Requisiti minimi acque potabili / Tabella di confronto 2023
ID 13514 | Rev. 2.0 del 10.03.2023 / Documento completo allegato
Prescrizioni minime relative ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano, documento aggiornato al D.Lgs. n. 18/2023. _______
Update Rev. 2.0 del 10.03.2023
- Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano. (GU n.55 del 06.03.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/2023 _______
Introduzione
A. Valori di parametro Direttiva (UE) 2020/2184. B. Tabelle di confronto Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 / Direttiva (UE) 2020/2184. C. Tabelle di confronto Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 / Direttiva (UE) 2020/2184 / Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18. _______
Documento di sintesi/confronto dei i requisiti minimi della qualità delle acque destinate al consumo umano, con i valori dei parametri di qualità della nuova Direttiva (UE) 2020/2184 (GU L 435/1 del 23.12.2020) entrata in vigore il 12.01.2021. La Direttiva (UE) 2020/2184, è attuata dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 (in GU n.55 del 06.03.2023), in vigore dal 21 marzo 2023.
Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 abroga dal 21 marzo 2023 il Decreto Legislativo n.31 del 2001.
Nel Documento sono riportate tabelle di confronto tra i valori indicati dalla nuova direttiva e quelli dell’attuale D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 (in vigore fino al 21 marzo 2023) recepimento della Direttiva 98/83/CE , Direttiva (UE) 2020/2184 e il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 (in vigore dal 21 marzo 2023). _______
Status normativo
- Direttiva 98/83/CE - Direttiva acque destinate al consumo umano (abrogata dal 12 gennaio 2023) - Direttiva (UE) 2020/2184 - Nuova Direttiva acque destinate al consumo umano (recepita da Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18) - Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 - Attuazione della direttiva 98/83/CE (abrogato dal D.lgs 23 febbraio 2023 n. 18 dal 21.03.2023) - Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 - Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 (in vigore dal 21.03.2023). _______
Nel Documento sono riportate tabelle di confronto tra i valori indicati dalla nuova direttiva e quelli dell’attuale D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 (in vigore fino al 21 marzo 2023) recepimento della Direttiva 98/83/CE, Direttiva (UE) 2020/2184 e il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 (in vigore dal 21 marzo 2023).
La nuova direttiva sulle acque destinate al consumo umano, Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435/1 del 23.12.2020), è entrata in vigore il 12.01.2021 e prevedeva che gli stati membri avrebbero dovuto recepire la stessa entro il 12.01.2023.
Negli obblighi generali è previsto, in particolare, che le acque devono soddisfano i requisiti minimi di cui all’allegato I, parti A, B, D. con possibile revisione alla luce del progresso scientifico e tecnico.
Allegato I PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE AI VALORI DI PARAMETRO UTILIZZATI PER VALUTARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
Parte A Parametri microbiologici Parte B Parametri chimici Parte C Parametri indicatori Parte D Parametri pertinenti per la valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici _______
Direttiva (UE) 2020/2184
Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di acque destinate al consumo umano fornite in bottiglie o contenitori rispettino gli articoli da 1 a 5 e all’allegato I, parti A e B.
Articolo 4 Obblighi generali
1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Ai fini dell’osservanza dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) tali acque non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; b) tali acque soddisfano i requisiti minimi di cui all’allegato I, parti A, B, D. c) gli Stati membri hanno adottato ogni altra misura necessaria per soddisfare gli articoli da 5 a 14. ...
Articolo 20 Revisione e modifica degli allegati
1. Con periodicità almeno quinquennale, la Commissione sottopone a revisione gli allegati I e II alla luce del progresso scientifico e tecnico nonché dell’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio degli Stati membri contenuto nelle serie di dati stabilite in conformità dell’articolo 18 e, se del caso, presenta proposte legislative modificative ai sensi della presente direttiva.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21, per modificare l’allegato III, ove necessario, al fine di adeguarlo al progresso scientifico e tecnico.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 al fine di modificare il valore di parametro del bisfenolo-A nell’allegato I, parte B, nella misura necessaria per adeguarlo al progresso scientifico e tecnico, essenzialmente sulla base dell’attuale riesame effettuato dall’EFSA. ... _______
Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18
Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano. (GU n.55 del 06.03.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/2023
Art. 1. Obiettivi
1. Il presente decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano. 2. Gli obiettivi del presente decreto sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano.
[...]
Art. 3. Campo di applicazione ed esenzioni
1. Il presente decreto non si applica: a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176; b) alle acque considerate medicinali a norma della pertinente legislazione; c) alle acque di cui all’articolo 2, comma 1), lettera a, punto 2), se: 1) provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell’operatore alimentare, in quanto soggette agli obblighi e ai provvedimenti correttivi della pertinente legislazione alimentare e in particolare comprese nei «principi dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (sistema HACCP)», fatto salvo il rispetto per le stesse dei valori di parametro di cui all’allegato I, Parti A e B; 2) la loro qualità non può avere conseguenze dirette o indirette sulla salubrità del prodotto alimentare finale, secondo quanto valutato dall’autorità sanitaria territorialmente competente; d) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi specifici diversi da quello potabile, ivi incluse quelle utilizzate nelle imprese alimentari, la cui qualità non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati ovvero perché regolate da diversa specifica normativa, come individuate nell’allegato V. 2. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti, devono essere conformi al presente decreto fino al punto di rispetto della conformità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), e, qualora siano destinate ad essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da esseri umani, devono da quel punto in poi essere considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002. 3. Le acque destinate al consumo umano prodotte dalle case dell’acqua devono essere conformi al presente decreto fino al punto di rispetto della conformità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), e, rientrando nell’attività di somministrazione diretta al pubblico di bevande, devono da quel punto in poi essere considerate alimenti. 4. Le acque destinate al consumo umano richiamate al precedente comma 2, sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e all’allegato I, Parti A e B. 5. Le navi che eseguono la desalinizzazione dell’acqua, il trasporto passeggeri e operano in veste di gestori idro-potabili, sono soggette esclusivamente alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 8, 9, 12 e 15, e ai pertinenti allegati. 6. I requisiti minimi di cui all’allegato I, Parte A, non si applicano all’acqua di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176. 7. I gestori idro-potabili che forniscono, in media, meno di 10 m 3 di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell’ambito di un’attività commerciale o pubblica, sono soggetti soltanto alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 13, 14 e 15, e ai pertinenti allegati.
Art. 4. Obblighi generali
1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite. 2. Ai fini dell’osservanza dei requisiti minimi previsti dal presente decreto, le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; b) devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nell’allegato I, Parti A, B e D; c) devono essere conformi ai valori per parametri supplementari non riportati nell’allegato I e fissati ai sensi dell’articolo 12, comma 13; d) devono essere adottate le misure necessarie previste dagli articoli da 5 a 15. 3. L’applicazione delle disposizioni del presente decreto non può avere l’effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussione sulla tutela della salute umana, né l’aumento dell’inquinamento delle acque destinate alla loro produzione. 4. I gestori idro-potabili che forniscono almeno 10.000 m 3 di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone, effettuano una valutazione dei livelli delle perdite e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di rete idrica, utilizzando gli indicatori di perdite idriche di rete quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera s). 5. ARERA provvede all’acquisizione dei risultati della valutazione e alla elaborazione del tasso medio di perdita idrica nazionale, trasmettendoli alla Commissione europea entro il 12 gennaio 2026. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro due anni dalla data di pubblicazione del tasso medio di perdita idrica stabilito dalla Commissione europea con atto delegato previsto entro il 12 gennaio 2028, è stabilito un piano d’azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre il tasso di perdita idrica nazionale, nel caso in cui quest’ultimo superi la soglia media stabilita dalla commissione. ... _______
Tabelle di confronto D.Lgs. 31/2001 / Direttiva (UE) 2020/2184 / D.Lgs 18/2023
Le tabelle di confronto tra i valori indicati dalla nuova direttiva e quelli dell’attuale D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 recepimento della Direttiva 98/83/CE, la Direttiva (UE) 2020/2184 e il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 in vigore dal 21.03.2023. ...
Parametri microbiologici (Parte A)
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Parametri chimici (Parte B)
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Parametri indicatori (Parte C)
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Collegati Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 Direttiva (UE) 2020/2184 Direttiva 98/83/CE Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31
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