Decreto legislativo 4 dicembre 2015 n. 204

D.lgs n. 204/2015 Decreto sanzioni prodotti cosmetici / Testo consolidato 2022
ID 15484 | 18.01.2022 / In allegato
Decreto legislativo 4 dicembre 2015 n. 204
Disciplina sanzionatoria per la violazione d...

Orientamenti dell'Unione sul regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, per quanto concerne le informazioni all'interno della catena di approvvigionamento.
Il presente documento orientativo fa parte di una serie di documenti redatti allo scopo di fornire orientamenti sull'applicazione del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (il "regolamento sulle materie plastiche").
La serie comprende orientamenti generali, orientamenti sulle prove di migrazione, orientamenti sulla modellizzazione della migrazione nonché i presenti orientamenti sulle informazioni all'interno della catena di approvvigionamento.
Il presente documento orientativo riguarda le informazioni che devono essere prodotte e scambiate all'interno della catena di approvvigionamento, conformemente a quanto stabilito nel rispetto del regolamento sulle materie plastiche. Nello specifico, il presente documento orientativo tratta i seguenti argomenti:
- la finalità della dichiarazione di conformità ("DdC");
- la dichiarazione di conformità per i materiali e gli oggetti di materia plastica, i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione nonché le sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti (di cui all'articolo 15 e all'allegato IV del regolamento sulle materie plastiche);
- informazioni adeguate su rivestimenti, adesivi e inchiostri ("materiali intermedi diversi dalla plastica") che diventano parte di materiali e oggetti di materia plastica (nel prosieguo "informazioni adeguate").
Il considerando 30 del "regolamento sulle materie plastiche" spiega la logica sottesa all'espressione "informazioni adeguate": "…, per quanto concerne i rivestimenti, gli inchiostri da stampa e gli adesivi da utilizzare in materiali e oggetti di materia plastica, è necessario fornire ‘informazioni adeguate' al fabbricante dell'oggetto finale di materia plastica così da consentirgli di garantire la conformità per quanto attiene alle sostanze per le quali il presente regolamento fissa limiti di migrazione."
Il presente documento orientativo contiene pertanto raccomandazioni sulla fornitura di tali informazioni, seppure in assenza di armonizzazione a livello dell'UE.
UE 2014
Regolamento (CE) n. 1935/2004 (Regolamento quadro)
Regolamento (UE) N. 10/2011 (Regolamento materie plastiche)
Regolamento (CE) n. 2023/2006 (Regolamento GMP)
Guida Regolamento sulle materie plastiche - Regolamento UE 10/2011

ID 15484 | 18.01.2022 / In allegato
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