Utilizzo in sicurezza delle macchine | ATS Brianza Giugno 2020
Appunti Direttiva macchine | ||
28 Novembre 2024 | ||
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Utilizzo in sicurezza delle macchine | ATS Brianza Giugno 2020 Guida per le imprese Rev. 25a 19.06.2020 La presente guida è rivolta a tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e che utilizzano macchine così come definite all’art. 2 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 17/2010. Non sono, quindi, ricompresi i fabbricanti di macchine, se non coloro che si auto costruiscono attrezzature esclusivamente per uso interno. Il documento fornisce indicazioni utili per l’utilizzo in sicurezza delle macchine. Tale condizione si verifica quando il rischio residuo è considerato accettabile in funzione del fatto che le macchine possiedono caratteristiche di sicurezza intrinseca (cioè sono “a norma”), sono installate in un ambiente di lavoro idoneo e sono utilizzate in modo conforme alle istruzioni del fabbricante, sotto il controllo di un preposto. La responsabilità del raggiungimento di questo obiettivo è condivisa tra vari soggetti a partire dai progettisti, dai fabbricanti e dai venditori, sino ad arrivare al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori. Le tematiche sviluppate nella guida sono state suddivise in tre capitoli, all’interno dei quali sono stati definiti i ruoli delle figure del sistema di prevenzione aziendale: 1. la scelta, l’acquisto, la messa in servizio e/o dismissione/vendita delle macchine; A conclusione del documento sono riportate le più frequenti inosservanze riscontrate dall’organo di vigilanza (rif. Allegato R – “Violazioni più frequenti in ambito di vigilanza”), la sintesi 9° e 10° rapporto INAIL relativi alla sorveglianza del mercato in merito alla direttiva macchine (rif. Allegato S – “Attività di sorveglianza del mercato ai sensi del D.Lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva macchine”) e la bibliografia/sitografia utili per approfondire i diversi aspetti trattati. ATS Brianza Rev. 25a del19.06.2020 Art. 7. Comitati regionali di coordinamento 1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.______ Info e download Collegati |
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