Sistemi di rivelazione incendi: Controllo iniziale e manutenzione
Rev. 1.0 2019 del 24.09.19
In allegato Documento completo e Liste di riscontro previste dalla norma UNI 11224:2011 che descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione e la verifica generale dei sistemi di rivelazione di incendio, come definiti al punto 3 della stessa.
Le schede di controllo in allegato A (controllo iniziale) e B (controllo periodico), sono:
A.1 Lista di riscontro per controllo iniziale di un impianto di rivelazione A.2 Lista di riscontro per verifiche preliminari sul sistema A.3 Lista di riscontro per verifiche sul sistema A.4 Lista di riscontro per controlli addizionali su sistema con ASD
B.1 Lista di riscontro per controllo periodico sistema di rivelazione B.2 Lista di riscontro per verifiche sul sistema B.3 Lista di riscontro per controlli addizionali su sistema con ASD
UNI 11224:2019 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi
La presente norma descrive le procedure per ii controllo iniziale, la sorveglianza e ii controllo periodico, la manutenzione e la verifica generale dei sistemi di rivelazione di incendio. E’ applicabile anche dove il sistema di rilevazione incendi sia impiegato per attivare un sistema di estinzione automatica o attuare dispositivi di sicurezza antincendio. Scopo delle attività di manutenzione è la verifica della funzionalità degli impianti e non della loro efficacia, per la quale si rimanda alla UNI 9795. Qualora un sistema di rivelazione incendio non risulti conforme alla regola dell'arte, le azioni correttive non rientrano nell'ambito della presente norma. La presente norma si applica sia ai nuovi sistemi sia a quelli esistenti.
La norma UNI 11224:2019 sostituisce la UNI 11224:2011
La revisione è stata impostata tenendo conto dell'aggiornamento tecnologico e del suo allineamento ai contenuti della nuova edizione 2013 della UNI 9795 e dell’UNI/TR 11607:2015 e la UNI/TR 11694:2017, in particolare:
- sono state modificate e, soprattutto, implementate le prove e i controlli sulle apparecchiature di segnalazione acustica e ottica; - sono state modificate e, soprattutto, implementate le prove e i controlli sui sistemi ASD; - è stato rivisto il punto sulla "verifica generale del sistema", modificandone la periodicità; - stata modificata la percentuale del numero di punti da controllare in allarme nel corso dei dodici mesi in funzione dell'anzianità dell'impianto.
Norme di legge di carattere generale
- D.M. 10.03.1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro - Art. 4 “Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio”. - DM 37/2008 Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno degli edifi ci. Art. 5 “Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività”. - D.Lgs. 81/2008 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. - Allegato IV, Cap. 4 “Misure contro l’incendio e l’esplosione”, comma 4.1.3. - DPR 151 del 1 agosto 2011 Regolamento recante semplifi cazione della disciplina dei pro-cedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - DM 7 agosto 2012 Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del DPR 151/2011 - Decreto 20 dicembre 2012 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
Principali norme di riferimento UNI /UNI EN / UNI CEN/TS / UNI CEN/TR
- UNI EN 54 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio (Serie) - UNI EN 671-3:2009 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili - UNI 9795:2013 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio - Progettazione, installazione ed esercizio - UNI 10779:2014 Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio - UNI 11292:2008 Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio - Caratteristiche costruttive e funzionali - UNI 11224:2019 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi. - UNI 11280:2012 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad esinguenti gassosi - UNI/TS 11512:2013 Impianti fissi di estinzione antincendio - Componenti per impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per la compatibilità tra i componenti - UNI EN 12094 Sistemi fissi di lotta contro l’incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas (Serie) - UNI EN 12259 Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d’acqua (Serie) - UNI EN 12416-2:2007 Sistemi fissi di lotta contro l’incendio - Sistemi a polvere - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione - UNI EN 12845:2015 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler Progettazione, installazione e manutenzione - EC 1-2016 UNI EN 12845:2015 Errata corrige 1 - EN 13565-2:2009 Sistemi fissi di lotta contro l’incendio - Sistemi a schiuma - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione - UNI CEN/TS 14816:2009 Installazioni fisse antincendio - Sistemi spray ad acqua - Progettazione, installazione e manutenzione - UNI CEN/TS 14972:2011 Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata – Progettazione e installazione - UNI EN 15004 Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi (Serie) - UNI ISO 15779:2012 Installazioni fisse antincendio - Sistemi estinguenti ad aerosol condensato - Requisiti e metodi di prova per componenti e progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi
Excursus
3. TERMINI E DEFINIZIONI
Ai fini della presente norma si applicano i termini e le definizioni seguenti. Le apparecchiature sotto descritte possono essere interconnesse con collegamenti realizzati con cavo e/o via radio.
3.1 Rivelatori
3.1.1 rivelatore d'incendio: Componente di un sistema di rivelazione incendio, che contiene almeno un sensore che costantemente o a intervalli frequenti sorveglia almeno un fenomeno fisico e/o chimico associato all'incendio e che fornisce almeno un corrispondente segnale alla centrale di controllo e segnalazione. 3.1.2 rivelatore di calore: Rivelatore sensibile all'innalzamento della temperatura. 3.1.3 rivelatore di fumo: Rivelatore sensibile alle particelle dei prodotti della combustione e/o della pirolisi sospesi nell'atmosfera (aerosol). I rivelatori di fumo possono essere suddivisi in: 3.1.3.1 rivelatore di fumo di tipo ionico: Rivelatore sensibile ai prodotti della combustione che sono in grado di influenzare le correnti dovute alla ionizzazione all'interno del rivelatore. 3.1.3.2 rivelatore di fumo di tipo ottico: Rivelatore sensibile ai prodotti della combustione che sono in grado di influenzare l'assorbimento o la diffusione della radiazione nelle bande dell'infrarosso, dei visibile e/o dell'ultravioletto dello spettro elettromagnetico. 3.1.3.3 rivelatore di fumo lineare che utilizza un raggio ottico: Rivelatore costituito da almeno un trasmettitore e un ricevitore e che può comprendere un riflettore(i) per la rivelazione di fumo mediante l’attenuazione e/o la variazione dell’attenuazione di un raggio ottico. 3.1.4 rivelatore di fiamma: Rivelatore sensibile alla radiazione emessa dalle fiamme di un incendio. 3.1.5 rivelatore multi-criterio: Rivelatore sensibile a più di un fenomeno causato dall'incendio. 3.1.6 rivelatore termico lineare (cavo termosensibile): Rivelatore che risponde alla temperatura sorvegliata in prossimità di una linea continua. 3.1.7 rivelatore per condotte: Rivelatore di fumo che controlla l’aria trasportata nelle condotte. 3.1.8 rivelatore ad aspirazione (ASD aspirating smoke detectors): Rivelatore di fumo che analizza l'aria e gli aerosol provenienti da un dispositivo di aspirazione (ventola o pompa). Ogni elemento di rivelazione fumo ad aspirazione può contenere uno o più sensori esposti al medesimo campione aspirato di aria/aerosol. Il rivelatore di fumo ad aspirazione può essere integrato con rivelatori di flusso, sistemi di filtraggio, valvole di scansione e tutta la necessaria elettronica per gestirli. 3.1.9 pulsante manuale: Componente di un sistema di rivelazione e allarme usato per l’attivazione manuale di un allarme. Questo può essere di tipo A (attivazione diretta) o di tipo B (attivazione indiretta). 3.1.10 dispositivo acustico di allarme: Apparecchiatura che genera un segnale udibile avvisando del pericolo le persone presenti nell’edificio. 3.1.11 dispositivo ottico di allarme: Apparecchiatura che genera un segnale luminoso avvisando del pericolo d’incendio le persone presenti nell’edificio. 3.1.12 centrale di controllo e segnalazione (CCS): apparecchiatura conforme alla norma UNI EN 54-2.
3.2 sistemi di rivelazione: Insieme di apparecchiature e software costituenti l’impianto di rivelazione incendi.
3.2.1 Sistema di rivelazione: insieme di apparecchiature e software costituenti l’impianto di rivelazione incendi. 3.2.2 sistema di rivelazione cablato: Insieme di apparecchiature e software costituenti l’impianto di rivelazione incendio tra loro interconnessi con collegamenti cablati. 3.2.3 sistema di rivelazione via radio: Insieme di apparecchiature e software costituenti l’impianto di rivelazione incendio tra loro interconnessi con collegamenti cablati (dalla centrale) e via radio (dal translatore).
3.3 Controlli
3.3.1 sorveglianza: Controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. 3.3.2 controllo periodico: Insieme delle operazioni, da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti (vedere punto 10). 3.3.3 manutenzione: Combinazione di attività preventive e correttive durante la vita del sistema, che sono destinate a mantenere, o ripristinare, uno stato nel quale il sistema può svolgere la funzione richiesta. [Definizione tratta dalla UNI CEI EN 16763] 3.3.4 manutenzione ordinaria: Operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste. Esempio sostituzione di singoli apparati (rivelatore, pulsante, vetrino, batteria, filtro, ecc.) con componenti identici o analoghi che non comportino alcuna modifica al sistema. 3.3.5 manutenzione straordinaria: Intervento di manutenzione che non può essere eseguita in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione. Esempio riparazioni, anche non effettuate sul posto, di più apparati o parti dell’impianto con sostituzione o aggiunta di cavi, tubazioni e scatole, operazioni che comportino cambiamenti e riconfigurazioni del sistema. Tali operazioni non modificano il numero di rivelatori, centrali, pulsanti ed altri dispositivi installati. 3.3.6 persona competente: Persona dotata della necessaria formazione ed esperienza che ha accesso ad attrezzature, apparecchiature ed informazioni, manuali e conoscenze significative di qualsiasi procedura speciale raccomandata dal produttore, in grado di eseguire su detto impianto le procedure di manutenzione specificate dalla presente norma. 3.3.7 tecnico manutentore: Persona competente e qualificata che porta a termine i propri compiti in modo affidabile, si assume le responsabilità per la finalizzazione degli stessi e adatta i propri comportamenti alle circostanze nel risolvere i problemi. Nota Le attestazioni di partecipazione a corsi, attività formative e/o esercitazioni effettuate continuativamente presso associazioni, enti o aziende di settore contribuiscono a qualificare il personale
3.4 Ulteriori definizioni riferibili ai controlli e alle manutenzioni
3.4.1 Anzianità dell’impianto: anni intercorsi dalla consegna formale dell’impianto o dalla sua sostituzione/revisione. 3.4.2 ciclo: Tempo che intercorre tra la consegna formale e la verifica generale del sistema. 3.4.3 controllo iniziale: Controllo effettuato per verificare la completa e corretta funzionalità delle apparecchiature e delle connessioni e la positiva corrispondenza con i documenti del progetto esecutivo. 3.4.4 consegna formale di un sistema: Atto che prevede la consegna del sistema a colui che lo ha commissionato e comporta la emissione dei documenti previsti dalla legislazione vigente e la sottoscrizione da parte dell’installatore della dichiarazione di conformità). La data della consegna formale del sistema costituisce riferimento per le successive attività di manutenzione. 3.4.5 avviamento sistema: Fase operativa pratica, costituita da una serie di controlli funzionali e di verifiche visive operate sui componenti del sistema, condotta da personale specializzato durante il controllo iniziale. 3.4.6 sistema modificato: Sistema di rivelazione esistente nel quale sono state apportate modifiche per la sostituzione di apparecchiature con caratteristiche diverse rispetto a quelle precedentemente installate o una modifica nella loro quantità o collocazione, o nella funzionalità del sistema, tali da prevedere l’esigenza di una revisione del progetto. 3.4.7 verifica generale sistema: Controllo accurato e particolare del sistema, la cui periodicità e metodologia dipende dalle prescrizioni normative e legislative, relative ai singoli componenti utilizzati o dalle istruzioni del produttore delle apparecchiature impiegate. 3.4.8 responsabile del sistema: Datore di lavoro o persona da lui preposta (delegata) secondo la legislazione vigente.
4 FASI E PERIODICITÀ
La manutenzione (obbligatoria secondo la legislazione vigente) dei sistemi di rivelazione incendio deve essere eseguita con la periodicità minima indicata nel prospetto 1.
Prospetto 1 Fasi e periodicità della manutenzione
Fase
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Periodicità
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Circostanza
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Controllo iniziale
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Occasionale
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Prima della consegna di un nuovo sistema o nella presa in carico di un sistema in manutenzione.
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Sorveglianza
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Continua
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Secondo il piano di manutenzione programmata dal responsabile del sistema.
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Controllo periodico
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Almeno ogni 6 mesi
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Secondo il piano di manutenzione programmata dal responsabile del sistema.
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Manutenzione ordinaria
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Occasionale
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Secondo esigenza per riparazioni di lieve entità.
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Manutenzione straordinaria
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Occasionale
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Secondo esigenza per riparazioni di particolare importanza.
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Verifica generale sistema
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Almeno ogni 12 anni
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Secondo indicazioni normative e legislative in funzione delle apparecchiature impiegate o delle istruzioni dei costruttori delle apparecchiature.
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5 DOCUMENTAZIONE
I documenti devono essere prodotti secondo il prospetto 2.
Prospetto 2 Documenti da produrre
Fase
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Documenti da produrre e riportare nel registro
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Controllo iniziale
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Rapporti di prova e liste di riscontro e controllo funzionale come minimo secondo quanto indicato nell’appendice A.
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Sorveglianza
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Semplice registrazione conforme al piano di manutenzione programmata dal responsabile del sistema.
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Controllo periodico
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Rapporti di prova e liste di riscontro e controllo funzionale come minimo secondo quanto indicato nell’appendice B.
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Manutenzione ordinaria
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Registrazione del documento di intervento sottoscritto dal personale tecnico qualificato incaricato della manutenzione.
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Manutenzione straordinaria
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Registrazione del documento di intervento sottoscritto dal personale tecnico qualificato incaricato della manutenzione.
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Verifica generale sistema
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Rapporti di prova e liste di riscontro e controllo funzionale conformi come minimo a quanto indicato nell’appendice A.
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7 STRUMENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA IMPIEGARE DURANTE LE PROVE
7.1 Generalità
Prima di operare su un sistema antincendio è necessario almeno predisporre quanto segue: - manualistica relativa alla centrale e alle apparecchiature installate; - disegni e documentazione di progetto dell’impianto di protezione in edizione e/o revisione conformi a quanto installato: - norme di riferimento o procedure di prova dei produttori delle apparecchiature installate, ove esistenti; - strumenti di prova predisposti allo scopo dai produttori delle apparecchiature, ove esistenti; - la strumentazione elettronica adeguata alle prove da eseguire in accordo alle istruzioni fornite dal produttore delle apparecchiature; è raccomandato almeno l’utilizzo di un multimetro. Nel caso di sistemi comunicanti in modo seriale, è raccomandato l’utilizzo di un oscilloscopio o di un analizzatore in grado di visualizzare la qualità della comunicazione seriale.
7.2 Prova della centrale
Prima di operare su qualsiasi centrale antincendio è necessario almeno predisporre quanto segue: - manualistica e schemi della centrale; - programmi software o procedure di prova, forniti dal produttore della centrale (se previsti); - la strumentazione elettronica adeguata alle prove da eseguire in accordo alle indicazioni fornite dal produttore delle apparecchiature. Sono comunque raccomandati al minimo un multimetro e, nel caso di sistemi comunicanti in modo seriale, un oscilloscopio od un analizzatore in grado di visualizzare la qualità della comunicazione seriale.
7.3 Prova dei rivelatori di fumo puntiformi
Oltre a quanto indicato nel punto 7.1, per operare sui rivelatori di fumo puntiformi è necessario almeno predisporre strumenti di prova suggeriti a questo scopo dai produttori dei rivelatori; in particolare possono essere impiegati dispositivi artificiali di produzione del fumo o di altro prodotto, in grado di simulare con buona approssimazione l’insorgere di un incendio.
7.4 Prova dei rivelatori di fumo lineari
Oltre a quanto indicato nel punto 7.1, è necessario predisporre dispositivi di prova suggeriti a questo scopo dai produttori dei rivelatori; in particolare possono essere impiegati appositi filtri di oscuramento forniti dagli stessi produttori dei rivelatori.
7.5 Prova dei rivelatori di temperatura puntiformi
Oltre a quanto indicato nel punto 7.1, è necessario predisporre dispositivi di prova suggeriti a questo scopo dai produttori dei rivelatori; in particolare possono essere impiegati dispositivi di riscaldamento sia piezoelettrici sia ad aria o gas adatti allo scopo.
7.6 Prova dei rivelatori di temperatura lineari
I rivelatori di temperatura lineari differiscono tra loro spesso anche per la tipologia di funzionamento. È quindi importante fare ricorso alle normative di riferimento disponibili e in second’ordine alle istruzioni del produttore e agli strumenti da esso predisposti a questo scopo, nonché alle eventuali indicazioni del progettista.
7.7 Prova dei sistemi di rivelazione ad aspirazione
Alla famiglia dei sistemi di aspirazione appartengono apparecchiature che operano secondo diversi livelli di sensibilità e principi operativi. Il tipo di strumento necessario deve essere quindi predisposto dall’installatore secondo la norma applicabile nonché le eventuali indicazioni del progettista del sistema, con strumentazione apposita indicata dal costruttore dell’apparecchiatura.
7.8 Prove dei rivelatori per condotta
Oltre a quanto indicato nei punti 7.1 e 7.3, per operare sui rivelatori di fumo per condotta è necessario predisporre strumenti di prova suggeriti a questo scopo dai produttori. Avendo caratteristiche differenti, soprattutto in relazione al tubo di campionamento, i procedimenti di prova devono fare riferimento anche alle normative pertinenti nonché alle eventuali indicazioni del progettista. Il rivelatore deve essere sottoposto a prova con il sistema di ventilazione attivo al fine di potere verificare il funzionamento anche considerando l’effetto di diluizione e della turbolenza.
7.9 Prova dei pulsanti di allarme incendio
Oltre a quanto indicato nel punto 7.1, per operare sui pulsanti di allarme incendio è necessario almeno predisporre: - strumenti specifici per l’attivazione dei pulsanti, per esempio speciali utensili e chiavi in grado di simulare la rottura del vetro; - un numero sufficientemente adeguato di vetrini frangibili nel caso le prove ne prevedano la rottura.
7.10 Prova dei rivelatori di fiamma
Alla famiglia dei rivelatori di fiamma appartengono dispositivi che operano secondo diversi livelli di sensibilità e principi funzionali. Il tipo di strumento necessario deve essere quindi predisposto dall’installatore secondo la norma applicabile nonché le eventuali indicazioni del progettista del sistema, con strumentazione apposita indicata dal costruttore dell’apparecchiatura.
7.11 Prova dei segnalatori ottico e/o acustici
Oltre a quanto indicato nel punto 7.1, per operare sui segnalatori acustici è indispensabile ricorrere all’impiego di uno strumento di misurazione fonometrica.
7.12 Prova dei dispositivi attuatori dei sistemi di estinzione
Oltre a quanto indicato nel punto 7.1, per operare sui sistemi comprendenti attuatori destinati ad avviare apparecchiature di comando automatico dell’estinzione, può essere utile ricorrere ad apparecchi elettronici di simulazione da collegare in prossimità ed in sostituzione temporanea del dispositivo di attuazione del quale devono possedere caratteristiche elettriche analoghe, facendo riferimento alle norme pertinenti (per esempio UNI 11280 per i sistemi a gas).
7.13 Prova dei dispositivi di commutazione
Trattandosi prevalentemente di contatti di scambio possono essere impiegati gli stessi dispositivi comandati o, in caso di controindicazioni di carattere pratico, un multimetro predisposto alla lettura della commutazione.
7.14 Prova dei dispositivi utilizzanti il collegamento radio
Queste apparecchiature, sono alimentate con proprie batterie e trasmettono via radio, in modo bidirezionale, il loro stato od il tipo di funzionamento. Tutti i singoli dispositivi costituenti il sistema devono essere provati seguendo le istruzioni stabilite dal produttore e, obbligatoriamente, le verifiche devono interessare: la trasmissione, la ricezione degli allarmi al translatore ed alla centrale di rivelazione, la prova di rimozione con il controllo dell’avvenuto guasto segnalato dalla centrale.
8 METODOLOGIA DI CONTROLLO INIZIALE
8.1 Procedura per il controllo preliminare e per la verifica generale del sistema
Il controllo iniziale è effettuato da tecnico qualificato. Prima di passare alla fase esecutiva delle prove, si deve eseguire un controllo preliminare che è costituito da una verifica visiva del sistema6). Per i sistemi di rivelazione incendio, la verifica è eseguita in conformità alla UNI 9795, prevedendo quindi: - l’accertamento della rispondenza del sistema al progetto esecutivo; - il controllo che la posa in opera sia stata eseguita in conformità alla CEI 64-8 per le parti applicabili; - il controllo visivo dei collegamenti elettrici; - il controllo visivo dei collegamenti meccanici. La verifica visiva è una parte molto importante e deve essere effettuata su tutti gli impianti; generalmente un impianto esteticamente ben eseguito è un impianto che denota una cura costruttiva che sarà in grado di favorire una buona affidabilità e gli interventi successivi. La parte visibile del sistema deve essere esaminata per controllare: - che le cassette e i percorsi siano chiaramente identificabili; - che i percorsi dei cavi siano esenti da influenze ambientali; - che le curve e le giunte siano state eseguite a regola d’arte; - che i supporti meccanici dell’impianto siano regolari e stabili; - il bloccaggio e la tenuta meccanica dei tubi in prossimità dei raccordi e delle cassette; - che gli ingressi nelle cassette siano collegati a regola d’arte; - i collegamenti di messa a terra; - che la messa a terra dello schermo sia in un solo punto o comunque secondo le indicazioni del costruttore delle apparecchiature. La verifica visiva deve prevedere anche l‘apertura delle cassette di giunzione e l’ispezione dei punti nascosti per controllare: - la stabilità dei collegamenti e fissaggio dei morsetti; - l’impiego dei capicorda su tutti i collegamenti nei quali siano previsti; - la continuità del collegamento dello schermo e suo isolamento rispetto agli altri conduttori; - che il grado di riempimento dei tubi sia a regola d’arte; - una chiara identificazione di cavi e morsetti.
9 METODOLOGIA DELLA SORVEGLIANZA
9.1 Procedura per il controllo preliminare
La sorveglianza è effettuata dal personale incaricato, normalmente presente nelle aree oggetto della protezione. Questa deve prevedere un controllo visivo atto a verificare che le apparecchiature siano in condizioni operative ordinarie e non presentino danni visibili. Il controllo deve prevedere un esame delle indicazioni presenti sulla centrale di rivelazione e su tutti gli apparati di segnalazione e/o ripetizione periferici.
10 METODOLOGIA DI CONTROLLO PERIODICO
10.1 Procedura per il controllo preliminare
Il controllo periodico è effettuato da tecnico qualificato. Prima di passare alla fase esecutiva delle prove, occorre controllare la presenza dei documenti riguardanti il controllo iniziale. Nel caso in cui manchino i documenti sopra elencati è necessaria la rieffettuazione di quanto previsto nel punto 8.
11 VERIFICA GENERALE DEL SISTEMA
La verifica generale del sistema è costituita da un insieme di attività che devono essere esperite almeno ogni 12 anni, che comprende il "Controllo Preliminare" come specificato al punto 8.2. La verifica generale del sistema deve iniziare con l'effettuazione dei due controlli seguenti: - accertamento della disponibilità di parti di ricambio identiche o compatibili con quelle installate; in caso di indisponibilità delle stesse il sistema deve essere considerato non più assoggettabile a manutenzione in caso di successivo guasto. Questo fatto deve essere immediatamente segnalato al responsabile del sistema. - accertamento della invariabilità dell'impianto, cioè assenza di cambiamenti o modifiche sostanziali, come definito nel punto 3.4.4, che comportano la riprogettazione totale o parziale dell'impianto. In caso di intervenute modifiche sostanziali all'impianto è necessario acquisire la documentazione tecnica di progetto della nuova configurazione del sistema "As built". Al completamento di ogni ciclo di dodici anni di manutenzione (calcolati dalla consegna formale del sistema), i rivelatori automatici di fumo (comprendenti i puntiformi, lineari e quelli ad aspirazione) e di fiamma sia indirizzati che convenzionali vanno sottoposti a una delle seguenti opzioni: . - revisione in fabbrica: questa deve riportare i rivelatori ad un corretto stato di efficienza della camera di analisi, al controllo delle immutate soglie di risposta ed eventualmente alla sostituzione di parti ammalorate (ad esempio calotta esterna sporca o danneggiata); - sostituzione con rivelatori nuovi con compatibilità confermata dal produttore dei rivelatori esistenti esecuzione di prova reale secondo le indicazioni della UNI 9795 e dell’UNI/TR 11694. La prova reale per ciascun rivelatore deve essere effettuata secondo ii punto 8.2 della UNI 9795 per i rivelatori puntiformi, secondo il punto 8.3 della UNI 9795 per i rivelatori lineari e l'Appendice C dell’UNI/TR 11694 per i sistemi ad aspirazione; per i rivelatori di fiamma si deve fare riferimento a quanto indicato dal costruttore e dal progettista andando ad utilizzare le stesse sostanze stoccate e oggetto della protezione. In taluni casi si possono utilizzare apparati di generazione fumo caldo atossico posizionati a pavimento per ambienti ove la prova come indicato sopra possa essere considerata impossibile o gravosa. I risultati di tali prove devono essere confrontati con quelli ottenuti da un identico rivelatore nuovo e il tempo di ritardo dell'esistente non deve superare ii 20% del tempo necessario per la generazione dell'allarme sul rivelatore nuovo. Quanto sopra richiesto, sia la revisione che la sostituzione che la prova reale deve essere effettuato entro sei anni andando a verificare per ogni anno un sesto del totale dei punti di rivelazione. Nel caso della prova, ove si verificasse che oltre il 20% dei punti non risultasse essere dentro il tempo di ritardo ammesso si deve necessariamente proseguire con la revisione o sostituzione. Nel caso di particolari situazioni, che devono essere documentate nel registro della manutenzione e dei controlli, quali ad esempio, variazioni stato d'uso, modifiche strutturali e/o di layout, acquisizioni, le attività della verifica generale del sistema devono essere completate inderogabilmente entro il sesto anno, effettuando nel frattempo il controllo periodico. L’anzianità del rivelatore, in caso di sua sostituzione anticipata per guasto o modifica, riparte dal momento in cui questa si verifica. Una volta effettuata la revisione o sostituzione dei dispositivi, l'anzianità dell'impianto in riferimento ai rivelatori riparte dalla data nella quale sono state effettuate le operazioni sopra descritte. Per i rivelatori sottoposti a prova reale questo non è possibile e pertanto si deve proseguire ad effettuare controlli periodici del 100% nel corso dell'anno di cui un sesto sarà effettuato con prova reale.
Nota La "logica del sesto", aggiuntiva: rispetto al controllo periodico del 100%, e per avere in ogni ciclo di sei anni una verifica completa del 100% dei rivelatori.
La periodicità della verifica può essere diminuita nei casi di particolare esposizione dei rivelatori a condizioni ambientali gravose o secondo le direttive della ditta costruttrice (applicazioni industriali ad alto rischio, smaltimento rifiuti, impianti petrolchimici, ecc.). Alla pubblicazione della norma gli impianti esistenti che presentano anzianità maggiore di 12 anni, vengono considerati con anzianità pari a 12 anni.
11 REGISTRAZIONE DELLE PROVE
11.1 Metodo di registrazione
Le prove ed i controlli devono essere formalizzati mediante la compilazione di appropriate liste di controllo. Esempi di liste di riscontro per il controllo sono riportati nelle appendici A e B. Una copia delle liste di controllo deve essere conservata dal responsabile del sistema e allegata al registro della manutenzione e dei controlli.
11.2 Sottoscrizione dei documenti
I documenti che costituiscono la registrazione formale dei controlli devono essere sottoscritti, come minimo, dal tecnico che ha effettuato le prove e dal responsabile del sistema o da persona delegata dallo stesso presso il quale sono stati effettuate le prove.
Tali documenti possono rappresentare documentazione da allegare al registro antincendio, ma non sostituiscono lo stesso.
APPENDICE A LISTE DI RISCONTRO PER CONTROLLO INIZIALE
Prospetto A.1 Lista di riscontro per controllo iniziale di un impianto di rivelazione Prospetto A.2 Lista di riscontro per verifiche preliminari sul sistema Prospetto A.3 Lista di riscontro per verifiche sul sistema Prospetto A.4 Lista di riscontro per controlli addizionali su sistema con ASD
APPENDICE B LISTA DI RISCONTRO PER CONTROLLO PERIODICO
Prospetto B.1 Lista di riscontro per controllo periodico sistema di rivelazione Prospetto B.2 Lista di riscontro per verifiche sul sistema Prospetto B.3 Lista di riscontro per controlli addizionali su sistema con ASD
APPENDICE C REALIZZAZIONE DELLE VERIFICHE
C.1 Controllo della messa a terra
Per controllare che la centrale e l’eventuale barra di terra siano collegati all’impianto elettrico di terra è opportuno effettuare, oltre che un controllo visivo, anche una misura strumentale della resistenza di terra.
C.2 Verifica della corretta alimentazione ai dispositivi periferici
Per verificare il corretto dimensionamento della sezione dei cavi e del sistema di alimentazione, si raccomanda di controllare che la tensione minima di alimentazione misurata sui dispositivi periferici sottoposti ad attivazione con la sola alimentazione secondaria (batteria, UPS, ecc.) sia tale da non pregiudicare il funzionamento dell’impianto.
C.3 Metodo di collegamento della schermatura del cavo
Quando previsto, il collegamento degli schermi è importante per assicurare il corretto funzionamento dei sistemi. A meno che non sia diversamente specificato dal produttore delle apparecchiature, gli schermi è opportuno che siano accuratamente collegati in modo da assicurare la loro continuità su tutta la lunghezza del cavo. Si raccomanda che ciascuno schermo sia collegato a terra solo in prossimità della barra di terra della centrale; è opportuno che lungo il percorso dei cavi e nelle cassette di giunzione non ci siano altri punti a terra, nemmeno temporaneamente.
C.4 Metodo di verifica del rumore elettrico
È buona regola verificare che i collegamenti elettrici con i dispositivi posti in campo, le comunicazioni e le alimentazioni, siano esenti dalla presenza di rumore elettrico (noise) in misura superiore al 5% del valore di picco. In situazioni dubbie, sempre in presenza di apparecchiature elettriche di potenza, si raccomanda di utilizzare l’oscilloscopio per misurare la presenza del rumore. Si raccomanda di effettuare la misura chiedendo al committente di azionare i carichi elettrici più gravosi ed osservando l’effetto sulla scala dell’oscilloscopio.
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Matrice Revisioni:
Rev. |
Data |
Oggetto |
Autore |
1.0 |
24 Settembre 2019 |
UNI 11224:2019 |
Certifico Srl |
0.0 |
24 Giugno 2018 |
-- |
Certifico Srl |
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