Decreto 4 aprile 2023 n. 59 / Regolamento sistema di tracciabilità rifiuti RENTRI
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28 Novembre 2024 | ||
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Decreto 4 aprile 2023 n. 59 / Tracciabilità dei rifiuti RENTRI ID 19724 | 31.05.2023 / Download Testo GU (link diretto) Decreto 4 aprile 2023 n. 59 - Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». (GU n.126 del 31.05.2023) Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2023 Abrogazioni dal 13 febbraio 2025 Sono abrogati il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148 Tempistiche di iscrizione RENTRI Dal 15 giugno 2023, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche: - a decorrere dal 13 febbraio 2025, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18; ... TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto e finalità 1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 188- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di seguito RENTRI, istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Art. 2. Aggiornamento delle disposizioni tecniche e dei contributi 1. Gli allegati di cui all’articolo 1, comma 3, in caso di intervenute novità tecniche o operative, sono aggiornati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica secondo le modalità di cui al comma 6 dell’articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Art. 3. Definizioni 1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, le definizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le definizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonché le seguenti: a) «unità locale»: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione; b) «operatore»: il soggetto iscritto al RENTRI; c) «sistema gestionale»: il sistema informatico uti- lizzato dall’operatore iscritto al RENTRI, attraverso il quale è possibile assolvere, tra gli altri, anche agli obblighi della tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari per l’identificazione dei rifiuti; d) «utente»: il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni. Art. 4. Disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico 1. È approvato il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all’articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell’allegato I. 2. Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto. 3. Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006: 4. Il registro cronologico è tenuto in modalità digitale secondo quanto indicato al comma 3, lettera b), o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell’articolo 20. Art. 5. Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto 1. È approvato il modello di formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportato nell’allegato II. 2. Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformità al modello riportato nell’allegato II ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto. 3. Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produt- tore o del detentore. 4. Il formulario di identificazione del rifiuto è vidimato digitalmente con le modalità indicate all’articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le modalità di cui all’articolo 7, comma 2, se in formato digitale. 5. L’acquisizione da parte del produttore del formu- lario compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell’articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Art. 6. Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo 1. I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo. 2. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo è generato conformemente ai modelli di cui all’allegato II ed è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI. 3. L’applicazione di cui al comma 2 rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari un accesso dedicato al ser- vizio anche in modalità telematica al fine di consentire l’apposizione del codice univoco su ciascun formulario. 4. Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato su moduli A4, è riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un’altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto. 5. La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti può avvenire: Art. 7. Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale 1. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale è un documento informatico il cui formato è definito con le specifiche tecniche di cui all’articolo 8. 2. Il formulario è vidimato digitalmente tramite l’assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI che si avvale del servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalle camere di commercio. 3. Il formulario viene aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscri- zione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto. La sottoscrizione del formulario digitale da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica, conformi alla normativa vigente e secondo le specifiche tecniche di cui all’articolo 8. 4. Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto, secondo il formato di cui all’allegato II e prodotto con le modalità indicate nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 8. In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l’utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui all’articolo 8. 5. Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l’unità locale, sono garantite in qualunque momento la possibilità di riproduzione dei documenti archiviati e dei documenti posti in conservazione e la verifica della corrispondenza delle informazioni trasmesse al RENTRI rispetto a quanto desumibile dagli archivi informatici degli operatori, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, secondo le specifiche tecniche di cui all’articolo 8. 6. I sistemi gestionali adottati dall’operatore devono garantire nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell’amministrazione digitale. 7. La trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario avviene per il tramite del RENTRI e consente di adempiere gli obblighi previsti dall’articolo 188, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il formulario è così reso di- sponibile dal RENTRI a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione. 8. Il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale secondo quanto indicato dal presente articolo nel rispetto delle procedure operative di cui all’articolo 21, o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell’articolo 20, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c). 9. Prima della scadenza di cui al comma 8 il formulario di identificazione del rifiuto può essere volontariamente emesso in formato digitale. Art. 8. Specifiche tecniche 1. Al fine di assicurare la conformità ai modelli dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione del rifiuto disciplinati dal presente regolamento, la Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul sito del RENTRI le specifiche tecniche per la redazione in formato elettronico dei citati modelli. 2. Eventuali modifiche alle specifiche tecniche si ap- plicano a decorrere dal sesto mese successivo alla loro pubblicazione. Art. 9. Applicabilità dei nuovi modelli 1. I modelli di cui agli articoli 4 e 5 sono applicabili a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a). Le modalità di compilazione dei citati modelli sono definite con il decreto di cui all’articolo 21, comma 1. 2. Sino alla data di cui al comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le disposizioni di cui all’articolo 193, commi 3, 4 e 5 del medesimo decreto legislativo. 3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. TITOLO III REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI Art. 10. Struttura organizzativa del registro elettronico nazionale 1. Il RENTRI è gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori am- bientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio. 2. Il RENTRI è articolato in: 3. Il RENTRI è integrato con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali. Art. 11. Funzioni di supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali 1. L’Albo nazionale gestori ambientali fornisce il necessario supporto tecnico operativo alla competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per: 2. Le sezioni regionali presso le camere di commercio assicurano la gestione dei rapporti con gli utenti del RENTRI, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, e l’organizzazione di adeguate attività di formazione ed informazione. Le sezioni regionali di cui al primo periodo assicurano altresì la gestione delle procedure applicative relative all’iscrizione e alla verifica dei pagamenti, integrate nella piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali. 3. I costi sostenuti per le attività di supporto fornito dalla segreteria del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali e dalle sezioni regionali di cui al comma 2, da riconoscersi ai fini del rimborso delle spese di gestione e funzionamento del RENTRI, sono rendicontati sulla base di un’apposita convenzione stipulata tra la competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e Unioncamere. Art. 12. Iscrizione al RENTRI 1. Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferi- mento dei dati, i soggetti di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati: 2. I soggetti di cui al comma 1 procedono all’iscrizione al RENTRI con le tempistiche riportate all’articolo 13 e con le modalità indicate dall’articolo 21, fornendo gli ulteriori dati richiesti, rispetto a quelli derivanti dall’interconnessione con il Registro delle imprese, con l’Albo nazionale gestori ambientali, con il catasto dei rifiuti e con il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero. 3. Nel caso in cui un operatore avvii l’attività soggetta all’obbligo successivamente alle scadenze di cui all’articolo 13, comma 1, l’iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico. 4. I soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti al momento dell’iscrizione inseriscono nella sezione anagrafica del RENTRI le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione competente ovvero alle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con le modalità indicate all’articolo 21 del presente regolamento, indicando gli estremi dei relativi provvedimenti. Gli stes- si soggetti sono tenuti entro trenta giorni a comunicare, con le medesime modalità, ogni variazione rispetto alla documentazione trasmessa. L’inserimento di informazioni non veritiere o non pertinenti con il contenuto dei provvedimenti indicati o di documentazione non conforme all’originale comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La mancata trasmissione della documentazione di cui al presente comma, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 258, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 5. Per l’iscrizione al RENTRI è dovuto un diritto di segreteria con riferimento ad ogni unità locale soggetta all’obbligo di iscrizione, nella misura indicata alla voce 36.1 della tabella A allegata al decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2012. 6. I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo. 7. La cancellazione dal RENTRI degli operatori iscritti o di una o più unità locale in ragione del venir meno nell’anno solare precedente dei requisiti che determinano l’obbligo di iscrizione ha effetto a partire dall’anno solare successivo. 8. Le sezioni regionali dell’Albo nazionale gestori ambientali: 9. Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche: 2. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1. 3. Ai fini del comma 1, il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Art. 14. Contributo annuale e diritto di segreteria 1. La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, ai sensi dell’articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, nella misura e con le modalità indicate nell’allegato III. 2. Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale, come individuata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a). 3. Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell’iscrizione. Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno, come indicato nell’allegato III. Art. 15. Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI 1. A decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, secondo le modalità di cui all’articolo 21. 2. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione. Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta. I soggetti di cui all’articolo 18 trasmettono i dati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione. 3. A decorrere dalla data di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), gli enti e le imprese che producono, tra- sportano o trattano rifiuti, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono tenuti alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi, emessi con le modalità di cui all’articolo 7, comma 8. I dati relativi al formulario sono trasmessi dai soggetti che producono o trasportano rifiuti e dai destinatari secondo le procedure di cui all’articolo 21. 4. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 3, il produttore può richiedere al trasportatore la trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi. Nel caso di trasporto di propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati di cui al comma 3 procede il produttore iniziale. 5. Ai fini di cui al presente articolo, gli operatori assicurano l’interoperabilità del loro sistema gestionale con il RENTRI, nel rispetto delle procedure definite ai sensi dell’articolo 21. 6. Il RENTRI rende disponibile agli operatori, un servizio di consultazione delle informazioni sulle autorizzazioni dei trasportatori e dei destinatari, presenti nella sezione Anagrafica. Art. 16. Sistemi di geolocalizzazione 1. Ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, ai fini di quanto previsto all’articolo 188-bis, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo e nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e della conservazione di cui all’articolo 5, par. 1, lett. b) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679. Art. 17. Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali 1. A decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la disponibilità delle tecnologie di cui all’articolo 16 è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Il Comitato nazionale, con propria delibera, definisce le modalità e le tempistiche per l’aggiornamento delle iscrizioni in essere. 1. I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di cui al Titolo III del presente regolamento, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell’iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni im- prenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. A tal fine, i soggetti delegati ai sensi del presente articolo sono tenuti a: 3. I produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema. 4. Le modalità per la gestione delle deleghe di cui al presente articolo sono definite con le procedure operative di cui all’articolo 21 che assicurano modalità semplificate, anche in considerazione delle deleghe già rilasciate con riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Art. 19. Utilizzo e accesso ai dati presenti nel RENTRI 1. Il RENTRI è interconnesso telematicamente con il catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed alla banca dati di cui alla legge n. 70 del 1994, secondo le regole tecniche di interoperabilità fra i sistemi informativi, definite dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) ai sensi dell’articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale. 2. Le modalità di interoperabilità di cui al comma 1, i tempi e gli standard per la fruizione degli stessi sono definiti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energe- tica con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell’ambito dei decreti direttoriali di cui all’articolo 21. 3. A partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all’articolo 13, comma 1, il Ministe- ro dell’ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di trasmissione previsto dall’articolo 2 della medesima legge. 4. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica rende disponibili, in via telematica, le informazioni contenute nel RENTRI ad altri enti, amministrazioni ed organi di controllo preliminarmente accreditati presso il RENTRI per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Art. 20. Servizi di supporto alla transizione digitale 1. Tramite il RENTRI il Ministero dell’ambiente e del- la sicurezza energetica mette a disposizione un servizio per i singoli operatori al fine di agevolare l’assolvimento degli adempimenti agli obblighi di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alla trasmissione dei dati. 2. Tramite il RENTRI il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica rende disponibili i servizi per l’utilizzo in interoperabilità degli strumenti di autenticazione e sottoscrizione digitale nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale e dalle regole tecniche definite dall’AgID. 3. Le modalità operative di cui all’articolo 21 disciplinano la fruizione dei servizi di cui al presente articolo. Art. 21. Modalità operative 1. La Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito l’Albo nazionale gestori ambientali, definisce entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più decreti direttoriali: 2. I decreti direttoriali di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito del RENTRI. Art. 22. Trasmissione di documentazione prevista da Regolamenti CE 1. Le procedure per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 nonché del documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e le relative modalità di interoperabilità sono definite dalla Direzione generale competente in materia, sentito l’Albo nazionale gestori ambientali, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. TITOLO IV DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI Art. 23. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) sono abrogati il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148. Art. 24. Disposizioni finali 1. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. _________ ALLEGATO ALLEGATO I REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO ALLEGATO II FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE ALLEGATO III CONTRIBUTO ANNUALE E DIRITTO DI SEGRETERIA
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