Documento Sanitario personale DoSP
Appunti Sicurezza lavoro | ||
28 Novembre 2024 | ||
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Documento Sanitario personale DoSP ID 11031 | 18.06.2020 Documento pdf/doc In attesa del recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della L. 04/10/2019, n. 117 (vedi. Schema D.lgs), si illustrano nel presente documento, il contenuto del Documento sanitario personale (DoSP) di cui all’art. 90 del D.Lgs 17 marzo 1995 n. 230, contenente i dati relativi alla sorveglianza medica sui lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti. In allegato modello di DoSP in formato .doc compilabile, riservato Abbonati _______ ALLEGATO XI D.Lgs 17 marzo 1995 n. 230 Modello di DoSP (Allegato C) e modalità di tenuta Determinazione ai sensi dell'art.62, comma 3, dell'art.91, comma 6 e dell'articolo 90, comma 5 del D.Lgs 17 marzo 1995 n. 230, delle modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni. Come riportato al punto 8.3 dell'Allegato XI è consentita l'adozione di documenti sanitari personali diversi dal modello C sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso. Il modello è valido nel caso di esposizione contemporanea del lavoratore a radiazioni ionizzanti e altri fattori di rischio (Punto 8.1 dell'Allegato XI). Si veda il Decreto 12 luglio 2007 n. 155 per i Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni. Nel caso di “doppia esposizione”, la visita e relativo giudizio d’idoneità per i rischi convenzionali deve essere eseguita da un medico competente, quella per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti di categoria A da un "medico autorizzato" (medico incaricato della sorveglianza medica) Allegato XI 8. Documento sanitario personale 8.1. Il documento sanitario personale di cui all' art.90 del presente decreto, valido anche per i casi di esposizione contemporanea a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio, e' compilato in conformita' al modello allegato C. ... D.Lgs 17 marzo 1995 n. 230 1. Per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza medica deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento sanitario personale in cui sono compresi: a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica eccezionale; 2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle introduzioni e degli esami medici e radiotossicologici, nonche' ai risultati delle valutazioni di idoneita', che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione. Copia del documento sanitario personale deve essere consegnata dal medico all'interessato alla cessazione del rapporto di lavoro. 3. Il documento sanitario personale deve essere conservato sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di eta', ed in ogni caso per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti. 4. Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attivita' di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere d) ed e) all'ISPESL, che assicurera' la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalita' previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del medico e valutate le circostanze dei singoli casi, l'Ispettorato medico centrale del lavoro puo' concedere proroga ai predetti termini di consegna. 5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate particolari modalita' di tenuta e di conservazione della predetta documentazione e approvati i modelli della stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio. ...segue in allegato
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