Linee Guida SNPA applicazione della disciplina end of waste
Appunti Ambiente | ||
27 Novembre 2024 | ||
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Linee Guida SNPA applicazione della disciplina end of waste Delibera del consiglio SNPA, Seduta del 06.02.2020, Doc. n. 67/2020: Linee Guida del Sistema Nazionale per la protezione dell’Ambiente per l’applicazione della disciplina END OF WASTE di cui all’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 La legge 128 del 02 novembre 2019, pubblicata su GU n.257 del 2/11/19, di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, ha modificato l’articolo 184 ter del d.lgs n. 152/2006, sulla cessazione della qualifica di rifiuto. La nuova formulazione dell’articolo 184 ter attribuisce alle Autorità competenti al rilascio di provvedimenti autorizzativi relativi all’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti, la possibilità di definire, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 184-ter, i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per il singolo impianto. L’ISPRA, è destinataria della comunicazione, da parte delle autorità competenti, che hanno rilasciato le autorizzazioni (adottate, riesaminate o rinnovate) con propri criteri dettagliati entro 10 giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante. Il comma 3 ter istituisce un sistema di controlli delle autorizzazioni rilasciate “caso per caso” adottati, riesaminati o rinnovati, attribuendone la competenza al Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente. In particolare, si stabilisce che l’’ISPRA o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente delegata dall’ISPRA controlli a campione, sentita l’autorità competente, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il procedimento di controllo deve concludersi entro sessanta giorni dall’inizio della verifica. L’ISPRA o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare La modifica normativa prevede che al fine di assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Pertanto il sottogruppo di lavoro SO VI/07-01 – Ciclo dei rifiuti ha predisposto una linea guida che si propone di fornire gli elementi utili alla realizzazione di un sistema comune di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni nell’ambito dei processi di recupero o riciclaggio dei rifiuti da cui esitano materiali che hanno cessato di essere rifiuti. Il Sistema Nazionale di protezione ambientale, infatti, avendo ricevuto specifici e nuovi compiti di controllo della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni previste per la cessazione della qualifica di rifiuto, ha la necessità di allineare la propria attività ispettiva sul territorio sulla base di quanto stabilito dall’art. 4 comma 4 della L.132/2016. Gli aspetti principali del processo di recupero/riciclaggio che possono essere ispezionati includono la valutazione: - dei rifiuti in input all'operazione di recupero; Di seguito si sintetizzano le quattro fasi principali di ispezione utili a guidare il SNPA nell’implementazione del sistema di controllo previsto dall’art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dalla norma in discussione: a) La definizione di una strategia e pianificazione delle ispezioni anche finalizzata a identificare il campione da sottoporre a controllo compre prescritto dalla norma INDICE Collegati: |
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