi di soccorso
5.10 Mezzi d’estinzione
5.11 Sistemi di rilevazione e d’allarme
5.12 Segnale d’evacuazione
5.13 Segnale di cessato allarme
5.14 Planimetrie
6.Comunicazioni dell’emergenza
6.1 Gestione delle emergenze specifiche
7.Procedure di evacuazione
8.Norme di comportamento per tipo di incidente
Fonti
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D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
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Titolo I Principi comuni
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 Definizioni
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b); (1)
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Nota
(1) v. Art. 5, comma 1, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
…
Art 45 – Primo soccorso
…
Art. 46 - Prevenzione incendi
Nota (2) (3)
1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare: (11)
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; (6) (9)
2) misure precauzionali di esercizio; (6) (9)
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; (4) (7) (12)
4) criteri per la gestione delle emergenze; (5) (8)
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione (1) (5) (8) (11)
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998. (10)
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.
7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Note
(1) Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la formazione, Circolare 23 febbraio 2011, n. 12653 - Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/2008). Corsi di aggiornamento.
(2) Vedi Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97
(3) Vedi Glossario definizione Prevenzione Incendi
(4) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto 3 pubblicato il Decreto 1 Settembre 2021 (GU n.230 del 25.09.2021)
(5) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto 4 e lett. b pubblicato il Decreto 2 Settembre 2021 (GU n.237 del 04.10.2021)
(6) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto1 e 2 pubblicato il Decreto 3 Settembre 2021 (GU n.259 del 29.10.2021)
(7) Circolare DCPREV 14804 del 06 ottobre 2021 recante Decreto 1 settembre 2021 - Primi chiarimenti
(8) Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021 recante Decreto 2 Settembre 2021 - Primi chiarimenti
(9) Circolare DCPREV 16700 dell'08 novembre 2021 recante Decreto 3 Settembre 2021 - Primi chiarimenti
(10) Il Decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 è abrogato dal 29 Ottobre 2022 (entrata in vigore del Decreto 3 Settembre 2021).
(11) Indicazioni applicative del DM 02 Settembre 2021.
(12) Decreto 15 Settembre 2022 Modifiche al Decreto 1 settembre 2021
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Decreto 2 settembre 2021
ALLEGATO II
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA.
(Articolo 2, comma 1)
2.1 Generalità
1.In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.
2.Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.
3.Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza.
2.2 Contenuti del piano di emergenza
1. I fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano di emergenza sono:
a) le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
b) le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
c) il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
d) i lavoratori esposti a rischi particolari;
e) il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
f) il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
2. Il piano di emergenza deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:
a) i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
b) i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.
3. Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:
a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
b) l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
c) l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
d) l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
e) l'ubicazione dei locali a rischio specifico;
f) l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.
4. Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati.
5. In attuazione delle previsioni di specifiche norme e regole tecniche o per adottare più efficaci misure di gestione dell’emergenza in esito alla valutazione dei rischi, potrà essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.
6. È necessario evidenziare che gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.
3 Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio
1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
2. Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.
3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC).
Nota:
Utile riferimento è la norma UNI EN 17210 - Accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali
4 Misure semplificate per la gestione dell’emergenza
1. Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza, costituite dalla planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3) e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2.[/panel]
Una volta redatto, il piano d’emergenza deve essere portato a conoscenza a tutti i dipendenti ed ai lavoratori delle ditte esterne in forma adeguata, in modo che sia chiaro il comportamento da tenere nell’emergenza.
È particolarmente importante l’informazione concernente le vie di fuga e l’indicazione del punto di raccolta.
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Excursus
I possibili rischi
Per la stesura del presente piano, sono stati valutati i seguenti possibili rischi:
a) incendio all’interno dell’edificio
b) incendio che si sviluppa nelle vicinanze e che potrebbero coinvolgere l’edificio
c) episodio sismico
d) crollo e/o cedimenti strutturali dell’edificio
e) crollo e/o cedimenti strutturali di edificio contiguo
f) inquinamento atmosferico dovuto a cause esterne
g) presenza reale o presunta, di ordigno esplosivo
h) scoppio di ordigno esplosivo
i) qualsiasi altra causa ritenuta pericolosa dal responsabile dell’emergenza per l’incolumità della popolazione
Analisi di rischio
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Mezzi d’estinzione
Tutti i luoghi di lavoro sono dotati di un adeguato numero di presidi antincendio, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori, inoltre, ne facilitano l'individuazione anche a distanza; detti presidi, comunque, sono riportati sulle planimetrie.
I presidi antincendio sono sottoposti a regolari controlli e interventi di manutenzione, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.
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Comunicazioni dell’emergenza
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Segue in allegato
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Matrice Revisioni
Info e download
Collegati:
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
Decreto 2 settembre 2021
Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021
Planimetrie per l'emergenza: UNI ISO 23601
Antincendio Norme tecniche UNI Status
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151
Classificazione rischio di incendio luoghi di lavoro
Luoghi a basso rischio in caso di incendio / Classificazione
Informazione e formazione dei lavoratori addetti antincendio / Decreto 2 Settembre 2021 - Tabella di lettura
Formazione / Informazione antincendio lavoratori e addetti 2022 / Schemi
Attività di Livello 3: Attestato idoneità tecnica addetti emergenze / Note 2022