Malattie professionali: quadro normativo e procedure
In allegato Documento completo sulle malattie professionali, con FAQ, Quadro normativo e Decreto 10 giugno 2014 (elenco)
Che cos'e' una malattia professionale
La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l’infermità.
Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Malattie professionali tabellate e non tabellate
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se:
- indicate nelle due tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura)
- provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle
- denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Infatti, una volta che egli abbia provato l’adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. È questa la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova – a carico dell’Inail – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto” in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d’origine”, ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Adeguamento delle tabelle
Sul tema delle malattie professionali è intervenuto l’articolo 10 del decreto legislativo 38/2000 il quale, nell’introdurre un'importante novità, ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca. Con questo articolo, il legislatore:
- ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali
- ha reso più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione
- ha istituito presso la banca dati dell’Inail un Registro delle malattie causate dal lavoro ovvero a esso correlate al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
L'autorità di Pubblica Sicurezza deve comunicare al Pretore gli infortuni mortali e quelli che determinano una invalidità superiore ai 30 giorni. Il Pretore deve promuovere, nel più breve tempo possibile, l'inchiesta sul posto di lavoro per accertare le cause e le circostanze dell'avvenuto infortunio. Il lavoratore ha diritto di ricevere tutte le cure necessarie per riacquistare la capacità lavorativa.
Il termine di prescrizione per ottenere le prestazioni, è di 3 anni dalla manifestazione della malattia professionale (art. 112 T.U. 1124/65).
Gli enti assicuratori
L'assicurazione contro le malattie professionali è gestita dall'Inail - che comprende anche il settore navigazione (ex-Ipsema) - e dall'Enpaia.
L'Inail "Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro” assicura i lavoratori che svolgono attività a rischio, garantendo il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. L’assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da malattie professionali causati dalla attività lavorativa. Presso l’Inail sono generalmente assicurati quasi tutti i lavoratori che prestano opera manuale, o anche di concetto, retribuita alle dipendenze altrui. Sono protetti anche i lavori per i servizi domestici e familiari, qualunque sia la durata delle prestazioni, e i lavori per i servizi di riassetto o pulizia di locali.
L’Inail - settore navigazione (ex - Ipsema2 ) assicura contro le malattie professionali il personale della navigazione marittima che, per tipo di attività e condizioni di lavoro, è esposto a fattori di rischio di ordine tecnico – ambientale e professionale, connessi allo stile di vita che caratterizza la navigazione.
L’Enpaia “Ente nazionale di previdenza e assistenza impiegati agricoli” è un ente di natura privata che gestisce in via esclusiva l’assicurazione contro le malattie professionali dei lavoratori dell’azienda agraria inquadrati in qualità di impiegati e dirigenti. Gli operai fissi o avventizi addetti ad aziende agricoli o forestali, i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli che prestano opera abituale nelle loro aziende sono assicurati, infatti, presso l’Inail.
2. L’Ipsema era l'"Istituto di Previdenza del settore marittimo" soppresso con il D.L. 78/2010 convertito in L. 122/10 ed attualmente incorporato nell’Inail.
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