SPP: Organizzare il Servizio Interno o Esterno
ID 8314 | 05.05.2019
Documento allegato sull'Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) Interno o Esterno, con legislazione, interpelli, giurisprudenza, schema grafico.
Excursus
Premessa
Il Datore di Lavoro, ai sensi dell’Art. 31 c.1 del D.lgs. n. 81/2008, deve organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) in azienda (fatto salvo lo svolgimento diretto di cui all’Art. 34 D.lgs. n. 81/2008).
L’Organizzazione del SPP è il punto fondamentale sul quale, si baserà tutto il Sistema di Gestione della Sicurezza. Non sono individuate, come palese, modalità di scelta predefinite, ma l’Organizzazione dovrà essere pesata in funzione del tipo e della dimensione dell’azienda e dalle capacità individuali dei soggetti incaricati del SPP sia di ASPP (Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione) con RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) o di un solo RSPP. La scelta, dovrà, in via prioritaria, ricadere su soggetti interni dell’azienda come ben precisato dal D.lgs. n. 81/2008.
La Responsabilità dell’Organizzazione è del Datore di Lavoro, ma il supporto di una Consulenza di esperti, anche in questa fase, risulta importante.
Il documento che segue illustra la legislazione, gli interpelli, e la giurisprudenza sull’Organizzazione di un SPP interno o esterno, nei casi o meno previsti dal D.lgs. n. 81/2008.
Si illustra la norma in merito con uno schema grafico.
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Sul tema degli RSPP interni ed esterni l’Italia è stata sottoposta, nel 2013, dalla Commissione Europea, ad una procedura d’infrazione; la procedura richiamava il nostro Paese ad un più corretto recepimento delle direttive europee circa l’ordine di preferenza nella scelta fra servizio interno ed esterno.
La procedura d’infrazione n. 2013/4117 del 26 giugno 2013, è stata avviata per non corretto recepimento della direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
La contestazione riguardava la designazione del responsabile e degli addetti del servizio prevenzione e protezione: il Testo Unico di Sicurezza (all'art. 31) permetteva al Datore di lavoro di optare per addetti e responsabili dei servizi interni o esterni.
Invece, la normativa europea prescrive (comma 3 articolo 7 della direttiva 89/391/CEE), che "Se le competenze nell'impresa e/o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/o allo stabilimento".
Quindi, mentre il Testo Unico (prima della modifica per la risoluzione della Procedura), lasciava libertà al datore di lavoro, di indicare collaboratori esterni, la normativa europea richiede che prima venga ricercata (in via prioritaria) una professionalità interna all'azienda e, solo se questa non è reperibile, diventa possibile cercarla esternamente all'azienda.
Procedura d’infrazione n. 2013/4117 del 26 giugno 2013
Differentemente dalla normativa italiana, la direttiva 89/391/CEE indica invece un ordine di priorità:
una figura esterna all’azienda potrà essere ricercata solo se non è presente una professionalità adeguata interna.
La Procedura 2013/4117 è stata risolta poi attraverso le novità introdotte dal Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 e le modifiche all’art. 31 del D.lgs. n. 81/2008: ora il datore di lavoro (art. 31, comma 1) deve organizzare il SPP “prioritariamente” all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva.
Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 (Convertito con modificazioni nella Legge n. 98/2013 (GU n.194 del 20-8-2013 - S.O. n. 63))
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.
(G.U. 21 giugno 2013, n. 69 - S.O. n. 50)
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Art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
b-bis). All'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «servizio di prevenzione e protezione» e' inserita la seguente «prioritariamente»;
Fig. 1 - Priorità scelta SPP
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Gli Articoli del D.Lgs. n. 81/2008
Art. 31.
Servizio di prevenzione e protezione (1)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. (2)
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
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(1) Interpello 13 dicembre 2017, n. 2 - Risposta al quesito inerente la necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal RSPP
(2) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
Art. 32.
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (3)
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. (1)
Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. (2)
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.
7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.
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(1) Il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, dispone all'art. 32, c. 1, lett. c), l'inserimento del comma 5 bis.
(2) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(3) v. Art. 5, comma 1, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97
Art. 33.
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Art. 34.
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
1- bis. [abrogato] (1);
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione (2) deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
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(1) Comma abrogato dall'art. 20, comma 1 lett. g, 1 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(2) Comma modificato dall'art. 20, comma 1 lett. g, 2 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223/CSR)
Schema Organizzazione SPP
Fig. 2 - Schema Organizzazione SPP
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Obbligo SPP interno Note Art.31 c. 6 lett. c
Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230
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Art. 7. Definizioni concernenti particolari impianti nucleari e documenti relativi
1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni di particolari impianti nucleari, documenti e termini relativi:
a) reattore nucleare: ogni apparato destinato ad usi pacifici progettato od usato per produrre una reazione nucleare a catena, capace di autosostenersi in condizioni normali, anche in assenza di sorgenti neutroniche;
b) complesso nucleare sottocritico: ogni apparato progettato od usato per produrre una reazione nucleare a catena, incapace di autosostenersi in assenza di sorgenti di neutroni, in condizioni normali o accidentali;
c) impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale, dotato di un reattore nucleare, avente per scopo l’utilizzazione dell'energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali;
d) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un reattore nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte non sono utilizzate a fini industriali;
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Art. 28. Impiego di categoria A
1. L'impiego di categoria A e' soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneita' dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonche' delle modalita' dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta e' inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai ministeri concertanti, al presidente della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, al comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio e all'ANPA (comma 1 modificato dal decreto legislativo 241/2000).
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Lauree specialistiche formative
Art. 32
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
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Esonero dalla frequenza ai corsi di formazione Art. 32 c 2 (RSPP/ASPP)
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Decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007 (GU n. 155 del 6 luglio 2007, SO n. 153)
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Laurea L7, L8, L9, L17, L23,
Laurea magistrale LM26
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Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000 (GU n. n. 245 del 19 ottobre 2000 SO n. 170)
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Classi 8, 9, 10, 4,
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Altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente
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Interpelli
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1/2012
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Data
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15 novembre 2012
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Soggetto
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CNAPPC
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Oggetto
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Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo all’applicabilità della Circolare n. 1273 del 26/07/2010 dell’Assessorato Regionale alla salute della regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i
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Premessa
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Il CNAPPC ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a “Questioni sull’applicabilità della Circolare n. 1273 del 26/07/2010 dell’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.” Più in particolare l’istante chiede di conoscere “... la posizione della Commissione per gli interpelli in ordine alle questioni applicative poste dalla circolare regionale, nonché in generale in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell’ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano.” Preliminarmente si fa presente che la Commissione si esprime su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro e pertanto non ritiene di potersi esprimere “in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell’ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano”; mentre ritiene di poter estrapolare dalle “questioni applicative poste dalla circolare regionale” il quesito relativo al campo di applicazione dell’articolo 31, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, che prevede quanto segue: ‘‘Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”.
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Risposta
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L’istituzione e l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione rientra, come è noto, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche delegabili, mentre la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito RSPP) è un obbligo indelegabile del datore di lavoro così come previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. b). Il legislatore nel disciplinare l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione ha previsto nell’articolo 31, comma 6, che: “L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.” Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all’interno dell’azienda e di dedicare adeguati spazi e strumenti, nonché personale aziendale, in relazione alle dimensioni ed alle specificità della struttura. Il successivo comma 8 prevede poi che: “Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”. L’istituzione dell’unico servizio di prevenzione e protezione può avvenire “all’interno dell’azienda” o “dell’unità produttiva” e pertanto nei casi individuati nel comma 6, il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito anche internamente all’azienda e non necessariamente internamente alla singola unità produttiva. Tale interpretazione è ulteriormente suffragata dal fatto che, in tutti i casi non ricompresi nel comma 6, è possibile istituire un unico servizio di prevenzione e protezione. Resta inteso che il servizio di prevenzione e protezione dovrà essere adeguato per garantire l’effettività dello svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 33 per tutte le unità produttive. Pertanto egli, pur potendo rivolgersi alla struttura interna come sopra prefigurata, rimane l’unico soggetto titolare della scelta e della designazione del RSPP in quanto obbligo indelegabile.
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Firma
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Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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Giusprudenza
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30883 Anno 2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43271 Anno 2016
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34373 Anno 2017
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16713 Anno 2018
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Collegati
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Procedura d'infrazione n. 2013/4117 del 26 giugno 2013
D.Lgs. 81/2008: Modello di verbale di sopralluogo RSPP