Prevenzione Incendi Centrali termiche | Quadro normativo 2018
ID 5762 | Rev. 1.0 del 21.11.2019
Il Documento allegato illustra la normativa di Prevenzioni Incendi delle Centrali termiche, con Decreti e Circolari relativi alla progettazione, costruzione e l’esercizio degli impianti termici, sia per gli obblighi in relazione alle soglie di Potenza che al tipo di combustibile.
Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli “impianti termici” (e simili) sono ricompresi al punto 74 dell’allegato I al decreto, (già attività 91 del D.M. 16 febbraio 1982.), schematicamente:
Centrale termica:
1. Norme Impianti termici in funzione della soglia di Potenza
P < 35 KW Norme UNI-CIG EN 7129-X
P > 35 KW Le regole tecniche di prevenzione incendi relative alla progettazione, costruzione e l’esercizio degli impianti termici sono:
- alimentati da combustibili gassosi è il DM 8 novembre 2019; - alimentati da combustibili liquidi è il D.M. 28 aprile 2005. - alimentati da combustibili solidi vedi Chiarimento PROT. N° 0003746 del 25 marzo 2014 _____ Abrogazione DM 12/4/1996
Il DM 8 novembre 2019 (GU n.273 del 21-11-2019) in vigore dal 21 Dicembre 2019, fatto salvo quanto previsto nell'art. 5, abroga:
- DM 12/4/1996, modificato da Decreto 23 Luglio 2001. _____
2. Tabella RTV Impianti termici P > 35 KW in funzione del tipo di combustibile
3. Norme di riferimento centrali alimentate a combustibili gassosi
DM 8 novembre 2019 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. (GU n.273 del 21.11.2019)
D.M. 12 aprile 1996 (abrogato dal 21 Dicembre 2019) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. (GU n. 103 del 04.05.1996 - S.O. n. 74)
D.M. 23 luglio 2001 (1) (abrogato dal 21 Dicembre 2019) "Modifiche ed integrazioni al DM 12 aprile 1996, relativamente ai nastri radianti ed ai moduli a tubi radianti alimentati da combustibili gassosi". (GU n. 185 del 10.08.2001)
4. Norme di riferimento centrali alimentate a combustibili liquidi
D.M. 28 aprile 2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi. (GU 116 del 20.05.2005)
5. Norme di riferimento centrali alimentate a combustibili solidi
Chiarimento PROT. N° 0003746 del 25 Marzo 2014 Quesito n. 853 - Impianti termici alimentati a combustibile solido. Riscontro
6. Centrali alimentate a combustibili gassosi
Le disposizioni DEL DM 8 novembre 2019 SI applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi (2)(3) della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a: a) climatizzazione di edifici e ambienti; b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore; c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani; d) lavaggio biancheria e sterilizzazione; e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.
2. Il presente decreto non si applica a: a) impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale; b) impianti di incenerimento; c) impianti costituiti da stufe catalitiche; d) impianti costituiti da apparecchi di tipo A (4) ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.
3. Più apparecchi alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto (5) di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati (6); qualora detta somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del presente decreto. All’interno di una unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria (7). Gli impianti del gas a cui tali apparecchi sono collegati devono essere comunque realizzati nel rispetto delle norme tecniche vigenti ad essi applicabili o di specifiche tecniche ad esse equivalenti.
4. Più apparecchi installati all’aperto non costituiscono un unico impianto.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione. Per gli impianti esistenti si applicano le specifiche disposizioni indicate nell’art. 5 e nell’allegato 1 di cui all’art. 3.
7. Disposizioni per gli impianti esistenti
DM 8 novembre 2019
Art. 5. Disposizioni per gli impianti esistenti
1. Gli impianti esistenti, ad eccezione di quelli indicati ai commi 2 e 3, devono essere resi conformi alle presenti disposizioni.
2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.
3. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.
4. Successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui ai precedenti commi o aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW richiedono l’adeguamento alle disposizioni del presente decreto (8).
Per le attività soggette alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, devono essere attivati i relativi procedimenti.
8. Centrali alimentate a combustibili liquidi
Il D.M. 28 aprile 2005 ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente al valore di 30.000 kcal/h indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati da combustibili liquidi(2)(3):
a) climatizzazione di edifici e ambienti; b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore; c) forni da pane e altri laboratori artigiani; d) lavaggio biancheria e sterilizzazione; e) cucine e lavaggio stoviglie.
Sono esclusi dal campo di applicazione:
- gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e gli inceneritori. - non sono oggetto del presente decreto le attrezzature a pressione e gli insiemi disciplinati dal decreto legislativo, 25 febbraio 2000, n. 93 (GU n. 91 del 18 aprile 2000), di attuazione della direttiva 97/23/CE. - più apparecchi termici installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi.(6)
All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno e le lavabiancheria.
Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione.
9. Disposizioni per gli impianti esistenti
1. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente al valore di 100.000 kcal/h indicato nelle precedenti disposizioni), purché approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.
In ogni caso successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui sopra richiedono l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto.
Gli impianti esistenti in possesso del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984), sono adeguati alle presenti disposizioni entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto con l'esclusione dei requisiti di ubicazione, di accesso e di aerazione dei locali per i quali può essere applicata la previgente normativa.
Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di portata termica non superiore a 116 kW, purché realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica tale da non comportare il superamento di 116 kW.
10. Centrali alimentate a combustibili solidi
Chiarimento PROT. N° 0003746 del 25 Marzo 2014 ... a) si segnala che l’unico riferimento normativa al riguardo è costituito dal punto 5.1 della Circolare n. 52 del 20/11/1982 (che prevede tra le altre cose che “per gli impianti termici alimentati con combustibili solidi, in attesa della emanazione dell’apposita normativa secondo le modalità previste dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, potranno essere applicati criteri di sicurezza analoghi a quelli previsti per gli impianti alimentati a combustibile liquido - Circolare n. 73 del 29 luglio 1971 - per quanto concerne l’ubicazione, le caratteristiche costruttive, le dimensioni, gli accessi e le comunicazioni, le aperture di ventilazione”), da intendersi ora riferito al D.M. 28/04/2005. ... segue
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2019 ©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. |
Data |
Oggetto |
Autore |
1.0 |
21.11.2019 |
Nuovo DM 8 novembre 2019 |
Certifico Srl - IT |
0.0 |
11.03.2018 |
--- |
Certifico Srl - IT
|
Info e download
Collegati DM 8 novembre 2019 D.M. 12 aprile 1996 D.M. 28 aprile 2005 Chiarimento PROT. n° 0003746 del 25 marzo 2014 Vademecum Impianti a gas uso domestico N. 1 | UNI 7129-1:2015 Vademecum impianti a gas uso domestico n. 2 | UNI 7129-2:2015 UNI 7129: Testo Unico per gli impianti a gas
|