Rischio biologico: Coronavirus Titolo X D.Lgs. 81/2008 | Rev. 6.1 del 26.03.2020
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27 Novembre 2024 | ||
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Rischio biologico Coronavirus | Titolo X D.Lgs. 81/2008 ID 10243 | Rev. 6.1 del 26.03.2020 | Documento allegato ©PDF / DOC Abbonati Modello Documento Valutazione dei Rischi biologico (Coronavirus), valido per tutte le Aziende non sospese, in accordo con il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, con il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del trasporto e della logistica e con Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 cantieri edili, in allegato tutta la normativa aggiornata alla data del 26.03.2020. Attenzione, il Documento è valido alla data riportata e fino al 03.04.2020 (termine efficacia del DPCM 22 Marzo 2020- seguirà aggiornamento Documento), essendo la situazione in divenire, è inoltre possibile la pubblicazione di nuove Circolari, Decreti altro in merito. Preview Rischio biologico Coronavirus Titolo X D.Lgs. 81.2008 Rev. 6.1 2020 Aggiornamenti Update 6.1 del 26.03.2020 Nella Rev. 6.1 è stato aggiornato: Update 6.0 del 23.03.2020 Nella Rev. 6.0 è stato aggiornato: Update 5.0 del 21.03.2020 Nella Rev. 5.0 sono stati aggiunti: - Metodo di stima del livello di rischio (p. 1.1) Update 4.1 del 18.03.2020 Art. 269.Comunicazione 1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori: 1. Documento è strutturato come aggiornamento DVR 2 Aggiornato il DPCM 8 Marzo 2020 alla luce dei provvedimenti: - Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020 - D.P.C.M 11 Marzo 2020 - D.P.C.M. 8 Marzo 2020 Update 3.0 del 12.03.2020 Nella Rev. 3.0 è stato aggiunto il D.P.C.M. 11 Marzo 2020 | Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (GU n. 64 del 11-03-2020), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Il D.P.C.M 11 Marzo 2020 dispone la sospensione di alcune attività ed un aggiornamento della valutazione del rischio di quelle non sospese finalizzato ad individuare nuove misure per la riduzione del rischio di esposizione ad agente biologico. Art. 2
(Disposizioni finali) 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. Update 2.0 del 08.03.2020 D.P.C.M. 8 Marzo 2020 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. Update 1.0 del 02.03.2020 L’analisi si sofferma sulle diverse misure di prevenzione che possono essere adottate a fronte delle indicazioni del D.P.C.M. 11 Marzo 2020 | Ulteriori misure COVID-19. Il documento può essere inteso, anche, come "Istruzione Operativa di norme di comportamento precauzionali", essendo la presenza del virus, non identificabile in una determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte (es. autotrasportatori che possono venire a contatto con persone in zone a rischio contagio, in aree di sosta, ecc). Il rischio da agenti biologici deve essere contestualizzato “durante l’attività lavorativa” dell’organizzazione, e non può essere oggetto di generalizzazione per tutte le attività lavorative / tutte le “mansioni” di una attività lavorativa. Concentrare l’attenzione per tutto ciò che può essere “veicolo per il virus” durante l’attività lavorativa che viene svolta all’interno o all’esterno del perimetro aziendale. Inoltre la stessa azienda potrebbe essere interessata da “veicoli di virus” provenienti dall’esterno. E’ da precisare, inoltre, che alla data della presente, non sono state emanate specifiche disposizioni MLPS, CSR o altri sul rischio biologico da coronavirus sulla epidemia in atto. Excursus Il presente documento analizza il Rischio coronavirus nel luogo di lavoro ed integra il Documento di Valutazione del Rischio (Art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008) a seguito della diffusione del coronavirus nel territorio nazionale, per la parte luogo di lavoro secondo il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020. Il documento può essere inteso, anche, come "Istruzione Operativa di norme di comportamento precauzionali", essendo la presenza del virus, non identificabile in una determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte (es. autotrasportatori che possono venire a contatto con persone in zone a rischio contagio, in aree di sosta, ecc.). Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal Titolo X del D. Lgs. 81/08. D. Lgs. 81/08 Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal Titolo X del D. Lgs. 81/08. Ai sensi del Titolo X s’intende per: a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; L’applicabilità, in merito al Coronavirus, del D. Lgs. 81/08 ed in particolare dal Titolo X è stata chiarita dal Ministero della Salute con la Circolare n. 3190 del 03.02.2020. Circolare n. 3190 del 03.02.2020 Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all’oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente. I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). I sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: - la saliva, tossendo e starnutendo Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. Il Titolo X classifica gli agenti biologici in 4 gruppi: a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; Articolo 271 - Valutazione del rischio 1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2; 2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. 3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata. L’International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV riconosce formalmente il coronavirus come una “sorella” della sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente alla famiglia dei Coronaviridae. L’Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 classifica i virus appartenenti alla famiglia Coronaviridae come agenti biologici del gruppo 2. Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 […] Caliciviridae: Virus dell'epatite E 3(**) Protocollo anti-contagio Classificazione mascherine Le semimaschere filtranti antipolvere sono classificate in base alla loro efficienza filtrante e della loro perdita di tenuta verso l’interno totale massima. Sono previste 3 classi: - FFP1 Come indossare la mascherina ... Fonti Certifico Srl - IT | Rev. 6.1 2020 Matrice Revisioni
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