Sicurezza dei lavoratori distaccati / Quadro normativo
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24 Novembre 2024 | ||
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Sicurezza dei lavoratori distaccati / Quadro normativo ID 20580 | 31.10.2023 / Documento completo allegato Nel distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. L'obbligo di formazione del distaccante è adempiuto in relazione alla mansione e non a rischi specifici che il lavoratore troverà nel luogo in cui viene distaccato. infatti è critico procedere, per il distaccante, a una valutazione degli specifici rischi relativi a lavorazioni gestite e realizzate da un’altra organizzazione imprenditoriale, viste le peculiarità che ogni operazione presenta. La giurisprudenza di legittimità ha optato per una sorta di responsabilità condivisa, poiché il concedente deve comunque cooperare nell'attuazione delle misure di sicurezza, promuovere attività di coordinamento e contribuire all’effettiva realizzazione delle misure di sicurezza. Come riferimento si prenda la Sentenza Cassazione Pen. Sez. IV, n. 15696 del 15.04.2015, nella quale i giudici di legittimità sono giunti alla conclusione di responsabilità condivisa. Infatti, il distaccante e il distaccatario sono stati entrambi riconosciuti colpevoli del reato di cui all’articolo 589 c.p., commesso con violazione della normativa antinfortunistica, per aver contribuito causalmente alla morte di un dipendete distaccato. Fig. 1 - Obblighi distaccatario e distaccante lavoratori distaccati Normativa Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 Art. 30 Distacco 2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. 3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella in cui il lavoratore e' adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2. 4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validita' ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita' dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese e' ammessa la codatorialita' dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso. D. Lgs. 81/08 6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità' nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità' ospitante. Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136 Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»). (GU n.169 del 21.07.2016) Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 27 Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. (GU n.67 del 20.03.2023) Circolare n. 39 del 2 agosto 2005 L'INAIL, con Circolare n. 39 del 2 agosto 2005, ha fornito alcune modalità operative concernenti l'infortunio occorso al lavoratore distaccato ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo 276/03. Dopo aver ricordato che il distacco, quale si configura nella norma appena citata, è finalizzato a soddisfare un interesse del datore di lavoro distaccante che pone temporaneamente a disposizione uno o più lavoratori di altro datore per l'esecuzione di una attività lavorativa, l'Istituto stabilisce che il lavoratore può comunicare l'avvenuto infortunio sia al distaccante che al distaccatario. Nel distacco il titolare del rapporto di lavoro e relativi oneri assicurativi e previdenziali sono a carico del distaccante.L'INAIL precisa che il termine di due giorni per l'invio della denuncia di infortunio decorre dal momento in cui il distaccante ha ricevuto il certificato medico e non dal momento in cui il certificato è stato inoltrato al distaccatario. Interpello n. 1/2011 2 febbraio 2011 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – distacco ex art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 – svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede del distaccatario. Corte di Cassazione Si segnalano le seguenti sentenze sulla responsabilità condivisa del distaccante - distaccatario, assunta in generale in giurisprudenza. - Sentenza Cassazione Pen. Sez. IV, n. 15696 del 15.04.2015 La Corte di Cassazione si è pronunciata diverse volte in materia di responsabilità penale del datore di lavoro in costanza di distacco e ha fornito una diversa interpretazione della norma contenuta nel D.Lgs. 81/2008, affermando che il distaccante debba anche verificare che il distaccatario garantisca le condizioni di sicurezza e controlli la mansione che verrà concretamente svolta dal dipendente. - Sentenza Cassazione Pen. Sez. IV, n. 30483 del 10.07.2014 La Corte di Cassazione si è pronunciata, inoltre, in materia di responsabilità penale del datore di lavoro per distacco i lavoratori per mansioni che essi ben conoscevano; conservando una chiara responsabilità nel caso conceda dipendenti per mansioni del tutto estranee a quelle abitualmente svolte, senza adeguata formazione. Se le mansioni sono quindi diverse, la necessità di formazione diventa stringente e deve essere correttamente disposta dal datore di lavoro. Collegati |
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