Il rappresentante DL lavori in ambiente confinati: Figura / Requisiti / Modulo incarico
Appunti Sicurezza lavoro | ||
25 Novembre 2024 | ||
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Il rappresentante DL lavori in ambiente confinati: Figura/Requisiti Note e Modulo di incarico per il Rappresentante del Datore di Lavoro committente nei lavori in ambiente confinati. Il Rappresentante del Datore di Lavoro committente nei lavori in ambiente confinati è una figura prevista dal D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, e deve essere individuata (e formalmente incaricata), avente specifici requisiti che "vigili in funzione di indirizzo e coordinamento" nelle attività svolte dai lavoratori in ambienti confinati: I compiti del Rappresentante del Datore di Lavoro committente sono quelli di che vigilare in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente. Modulo Incarico D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 _______ Art. 2. Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati 1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti: Art. 3 Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati La precisazione sui requisiti è individuata anche nella Istanza INL Commissione per gli interpelli - Interpello n. 23/2014 Interpello: la formazione e le responsabilità negli spazi confinati 06/10/2014 Interpello n. 23/2014 FederUtility Interpretazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 In riferimento invece al comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, l'interpellante - considerato che l'attività di coordinamento del rappresentante del committente rappresenta ‘una specificazione dell'obbligo di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008’ e che `coordinare significa mettere in comunicazione le varie fasi delle attività in corso al fine di evitare sovrapposizioni, intralci di attività forieri di potenziali pericoli" - chiede “se sia corretta l'interpretazione secondo la quale l'attività di vigilanza richiesta al rappresentante del datore di lavoro committente dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 177/2011, ‘non richieda la sua costante presenza sul luogo di lavoro ma si estrinsechi, piuttosto, in una sua efficace attività di sovrintendenza sull’adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 3, del d.p.r. n. 177 del 2011’”. In merito ai quesiti, la Commissione Interpelli fornisce le seguenti indicazioni. Riguardo all'interpretazione del comma 2 (art. 3, DPR 177/2011) è parere di questa Commissione che il “ruolo affidato dal legislatore al ‘rappresentante’ che deve essere individuato dal datore di lavoro committente sia del tutto particolare e finalizzato a coordinare le attività che si svolgono nell'intero teatro lavorativo e per tutto il tempo necessario”. E premesso che tale soggetto “deve essere adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell'ambiente in cui debba svolgersi l'attività dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, egli dovrà sovrintendere sull'adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro prevista dall'art. 3, comma 3 del già citato D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, specificatamente diretta ad eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio nazionale sanitario e dei Vigili del Fuoco. Spetterà quindi, ancora una volta, al datore di lavoro committente la scelta della persona più idonea e delle modalità operative più corrette per svolgere tali compiti, specificando nella procedura adottata se, ed eventualmente quando, sia necessaria la presenza del proprio ‘rappresentante’ direttamente sul luogo di lavoro in cui si effettuano le attività lavorative all'interno degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati”. Vigilanza / Sovrintendenza Dalla lettura del parere e dell’interpretazione del comma 2 della Commissione Interpelli, si nota che al Rappresentante del Datore di Lavoro Committente, come individuato dal D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, sarebbe dunque assegnato un compito di “sovrintendenza”, apparentemente qualcosa di più del compito riportato originariamente nella norma e relativo al “vigilare in funzione di indirizzo e coordinamento”. La giurisprudenza ha più volte affrontato, ad esempio in relazione all’attività del preposto, il “concetto di sovrintendere”, ad esempio intendendolo come un'attività che “comporta anche un limitato potere di impartire ordini e istruzioni di natura meramente esecutiva” (Corte di Appello di Milano, sentenza 23 ottobre 1998). Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2019
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