Regolamento (UE) n. 10/2011 MOCA Plastica: operatori e DdC
Scheda 28.07.2018
Allegato Documento completo con Tabelle operatori economici, ruoli e loro obblighi in relazione alla DdC, ai documenti di supporto e all'etichettatura MOCA materiali e oggetti di materia plastica.
Tabelle estratte da:
Orientamenti dell'Unione sul regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, per quanto concerne le informazioni all'interno della catena di approvvigionamento.
Regolamento (UE) N. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. G.U.U.E. L. 12 del 15 gennaio 2011.
Regolamento (UE) N. 10/2011 ... Articolo 15 Dichiarazione di conformità 1. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di materia plastica, i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione nonché le sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti sono accompagnati da una dichiarazione scritta secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. La dichiarazione scritta di cui al paragrafo 1 è redatta dall’operatore economico e contiene le informazioni previste nell’allegato IV.
3. La dichiarazione scritta deve consentire un’identificazione agevole dei materiali, degli oggetti, dei prodotti in una fase intermedia della fabbricazione o delle sostanze per cui viene rilasciata. Deve inoltre essere rinnovata quando cambiamenti significativi a livello di composizione o fabbricazione determinino variazioni della migrazione dai materiali o dagli oggetti o quando si sia in presenza di nuovi dati scientifici.
Vedi Modello Dichiarazione di Conformita' MOCA plastica
Articolo 16 Documenti di supporto 1. L’operatore economico mette a disposizione dell’autorità nazionale competente che ne faccia richiesta la documentazione atta a dimostrare che i materiali e gli oggetti, i prodotti della fase intermedia della fabbricazione e le sostanze destinate alla fabbricazione dei materiali sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Tale documentazione contiene le condizioni e i risultati delle prove, i calcoli, compresa la modellizzazione, altre analisi e le prove della sicurezza o le argomentazioni a dimostrazione della conformità. Le norme relative alla dimostrazione sperimentale della conformità sono definite nel capo V. ... ALLEGATO IV Dichiarazione di conformità
La dichiarazione scritta di cui all’articolo 15 deve contenere le seguenti informazioni:
1) l’identità e l’indirizzo dell’operatore economico che emette la dichiarazione di conformità; 2) l’identità e l’indirizzo dell’operatore economico che produce o importa i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti; 3) l’identità dei materiali, degli oggetti, dei prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché delle sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti; 4) la data della dichiarazione; 5) la conferma che i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze sopraccitate soddisfano le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 1935/2004, articolo 3, articolo 11, paragrafo 5, articolo 15 e articolo 17; 6) informazioni adeguate circa le sostanze impiegate o i prodotti di degradazione per i quali gli allegati I e II del presente regolamento stabiliscono restrizioni e/o specifiche, così da consentire agli operatori commerciali a valle di rispettare tali restrizioni; 7) informazioni adeguate circa le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici sui rispettivi livelli di migrazione specifica e, se del caso, criteri di purezza a norma delle direttive 2008/60/CE, 95/45/CE e 2008/84/CE, così da consentire agli utilizzatori di detti materiali o oggetti di rispettare le disposizioni dell’UE pertinenti o, in mancanza di norme UE, le disposizioni nazionali applicabili ai prodotti alimentari; 8) le specifiche relative all’uso del materiale o dell’oggetto, quali: i) i tipi di prodotti alimentari con cui è destinato a venire a contatto; ii) la durata e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare; iii) il massimo rapporto tra la superficie a contatto con il prodotto alimentare e il volume per il quale è stata verificata la conformità conformemente agli articoli 17 e 18, o informazioni equivalenti; 9) in caso di utilizzo di una barriera funzionale in un materiale o in un oggetto multistrato, la conferma che detto materiale o oggetto è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4 o all’articolo 14, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento. ...
Il Documento completo allegato
Tabelle operatori economici e loro ruoli, e loro obblighi in relazione alla DdC, ai documenti di supporto e all'etichettatura
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Orientamenti dell'Unione sul regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, per quanto concerne le informazioni all'interno della catena di approvvigionamento
Tabella 1 - Gli operatori economici e i loro ruoli
Ruolo
|
Esempi
|
Azione
|
Beni
|
Fabbricante di materie plastiche
|
Industria chimica,produttori di materie plastiche, trasformatori di materie plastiche
|
Produrre beni
|
Sostanza Materiale intermedio Oggetto
|
Fabbricante di materie diverse dalla plastica
|
Industria chimica, produttori di inchiostri da stampa, adesivi, rivestimenti
|
Produrre beni
|
Sostanza Materiale intermedio
|
Distributore
|
Centri di distribuzione di sostanze chimiche, ateriali intermedi e oggetti finali esclusi i centri di distribuzione per irivenditori al dettaglio di prodotti alimentari
|
Fornire beni all'operatore economico
|
Sostanza Materiale intermedio Oggetto
|
Utilizzatore
|
Industria alimentare, imprese di catering, ristoranti, operatori del settore alimentare
|
Imballare, trasformare, conservare i prodotti alimentari
|
Oggetto
|
Rivenditore al dettaglio e relativi centri di distribuzione
|
Supermercati e operatori del settore alimentare che vendono direttamente al consumatore (per esempio panetterie e macellerie)
|
Fornire beni al consumatore
|
Oggetto
|
Importatore
|
Importatori di sostanze chimiche, materiali intermedi, imballaggi, stoviglie da tavola o da cucina, macchinari, prodotti alimentari confezionati
|
Immettere nell'UE beni provenienti da paesi terzi
|
Sostanza Materiale intermedio Oggetto
|
Consumatore
|
--- |
Utilizzare MCA
|
Oggetto |
Tabella 2 - Gli operatori economici e i loro obblighi in relazione alla DdC, ai documenti di supporto e all'etichettatura
Ruolo
|
Beni
|
Ricevere informazioni
|
Doc. supporto
|
Attore successivo
|
Emettere la DdC
|
Etich. articolo 15
|
Fabbricante di materie diverse dalla plastica
|
Sostanza Materiale intermedio
|
Nessuna informazione adeguata
|
Sì Sì
|
Fabbricante Distributore
|
Informazioni adeguate Informazioni adeguate (*)
|
No
No
|
Fabbricante di materie plastiche
|
Sostanza Materiale intermedio
|
Nessuna DdC
|
Sì Sì
|
Fabbricante Distributore
|
Sì Sì
|
No No
|
Fabbricante
|
Oggetto
|
DdC e informazioni adeguate
|
Sì
|
Utilizzatore Distributore Rivenditore aldettaglio + centri di distribuzione Consumatore
|
Sì Sì No No ---
|
Sì Sì Sì Sì ---
|
Distributore
|
Sostanza Materiale intermedio
|
DdC DdC
|
Sì Sì
|
Fabbricante Distributore
|
Sì Sì
|
No No
|
Distributore
|
Oggetto
|
DdC Etichettatura
|
Si Si
|
Utilizzatore Rivenditore al dettaglio + centri di distribuzione
|
SI NO
|
Si Si
|
Importatore
|
Sostanza Materiale intermedio
|
Informazioni Informazioni |
Si Si |
Fabbricante Distributore
|
Si Si |
Si Si |
Importatore
|
Oggetto
|
Informazioni + Etichettatura
|
Si |
Utilizzatore Distributore Rivenditore al dettaglio + centri di distribuzione Consumatore
|
Si Si No No --- |
Si Si Si Si --- |
Utilizzatore
|
Oggetto
|
DdC + Etichettatura
|
Si |
non applicabile (**) |
non applicabile (**) |
non applicabile (**) |
Rivenditore al dettaglio e relativi centri di distribuzione
|
Oggetto |
Etichettatura |
Sì |
Rivenditore al dettaglio Consumatore
|
No No |
Si Si |
Consumatore
|
--- |
Etichettatura |
--- |
--- |
--- |
--- |
(*) Il fabbricante di materie diverse dalla plastica non ha l'obbligo giuridico di fornire informazioni adeguate; ciononostante, si raccomanda che lo faccia. (**) I materiali e gli oggetti a contatto con i prodotti alimentari, come gli imballaggi, non rientrano nel campo di applicazione del presente documento: Orientamenti dell'Unione sul regolamento (UE) n. 10/2011
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