Luoghi MA.R.C.I.: Norma e Classificazione
Appunti Impianti | ||
24 Novembre 2024 | ||
Salve Visitatore | ||
Luoghi MA.R.C.I.: Norma e Classificazione L'acronimo "M.A.R.C.I." sta per "MAggior Rischio in Caso d'Incendio" o meglio sta ad indicare i luoghi dove il rischio relativo all'incendio è maggiore che in un luogo ordinario. Nei luoghi MA.R.C.I. (in seguito MARCI), gli Impianti elettrici devono rispettare i requisiti della norma CEI 64-8/7 Sez. 7.5.1.
Download Estratto Documento Luoghi MA.R.C.I.: Norma e Classificazione Il rischio relativo all'incendio in un luogo può essere valutato in modo qualitativo, come al solito, con funzione della probabilità P che si inneschi un incendio per l'entità del Danno che mediamente l'incendio può provocare in quel luogo; danno anche alle cose, ma soprattutto alle persone: f (P,D). Non è fissato un limite convenzionale, il rischio è valutato non con calcoli analitici. Nei luoghi MARCI, per la progettazione e l’esecuzione degli impianti elettrici, si applicano le prescrizioni della sezione 751 della norma CEI 64-8/7. Luoghi a maggior rischio d'incendio e Attività soggette DPR 151/2011 Luoghi con pericolo di esplosione possono essere individuati tra quelli a rischio di incendio elevato I luoghi di lavoro ove lavorazione e materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendi possono essere individuati tra quelli a rischio di incendio elevato secondo i criteri stabiliti nel D.M. 10 marzo 1998 (Nota prot. n. P118/4179 sott. 5 del 24/02/2000). La sezione 751 definisce 3 tipi di ambienti marci in relazione alla causa che determina il maggiore rischio: Luoghi di tipo A (751.03.2): Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose Luoghi di tipo B 7(51.03.3): Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto aventi strutture portanti combustibili Rientrano in questi ambienti gli edifici costruiti interamente in legno senza particolari requisiti antincendio, come ad esempio le baite.
NOTA Un edificio con strutture non combustibili come per es. in muratura o calcestruzzo con le sole travi in legno, non rientra tra gli edifici previsti in questo articolo. Luoghi di tipo C (751.03.4): Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale iniammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali Possono essere considerati ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di detti materiali, quando il carico d’incendio specifico di progetto è superiore a 450 MJ/m2, vedere D.M. 9-03-2007.
Per gli ambienti dove sono presenti materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili, od anche liquidi infiammabili o combustibili soggetti a lavorazione, convogliamento, manipolazione
o deposito con modalità tali da consentire il loro contatto con l’aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d’infiammabilità [diminuita di 5 K], devono essere rispettate le prescrizioni delle Norme del CT 31.
La CEI 64-8/7 non ha lo scopo di individuare i luoghi M.A.R.C.I CEI 64-8/7, art. 751.03.1.1 751.03.1.1 Il rischio relativo all’incendio dipende dalla probabilità che esso si verifichi e dall’entità del danno conseguente per le persone, per gli animali e per le cose. L’individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio non rientra nello scopo della presente Sezione; essa dipende da una molteplicità di parametri quali per esempio: - densità di affollamento; Tali parametri devono essere opportunamente esaminati nel più vasto ambito della valutazione dei rischi e della prevenzione incendi, a monte del progetto elettrico (D.Lgs. 81/08, corretto e integrato dal D.Lgs.106/09, e D.M. 10 marzo 1998). 751.03.1.2 In generale, in assenza di valutazioni eseguite nel rispetto di quanto indicato in 751.03.1.1, gli ambienti dove si svolgono le attività elencate nel D.P.R. 151/2011 sono considerati ambienti a maggior rischio in caso di incendio. In generale, gli ambienti dove non si svolgono le attività elencate nel D.P.R. 151/2011 non sono ambienti a maggior rischio in caso di incendio; tuttavia, essi possono essere ambienti a maggiori rischio in caso di incendio se si verificano le condizioni di cui in 751.03.1.1, ad esempio luoghi soggetti a specifiche prescrizioni dei VV.F. In sintesi, la norma non ha il compito di stabilire se un luogo è marcio, ma solo di indicare i requisiti che deve avere l'impianto elettrico nel luogo marcio. E' il progettista elettrico che deve avere informazioni sulla classificazione del luogo MARCIO, se lo stesso ricopre il ruolo di Consulente Sicurezza, RSSP, sarà a quel punto lui stesso a dover classificare il luogo, negli altri casi dovranno essere fornitegli informazionii in merito da parte degli attori sicurezza incaricati dall'azienda a cui è interessata la progettazione elettrica. Classificazione Al fine di definire le caratteristiche dell’impianto elettrico, detti ambienti sono raggruppati come indicato in 751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4. 751.03.2 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose. Rientrano in questo caso ad esempio gli ospedali, le carceri, i locali sotterranei frequentati dal pubblico. 751.03.3 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto aventi strutture portanti combustibili Rientrano in questi ambienti gli edifici costruiti interamente in legno senza particolari requisitiantincendio, come ad esempio le baite. NOTA Un edificio con strutture non combustibili come per es. in muratura o calcestruzzo con le sole travi in legno, non rientra tra gli edifici previsti in questo articolo. NOTA 2 Vedere al riguardo ilD.M. 9 marzo 2007, il D.M. 26 giugno 1984, il D.M. 15.03.2005 e successivi aggiornamenti. 751.03.4 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale iniammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali
Possono essere considerati ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di detti materiali, quando il carico d’incendio specifico di progetto è superiore a 450 MJ/m2, vedere D.M. 9-03-2007. Per gli ambienti dove sono presenti materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili, od anche liquidi infiammabili o combustibili soggetti a lavorazione, convogliamento, manipolazione
Casi particolari - Esempi 1) Luogo dove si svolge un'attività non soggetta a D.P.R. 151/2011 ma luogo MARCIO Se in base alla valutazione del rischio, un'attività non è soggetta a D.P.R. 151/2011 può essere luogio MARCIO, ad esempio quelle attività ricomprese in 751.03.3 (strutture combustibili portanti). 2) Luogo compreso nelle attività di cui al D.P.R. 151/2011 "ordinario" ma luogo NON MARCIO Es.: Attività 54B di cui al D.P.R. 151/2011 "Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti" senza materiale combustibile in quantità apprezzabile "può" essere considerato il luogo non MARCIO. 3) Luogo compreso nelle attività di cui al D.P.R. 151/2011 "ordinario" ma luogo NON MARCIO Nota 751.01 Essi sono disciplinati da apposita normativa e devono essere considerati come luoghi a pericolo di esplosione di cui all'art. 5 del DPR 462/2001. ________ 751 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio
751.01 Campo d’applicazione Le prescrizioni della presente sezione si applicano agli ambienti che presentano in caso d’incendio un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari (751.03). Esse sono integrative delle prescrizioni contenute nel Capitolo 42 ed hanno il fine di ridurre al minimo anche in questi ambienti la probabilità che l’impianto elettrico sia causa d’innesco e di propagazione di incendi.
Per i requisiti degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di esplosivi o sostanze infiammabili in qualunque stato fisico e per i luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili, si rimanda alle Norme CEI specifiche del CT 31. I provvedimenti per evitare il pericolo di esplosione sono in genere diversi da quelli necessari per limitare il rischio relativo all’incendio, per cui i luoghi con pericolo di esplosione non sono necessariamente ambienti a maggior rischio in casi d’incendio. Le valutazioni del luogo con pericolo di esplosione e di un ambiente a maggior rischio in caso di incendio vanno eseguite separatamente. Se i due pericoli coesistono, possono sommarsi le prescrizioni.
751.02 Definizioni Le seguenti definizioni sono tratte da Decreti ministeriali e circolari del Ministero dell’Interno
a) Carico d’incendio - Potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Il carico di incendio è espresso megajoule.
b) Carico d’incendio specifico - Carico di incendio riferito all’unità di superficie lorda, in MJ/m2.
c) Classe di resistenza al fuoco (del compartimento) - Intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la capacità di compartimentazione. (D.M. 9 marzo 2007).
d) Luogo sicuro - Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio, separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo, avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento (luogo sicuro dinamico) (punto 3.4 del D.M. 30-11-1983).
e) Materiale (combustibile) - Il componente (o i componenti variamente associati) che può (o possono) partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e delle effettive condizioni di messa in opera per l’utilizzazione. Si considerano combustibili i materiali non appartenenti alla Classe 0 di reazione al fuoco. (D.M. 26-06-1984 - SO alla G.U. n. 234 del 25-08-1984).
f) Sistema di vie di uscita - Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.
La lunghezza massima del sistema di vie di uscita è stabilita da apposite Norme (punto 3.11 del D.M. 30-11-1983).
g) Compartimento antincendio - Parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la capacità di compartimentazione. (D.M. 9 marzo 2007)
h) Capacità di deflusso o di sfollamento - Numero massimo di persone che, in un sistema di vie d’uscita, si assume possano defluire attraverso l’uscita di “modulo uno”. Tale dato tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento (punto 3.1 del D.M. 30-11-1983).
i) Volume del materiale combustibile - Volume occupato dal materiale combustibile presente e da quello la cui presenza è prevista, tenendo conto dell’utilizzazione dell’ambiente, delle reali delimitazioni di deposito e di quelle di spandimento sia allo stato liquido sia allo stato solido non compatto (per es. fibre o trucioli) provocate dalle lavorazioni, dal convogliamento e dalle manipolazioni od anche da guasti e rotture del sistema di contenimento dovute ad eventi non catastrofici (non altera il contenuto del D.M. 30-11-1983).
j) Carico d’incendio specifico di progetto - Carico d’incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione presenti. Esso costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle costruzioni.
NOTA In questa Sezione i termini “ambiente” e “luogo” sono consi derati equivalenti 751.03 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio 751.03.1 Generalità 751.03.1.1 Il rischio relativo all’incendio dipende dalla probabilità che esso si verifichi e dall’entità del danno conseguente per le persone, per gli animali e per le cose. Le caratteristiche di valutazione dei rischi di incendio ai fini della classificazione degli ambienti secondo gli articoli 751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4 devono essere considerate come dati di progetto (vedere Guida CEI 0-2).
L’individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio non rientra nello scopo della presente Sezione; essa dipende da una molteplicità di parametri quali per esempio: - densità di affollamento; Tali parametri devono essere opportunamente esaminati nel più vasto ambito della valutazione dei rischi e della prevenzione incendi, a monte del progetto elettrico (D.Lgs. 81/08, e D.M. 10 marzo 1998). 751.03.1.2 In generale, in assenza di valutazioni eseguite nel rispetto di quanto indicato in 751.03.1.1, gli ambienti dove si svolgono le attività elencate nel D.P.R. 151/2011 sono considerati ambienti a maggior rischio in caso di incendio. In generale, gli ambienti dove non si svolgono le attività elencate nel D.P.R. 151/2011 non sono ambienti a maggior rischio in caso di incendio; tuttavia, essi possono essere ambienti a maggiori rischio in caso di incendio se si verificano le condizioni di cui in 751.03.1.1, ad esempio luoghi soggetti a specifiche prescrizioni dei VV.F. Nell’allegato 751A sono riportate le attività elencate nel D.P.R. 151/2011. NOTA Il D.M. 10 marzo 1998 definisce tre livelli di rischio d’incendio: ELEVATO, MEDIO, BASSO; ai fini della presente sezione, in genere sono considerati a maggior rischio in caso d’incendio gli ambienti con livello di rischio almeno MEDIO, v. al riguardo anche il D.M. 10 marzo 1998, Allegato 9, 9.3. Al fine di definire le caratteristiche dell’impianto elettrico, detti ambienti sono raggruppati come indicato in 751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4. Riguardo la coesistenza dei pericoli di incendio e di esplosione, vedere il commento all’articolo 751.01 751.03.2 Ambienti a maggior rischio in caso d’incend io per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose. Rientrano in questo caso ad esempio gli ospedali, le carceri, i locali sotterranei frequentati dal pubblico. 751.03.3 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto aventi strutture portanti combustibili Rientrano in questi ambienti gli edifici costruiti interamente in legno senza particolari requisitiantincendio, come ad esempio le baite. NOTA Un edificio con strutture non combustibili come per es. in muratura o calcestruzzo con le sole travi in legno, non rientra tra gli edifici previsti in questo articolo. NOTA 2 Vedere al riguardo il D.M. 9 marzo 2007, il D.M. 26 giugno 1984, il D.M. 15.03.2005 e successivi aggiornamenti. 751.03.4 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale iniammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali
Possono essere considerati ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenzadi materiale infiammabile o combustibile gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di detti materiali, quando il carico d’incendio specifico di progetto è superiore a 450 MJ/m2 , vedere D.M. 9-03-2007. Per gli ambienti dove sono presenti materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili, od anche liquidi infiammabili o combustibili soggetti a lavorazione, convogliamento, manipolazione
o deposito con modalità tali da consentire il loro contatto con l’aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d’infiammabilità [diminuita di 5 K], devono essere rispettate le prescrizioni delle Norme del CT 31.
751.04 Criteri di esecuzione degli impianti elettrici negli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio Ai fini della protezione contro l’incendio, gli impianti elettrici devono essere conformi alle prescrizioni integrative che seguono.
Quando in un ambiente sussistono le condizioni per ricadere in più di un gruppo di ambiente tra quelli di cui in 751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4, le prescrizioni integrative seguenti per gli impianti elettrici si sommano.
I gradi di protezione IP precisati in questo articolo devono venire rispettati anche se l’apparecchiatura è alimentata da circuiti SELV. 751.04.1 Prescrizioni comuni di protezione contro l’incendio per i componenti elettrici escluse le condutture
Le seguenti misure vanno adottate in tutti i gruppi di ambienti considerati in 751.03, tenendo conto delle indicazioni di cui in 751.04.4 e 751.04.5 751.04.1 La Tabella 1 fornisce informazioni sulle condizioni di installazione e sulla scelta del grado di protezione IP verso la parete delle scatole e delle cassette incassate 751.04.1.1 I componenti elettrici devono essere limitati a quelli necessari per l’uso degli ambienti stessi, fatta eccezione per le condutture, le quali possono anche transitare. 751.04.1.2 Nel sistema di vie d’uscita non devono essere installati componenti elettrici contenenti fluidi infiammabili. Fluidi infiammabili sono le sostanze che sotto forma di gas o vapori possono creare con l’aria in determinate proporzioni, atmosfere esplosive. ...
segue in allegato ------- CEI 64-8/7 (2012)
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2018
©Copia Autorizzata Abbonati Info e download |
||
è un sito di INVIO NEWSLETTTER Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “Newsletter”. L'Elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newletter |
||
Certifico Srl 2000-2018 | VAT IT02442650541 |