Rifiuti: MATTM Circolari - Quesiti | Update Luglio 2019
Update 09.07.2019
Raccolta circolari/quesiti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) riguardanti la disciplina ed il trattamento dei rifiuti.
Circolari:
- Circolare MATTM 20.05.2019 Accumuli di Posidonia oceanica spiaggiati - Linee guida gestione operativa e prevenzione dei rischi stoccaggi rifiuti 21.01.2019 - Circolare MATTM-MIT | impianti portuali di raccolta rifiuti prodotti dalle navi - Cessazione qualifica rifiuto del CAR FLUFF e utilizzo come CSS-Combustibile - Impianti di coincenerimento dei rifiuti - Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” - Chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce del Regolamento (UE) 2016/1179 - Chiarimenti interpretativi su nuove disposizioni in materia di produzione e commercializzazione degli shopper - Circolare ministeriale per l’applicazione dell’art. 6 del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) - Disciplina delle matrici materiali di riporto – chiarimenti interpretativi - Disciplina della cessazione della qualità di rifiuto - Applicazione dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 - Circolare Interpretativa art. 191 D. Lgs. 152-2006, prot. 5982/RIN del 22 aprile 2016 - Circolare ministeriale per l’applicazione delle linee guida ISPRA recanti “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221” - Nota Linee Guida Raccolta differenziata - Nota esplicativa per l’applicazione del DM 13 ottobre 2016, n. 264 - Chiarimenti interpretativi in merito alla nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal Regolamento UE 1375/2014 e dalla Decisione UE 955/2014 - Regime applicativo dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117
Quesiti:
- Quesito MATTM 8/2018 - cessazione qualifica rifiuto conglomerato bituminoso - Autorizzazioni End of Waste ex art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 - Interventi di manutenzione su impianti antincendio contenenti halon – trasporto delle bombole contenenti il gas estinguente. - Quesiti in merito ai valori limite di emissione in atmosfera e ad alcune procedure di monitoraggio per i laterifici che utilizzano rifiuti non pericolosi nell’impasto ceramico. - Realizzazione di centri di lavaggio delle irroratrici e dei mezzi utilizzati per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari. - Disciplina sulle borse di plastica - Istruzioni per l’uso - Acque di lavaggio dei cassonetti stradali - IV copia dei formulari (FIR) di identificazione rifiuti al produttore: 1.Invio a mezzo PEC e firma digitale della IV copia dei formulari (FIR) di identificazione rifiuti al produttore 2.Nota esplicativa IV copia FIR
Fonte: MATTM _____
D.Lgs 152/2006 ... Articolo 184 - Classificazione
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).
3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto.
5. L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l’applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.
5-bis. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.
5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
5-quater. L’obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all’articolo 193 e l’obbligo di tenuta dei registri di cui all’art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un’impresa che abbiano ottenuto l’autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216. _____
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