DVR ATEX Polveri Guida CEI 31-56 | EN 60079-10-2
Appunti Sicurezza lavoro | ||
24 Novembre 2024 | ||
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DVR ATEX Polveri Struttura | Esempi Guida CEI 31-56 alla EN 60079-10-2:2010 Il Documento, estratto dalla Guida CEI 31-56 che è la guida per l'applicazione della Norma CEI EN 60079-10-2:2010, vuole essere un aiuto per i tecnici incaricati della classificazione dei luoghi con pericolo d’esplosione per la presenza di polveri combustibili, per i costruttori di Prodotti, per i datori di lavoro, per i progettisti degli impianti elettrici e non elettrici, per gli addetti alla sicurezza, per i verificatori e per quanti altri siano interessati alla salvaguardia e al miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori che possono essere esposti al rischio d’esplosione, nonché alla salvaguardia delle opere; essa deve essere utilizzata congiuntamente alla Norma CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88). Norme del TUS per il rischio atmosfere esplosive ATEX: CEI EN 60079-10-1 e 2 Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 Nel D.Lgs. 81/2008, artt. 17 e 28, è detto tra l’altro quanto segue. Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi con la conseguenza che spetta a lui il compito di elaborare il documento sulla valutazione dei rischi. La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e o preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Nel D.Lgs. 81/2008, art. 293, integrato dal D.Lgs.106/09, art. 138 è detto anche: 1) Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell’allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, classificate in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfera esplosiva: - Zone 0, 1, 2 per gas, vapori o nebbie infiammabili; - Zone 20, 21, 22 per le polveri combustibili. NOTA 2) Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all’allegato L (prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive). 3) Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell’allegato LI (vedi Fig. 2.3-A) e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l’avvio e la fermata dell’impianto, sia durante il normale ciclo, sia nell’eventualità di un’emergenza in atto. La necessità o meno e la disposizione dei segnali e degli allarmi rientra tra i compiti del tecnico incaricato della valutazione del rischio di esplosione (non di chi esegue la classificazione dei luoghi). L’uso potrebbe essere dettato dalla necessità di avvertire di non introdurre in dette aree sorgenti d’innesco di qualunque tipo (es. attrezzi di lavoro) o di introdurle applicando specifiche procedure di lavoro; inoltre, potrebbe essere dettato dalla necessità di avvertire i lavoratori del pericolo, particolarmente nei luoghi dove non ci si aspetta la presenza di aree con pericolo di esplosione, es. un deposito di sostanze infiammabili, lo sfiato di una singola valvola di sicurezza del sistema di contenimento di una sostanza infiammabile, ecc. Il segnale di pericolo deve essere realizzato con lettere in nero su sfondo giallo, bordo nero (il colore giallo deve costituire almeno il 50% della superficie del segnale) 5.2 Procedimento di classificazione dei luoghi pericolosi La classificazione dei luoghi è un metodo di analisi e di suddivisione convenzionale del luogo considerato in zone pericolose e zone non pericolose in relazione alla provenienza del pericolo d’esplosione e alla probabilità di presenza del pericolo. Il procedimento di classificazione dei luoghi è il seguente, analogo a quello previsto per i luoghi con pericolo d’esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili. 5.3 Dati generali di progetto Le seguenti informazioni di carattere generale, necessarie per classificare i luoghi con pericolo di esplosione, devono essere reperite con il contributo del committente, delle figure professionali che agiscono nell’ambito della sicurezza sul lavoro e del datore di lavoro. Si segnala l’opportunità di reperire i dati generali di progetto prima di dare inizio all’attività di classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione, per evitare errori e/o omissioni. a) Dati del committente 5.4 Verifica di applicabilità della Norma CEI EN 60079-10-2:2010 (CEI 31-88) Occorre accertarsi che il luogo rientri nel campo di applicazione della Norma, v.1.2. 5.5 Polveri combustibili e particelle solide combustibili volanti Le sostanze possono presentare diverse tipologie di pericolo per le quali si rimanda alle schede di sicurezza e ambiente (es. pericolo di esplosione, pericolo d’incendio, pericolo da agenti cancerogeni).
La grandezza delle particelle di una polvere è determinante per l’esplodibilità della polvere e per la possibilità di formare la nube esplosiva e per la persistenza di questa, prima che tutta la polvere sia depositata. Per la grandezza massima delle particelle vedere la definizione in 3.23.1. Si vedano al riguardo anche i diagrammi delle Fig. GB.1-1 e GB.1-2. 5.8.2 Esempi di tipi di zone pericolose 5.8.2.1 Esempi di zona 20 Le condizioni che conducono alla formazione di zone 20 si possono presentare, generalmente, solo all'interno dei sistemi di contenimento delle polveri combustibili, quali ad esempio: recipienti, apparecchi, mulini, frantumatrici, essiccatoi, cicloni, filtri, tramogge, mescolatori, condutture per il trasporto, coclee, nastri trasportatori, insaccatrici, sili, ecc., qualora si possano formare in permanenza, per lunghi periodi o spesso, miscele esplosive di polveri in quantità pericolose, vedi 5.7.1. Esempi Zone pericolose Nelle Figure seguenti sono riportati alcuni esempi di zone pericolose. 6.1 Livelli di preparazione della documentazione di classificazione dei luoghi Per poter fare la valutazione di cui in 5.12, la classificazione dei luoghi dovrebbe essere preparata in due edizioni (livelli) distinte: a) una edizione preliminare, da preparare nelle fasi iniziali della progettazione (progetto preliminare e/o definitivo secondo la Guida CEI 0-2) in concomitanza con la definizione della planimetria dell'opera, delle caratteristiche dei componenti che costituiscono i sistemi di contenimento delle sostanze infiammabili (impianti di processo) e degli edifici; essa dovrebbe contenere almeno: - l’elenco dei dati generali e delle caratteristiche dell'impianto tecnologico; b) una edizione definitiva (da preparare nella fase di progetto esecutivo secondo la Guida CEI 0-2), comprendente tutte le informazioni necessarie per una corretta definizione dei requisiti di sicurezza degli impianti e dei relativi Prodotti. 6.2 Tipi di documenti La documentazione tecnica di classificazione dei luoghi costituisce il risultato dell’attività svolta. Essa, nella sua edizione definitiva, è generalmente costituita da: - relazione tecnica; Nei documenti sopra indicati devono essere riportate, tra l’altro, le informazioni per la definizione dei requisiti dei Prodotti di cui in 5.14. La relazione tecnica è il documento che riassume tutto il lavoro di classificazione e raccoglie la documentazione relativa. Essa può costituire un documento a sé stante od anche far parte del “Documento sulla protezione contro le esplosioni” di cui all’art. 294, Titolo XI del D.Lgs. 81/08. Quando il luogo (opera) considerato è grande e costituito da tante parti o unità, può essere utile preparare una relazione tecnica generale e tante relazioni tecniche particolari quante sono le parti o unità di cui si effettua la classificazione dei luoghi. La relazione tecnica deve contenere: a) i dati generali di progetto di cui in 5.3; NOTA Quando le sostanze sono numerose, può essere opportuno predisporre dei Fogli dati con le relative informazioni. d) descrizione degli ambienti considerati e dei dati ambientali, sia interni, sia esterni e delle condizioni ambientali, compresi gli eventuali sistemi di bonifica, v. 5.6; f) per ciascun ambiente, determinazione dei tipi ed estensione delle singole zone pericolose (riferite a ciascuna emissione), v. 5.8 e 5.9; Elaborato Certifico Srl - IT | Rev. 00 2018 Attenzione, il Documento è elaborato su alcune parti della Guida CEI 31-56, al fine di illustrare il processo di VR ATEX Polveri, secondo quanto prestito dal D.Lgs. 81/2008 ed avere una struttura ed esempi di riferimento. |
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