Tabelle adeguamento programmatico P.I. Scuole e Asili nido - Milleproroghe 2018
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24 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||
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Tabelle adeguamento programmatico P.I. Scuole e Asili nido - Milleproroghe 2018 22.09.2018 In allegato tabelle di adeguamento programmatico P.I. Scuole e Asili nido (elaborate alla luce della pubblicazione in GU della Legge 21 settembre 2018, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91), e precisamente: Tabella 1 Tabella 2 Tabella 3 Tabella 4 Preview Tabelle adeguamento programmatico P.I. Mille proroghe 2018 ... Le scuole ed asili nido > 30 persone, rientrano nell'Attività soggette a visite e controlli di PI n. 67 del D.P.R. 151/2011, con RTV D.M. 26 Agosto 1992, la scadenza all'adeguamento alla normativa antincendio è stata prorogata nel tempo numerose volte, da ultimo, il Milleproroghe 2018 (Legge 21 settembre 2018, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91) ha portato il termine al 31.12.2018. Attività soggetta a visite e controlli PI (All I al D.P.R. n. 151/2011 (di cui all'articolo 2, comma 2):
Gli edifici scolastici esistenti dovevano essere adeguati alla normativa antincendio entro cinque anni dall'entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992. Decreto 16 luglio 2014 - RTV prevenzione incendi asili - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido, la Legge 21 settembre 2018 n. 108, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, ha prorogato al 31 dicembre 2018 l'adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 91/2018, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2018. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1. Rientrando gli asili nido > 30 persone tra le nuove attività del DPR 151/2011, su di essi ha avuto effetto anche la proroga riservata alle cosiddette «nuove attività» stabilita dallo stesso DPR (data proroga finale Ottobre 2016).
Asili nido con un numero di persone ≤ 30 Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019 Info e download |
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