Pneumatici fuori uso
Sono indicati come rifiuti di cui CER 16 01 03 "pneumatici fuori uso". (Vedi Elenco CER 2018)
Nella riformulazione dei codici rifiuto, (vedi l’allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006), lo "pneumatico usato" viene sostituito dalla nuova denominazione "pneumatico fuori uso", restando invariato il CER in 16 01 03. Viene così a crearsi una nuova e diversa classificazione degli pneumatici suddivisa in:
- pneumatici fuori uso - considerati rifiuto a tutti gli effetti, destinati ad attività di recupero (Punto 10.2 del DM 05/02/1998) o di smaltimento;
- pneumatici usati - ossia, i c.d. "ricostruibili" se destinati ad un’attività di ricopertura.
Sono altresì non considerati rifiuto, ma beni usati, gli pneumatici usati che sono in condizioni buone e che vengono di nuovo impiegati per lo scopo originario, cioè il riutilizzo diretto nelle forme previste dalla normativa tecnica di settore e da quella relativa alla circolazione stradale.
Lo pneumatico usato è quindi uno pneumatico che, anche se usurato, è ancora idoneo al suo utilizzo e pertanto, salvo il caso di abbandono, non è rifiuto.
Va tuttavia osservato che gli pneumatici schiacciati o pressati sono da considerarsi come danneggiati e quindi alla stregua di rifiuti, indipendentemente dalla profondità del loro profilo. Infine anche gli pneumatici triturati sono considerati rifiuti.
Norme di riferimento
- D.Lgs. n. 22 del 1997
Il D.Lgs. n. 22 del 1997 (Ronchi) prevedeva la voce “16.01.03 pneumatici usati”,
- Decisione 2000/53/CE
La Decisione 2000/53/CE ha apportato delle modifiche e ha inserito la nuova dicitura “pneumatici fuori uso”.
- Legge n. 179 del 2002
Con la Legge n. 179 del 2002 si è sostituito nell’ Allegato A del “Decreto Ronchi” la voce “16 01 03 pneumatici usati” con la nuova voce “16 01 03 pneumatici fuori uso”.
- D.M. 9 gennaio 2003
Inoltre, in esecuzione della L. n. 179 del 2002 e “in particolare, dei commi 1, lettera l), e 2) dell’art. 23, che modificano la descrizione del codice 16 01 03 dell’allegato A al D. Lgs. n. 22/1997”, fu emanato il D.M. 9 gennaio 2003, che modificava il testo del D.M. 5 febbraio 1998 riguardo i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, depennando la voce “10.3 pneumatici ricostruibili” e lasciando inalterata la voce “10.2 pneumatici non ricostruibili, camere d’aria non riparabili e altri scarti di gomma” e le relative indicazione in merito alle operazioni di recupero da svolgersi e alle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti.
- D.lgs. 152/2006 (TUA)
Il D.lgs. 152/2006 all’articolo 228 stabilisce determinati obblighi per la gestione dei pneumatici fuori uso. Facendo riferimento al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, nonché ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179 D.lgs. 152/06) e di prevenzione nella produzione degli stessi (art.180), al fine di ottimizzare il recupero degli pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione, si istituisce l’obbligo per i produttori e gli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.
- D.M. 11 aprile 2011, n. 82
Con il D.M. 11 aprile 2011, n. 82 attuazione dell'Art 228 D.lgs. 152/2006 i soggetti coinvolti sono tenuti ad ottemperare agli obblighi relativi ai produttori e importatori degli pneumatici.
Per far fronte agli oneri di tale obbligo il D.lgs. 152/06 prevede che in tutte le fasi della commercializzazione degli pneumatici sia indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali.
Secondo la disciplina prevista dal D.M. 11 aprile 2011, n. 82, per PFU si intendono “gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo”.
La citata norma definisce anche la figura del “generatore di PFU” come “la persona fisica o giuridica che, nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, genera PFU”.
In concreto tale figura è riconducibile al soggetto che effettua a titolo professionale la sostituzione degli pneumatici (gommista).
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D.M. 11 aprile 2011, n. 82
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Art. 2. Definizioni
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h) generatore degli PFU: la persona fisica o giuridica che, nell’esercizio della sua attività imprenditoriale, genera PFU;
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Pertanto alla luce della normativa generale sui rifiuti e di settore, la gestione degli pneumatici fuori uso è a carico del gommista, che effettua anche l’attività di riparazione, sostituzione e montaggio degli PFU generati da tale attività imprenditoriale.
Spetta poi al gommista valutare se lo pneumatico possa essere destinato alla ricostruzione, senza assumere la qualifica di rifiuto, oppure debba essere considerato PFU (e come tale rifiuto speciale non pericoloso) da avviare a recupero/smaltimento affidandolo al Servizio nazionale di riferimento. Ne consegue che, sia la valutazione sulla possibile ricostruzione, sia l’affidamento al Servizio nazionale per il recupero/smaltimento non competono al privato cittadino, in quanto tali attività devono essere esercitate nell’ambito di un’attività imprenditoriale.
Secondo quanto previsto dal D.M. 11 aprile 2011, n. 82, che prevede l’istituzione, presso l’Autorità competente, di un Tavolo permanente di consultazione sulla gestione dei PFU, con il Decreto Ministeriale 7 marzo 2012 n. 44, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha decretato l’istituzione e la composizione del suddetto Tavolo
Come gestire i PFU
Per limitare la produzione di pneumatici fuori uso e assicurare una gestione ecocompatibile dei flussi di pneumatici fuori uso generati è necessario:
- ottimizzare, attraverso una corretta manutenzione, la durata media d’impiego con la conseguente riduzione della produzione di rifiuti;
- avviare alla ricostruzione gli pneumatici ricostruibili;
- massimizzare il recupero di materia o energetico degli pneumatici fuori uso generati.
L’Unione Europea già dal 1993 aveva inserito gli pneumatici fuori uso tra i flussi di rifiuti prioritari e da ultimo, la Direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, include gli pneumatici tra i rifiuti per i quali devono essere stabiliti dei criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale.
L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale.
Per quanto concerne lo smaltimento il D.lgs. 36/03, all’art. 6 c. 1 lettera o), specifica che non possono essere ammessi in discarica gli pneumatici interi (esclusi quelli usati specificatamente come materiale di ingegneria per garantire la funzionalità della discarica) e gli pneumatici fuori uso triturati. Possono invece essere smaltiti in discarica gli pneumatici per biciclette e quelli con diametro superiore a 1,4 m.
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D.Lgs. n. 36 del 2003
Art. 6 Rifiuti non ammessi in discarica
1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti;
a) rifiuti allo stato liquido;
b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997;
c) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale maggiore o uguale a 1%;
d) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > 5%;
e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219;
f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997;
g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
h) materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanita' in data 29 settembre 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati;
i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantita' superiore a 50 ppm;
l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantita' superiore a 10 ppb;
m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantita' superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto;
n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti;
o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm;
p) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221.
2. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilita' di cui all'articolo 7.
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Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 36 del 2003 quindi, non sono ammessi in discarica quindi “pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm”.
Dunque dal 16 luglio 2003 non sono ammessi in discarica i pneumatici interi fuori uso, esclusi quelli usati specificatamente come materiale di ingegneria per garantire la funzionalità della discarica, mentre dal 16 luglio 2016 non sono ammessi in discarica anche gli pneumatici fuori uso triturati. Possono invece essere smaltiti in discarica gli pneumatici per biciclette e quelli con diametro superiore a 1,4 m.
Particolarità
In base all’articolo 228 del D.lgs. 152/06 che prevede l’obbligo per i produttori e gli importatori di pneumatici di provvedere alla gestione di un quantitativo di PFU pari in peso a quanto immesso nel mercato del ricambio l'anno solare, è stato costituito il consorzio Ecopneus.
Si tratta di una società senza scopo di lucro per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e la destinazione finale dei Pneumatici Fuori Uso (PFU), creata dai principali produttori di pneumatici operanti in Italia.
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L'Art. 228 e il decreto ministeriale attuativo D.M. 11 aprile 2011, n. 82, impongono ai produttori e agli importatori degli pneumatici da ricambio di provvedere, direttamente o per mezzo di operatori autorizzati o anche tramite società consortili con scopo mutualistico, alla raccolta e alla gestione annuale di un quantità di PFU almeno pari a quella degli pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell’anno solare precedente e di finanziare queste attività tramite la riscossione del c.d. “contributo ambientale”, posto a carico degli utenti finali all’atto dell’acquisto degli pneumatici nuovi e chiaramente e distintamente indicato sulla fattura.
Inoltre l’art. 228 prescrive ai produttori e agli importatori degli pneumatici di svolgere attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell’art. 177 comma 1, quindi con lo scopo di prevenire e ridurre gli impatti negativi della produzione e della gestione de rifiuti.
L’ammontare del contributo ambientale viene fissato ogni anno dal MATTM, sulla base delle stime dei produttori e degli importatori in merito agli oneri relativi all’adempimento dei suddetti obblighi, ivi inclusi quelli di ricerca e sviluppo.
Discorso diverso concerne la gestione dei PFU derivanti dalla demolizione di veicoli a fine vita per i quali sia applicabile il D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della Direttiva 2000/53/CE, o il disposto dell’art. 231 del Testo Unico Ambientale. In tal caso l’onere finanziario per la loro gestione è addebitato agli acquirenti di veicoli nuovi sempre tramite lo strumento del “contributo”, riscosso dai rivenditori di veicoli all’atto della vendita e da questi ultimi versato in un fondo appositamente costituito presso l’Automobile Club Italia (ACI), che lo amministra secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e può pertanto affidare la gestione degli PFU da autodemolizione ai produttori e agli importatori degli pneumatici e loro eventuali forme associate o anche ad altri soggetti debitamente autorizzati per la fase di gestione di loro competenza a garanzia di una maggior competitività economica.
Come precisa l’art. 7 comma 8 del D.M. 11 aprile 2011, n. 82, gli PFU provenienti dalla demolizione di veicoli non vengono in ogni caso considerati nel computo della quantità minima annuale la cui gestione viene posta a carico dei produttori e degli importatori degli pneumatici da ricambio, ma sono conteggiati, qualora provenienti dalla demolizione delle previste categorie di veicoli, ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all’art. 7 comma 2 del D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209.
Per ultimo, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 11 aprile 2011, n. 82, il sistema di gestione descritto non si applica agli pneumatici per bicicletta, alle camere d’aria, i relativi protettori e le guarnizioni in gomma e agli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.
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Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA)
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Art. 228 (pneumatici fuori uso)
1. Fermo restando il disposto di cui al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalita' di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attivita' di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e' fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicita' almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attivita' di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell'articolo 177, comma 1.
Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalita' attuative dell'obbligo di cui al comma 1.
In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici e' indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1. Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, e' assoggettato ad IVA ed e' riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto.
Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso.
3. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilita'.
3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
E' fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale.
4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravita' dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.
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Pneumatico fuori uso e pneumatico usato - Note
Un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione opera una distinzione tra lo pneumatico fuori uso e lo pneumatico usato.
Come predemente riportsto, originariamente il Catalogo Europeo dei Rifiuti, introdotto dalla Decisione 1994/3/CE e recepito in ambito nazionale con l’ Allegato A del “Decreto Ronchi”, il D.Lgs. n. 22 del 1997, prevedeva la voce “16.01.03 pneumatici usati”.
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Il D.M. 11 aprile 2011, n. 82 contempla all’art. 1 una serie di esclusioni tra cui però non vi è riferimento alcuno agli pneumatici usati e all’art. 2, nel fornire la definizione di pneumatico fuori uso, esclude da tale categoria non già gli pneumatici ricostruibili, bensì solamente quelli già fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo.
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D.M. 11 aprile 2011, n. 82
Art. 1. Principi generali, esclusioni
1. Il presente decreto disciplina la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) al fi ne di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l’ambiente.
2. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto:
a) gli pneumatici per bicicletta;
b) le camere d’aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma;
c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.
3. Agli pneumatici montati su veicoli per i quali sia applicabile il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o il disposto dell’articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica quanto disposto dall’articolo 7.
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Criteri “End of Waste” per gli pneumatici fuori uso: parere del Consiglio di Stato
L’art. 6 della Direttiva 2008/98/CE prevede che “criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati, tra gli altri, almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili”.
Il legislatore europeo, ad oggi, non ha ancora provveduto alla determinazione dei criteri EoW per gli pneumatici.
Sembra invece imminente l’emanazione di un decreto ministeriale del MATTM che detti i criteri specifici di cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da PFU: la Sezione Consultiva del Consiglio di Stato, nella seduta del 27 luglio 2017, ha espresso parere favorevole allo schema di decreto trasmessole dal MATTM, lo scherma di Decreto è sttao trasmesso il 15 febbraio 2018 alla Commissione europea (termine staus quo scaduto 15 maggio 2018). (Download schema di regolamento recante: “Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”).
Attualmente le operazioni di recupero di gomma da PFU al fine di reimpiego nell’industria della gomma o nella produzione di bitumi e parabordi sono incluse nell’elenco di cui al DM 05 febbraio 1998 relativo ai rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure di recupero in forma semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Il documento del GSE recante le procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016 chiarisce che nel caso di impianti in cui gli pneumatici fuori uso siano trattati congiuntamente a rifiuti urbani e agli rifiuti speciali ricompresi nella Tabella 6.A, la quantità di tali rifiuti concorre alla determinazione del limite del 30% in massa, da rispettarsi ai fini dell’incentivo del 51% dell’energia prodotta.
Nel diverso caso di uso esclusivo degli pneumatici fuori uso in un c.d. impianto dedicato di produzione di energia elettrica viene riconosciuto un forfait d’incentivo più basso, il 35%, ma non si applica la limitazione quantitativa del 30% vigente per tutti gli altri rifiuti speciali elencati nella tabella 6.A.
Si tratta sicuramente di una disposizione di favore ai fini di un impiego massiccio degli PFU nella produzione di energia elettrica.
Con la Legge n. 221/2015 (c.d. “collegato ambientale”) relativamente alle operazioni di recupero di materia, sono stati introdotti nel nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 quattro nuovi articoli (Artt. 206-ter, 206-quater, 206-quinques, 206-sexies) per incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali “post consumo”:
Art. 206-ter (Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi).
…
Art. 206-quater (Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi).
…
Art. 206-quinquies (Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi).
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Art. 206-sexies (Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche).
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TUA | Testo Unico Ambiente
Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209
Direttiva 2000/53/CE
Decreto 11 aprile 2011 n. 82
Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36
Direttiva 2008/98/CE
ebook Direttiva 2008/98/CE "Direttiva quadro rifiuti"