Depositi di carta: Quadro normativo Prevenzione Incendi
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24 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Depositi di carta: Quadro normativo Prevenzione Incendi Scheda 17.09.2018 In allegato Documento quadro normativo di Prevenzione Incendi per l'attività n. 34 Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. Attività 34 (Attività non normata)
La nuova attività inserisce, fra i depositi di carta, gli "archivi di materiale cartaceo e le biblioteche". Per esse si deve adottare la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 per le attività non normate. Per tale attività esiste un chiarimento sulla sua assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. Le norme tecniche da applicare possono essere quelle di cui alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, fra i quali il DM 10/03/98, o, in alternativa, quelle riportate nel DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi. Per gli archivi, come norma di riferimento, si può utilizzare la parte specifica del Decreto 22/02/2006, relativo agli edifici e/o locali destinati ad uffici (att. 71), mentre per gli edifici di interesse storico-artistico, destinati a biblioteche od archivi, si può utilizxzare il DPR 30/06/95 n. 418 (att. 72). D.P.R. n. 418 del 30/6/1995 “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi”. Documento completo in allegato Normativa principale Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici. REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI EDIFICI E/O LOCALI DESTINATI AD UFFICI CON OLTRE 25 PERSONE PRESENTI. 8.3. Archivi e depositi. 1. E’ consentito destinare ad archivi e depositi di materiali combustibili locali di piano di superficie non eccedente 15 m2 , anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni: gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI/EI 30; il locale deve essere protetto con rivelatori di incendio collegati all’impianto di segnalazione e allarme; all’esterno del locale, in prossimita' della porta di accesso, deve essere posizionato almeno un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 21A 89B; il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m2. 8.3.2. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie fino a 50 m2. 1. E’ consentito destinare ad archivi e depositi di materiali combustibili locali di piano di superficie non eccedente 50 m2 , alle seguenti condizioni: gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60; la superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l’aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, e' ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreche¤ sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L’aerazione naturale puo' essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione; il locale deve essere protetto con rivelatori di incendio collegati all’impianto di segnalazione e allarme; sia all’interno che all’esterno del locale, in prossimita' della porta di accesso, deve essere posizionato almeno un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 34A 144B; il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m2 . 8.3.3. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie superiore a 50 m2. 1. E’ consentito destinare ad archivi e depositi di materiali combustibili locali ubicati ai piani fuori terra e/o ai piani 1° e 2° interrato, di superficie superiore a 50 m2 , alle seguenti condizioni: la superficie lorda di ogni singolo locale non puo' essere superiore a 1000 m2 per i piani fuori terra e a 500 m2 per i piani interrati; gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con il carico di incendio e comunque almeno REI/EI 90; la superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l’aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, e' ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreche¤ sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta; l’aerazione naturale puo' essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione; il deposito deve essere protetto da impianto automatico di rivelazione, segnalazione ed allarme; all’interno di ogni locale deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 34A 144B; il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m2. 2. Per depositi con carico di incendio superiore a 60 kg/m2 ovvero con superficie superiore a 200 m2 , devono essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni: l’accesso deve avvenire dall’esterno, attraverso spazio scoperto o intercapedine antincendi, oppure dall’interno, tramite filtro a prova di fumo; l’aerazione, esclusivamente di tipo naturale, deve essere ricavata su parete attestata su spazio scoperto ovvero, per i locali interrati, su intercapedine antincendi; il locale deve essere protetto da impianto di spegnimento automatico.[/panel] DPR 30/06/95 n. 418 (biblioteche ed archivi in edifici di interesse storico-artistico destinati) DPR 30/06/95 n. 418 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi Art. 1 - Campo di applicazione Procedure
Chiarimento PROT. n° P682/4101 sott. 106/77 Att. 42 Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg Norme applicabili
Codice di Prevenzione incendi
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