Raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non | Decreto 01.02.2018
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22 Novembre 2024 | ||
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Raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi Decreto 1° febbraio 2018 Modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi. Art. 1. Oggetto In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 123 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il presente decreto definisce le modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi e, in particolare, definisce le modalità di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, di cui all’art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell’ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo, nonché le modalità semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Art. 2. Ambito di applicazione Il presente decreto si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 5, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 nonché ai soggetti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità semplificate di cui all’art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124. Art. 3. Semplificazione del documento di trasporto per la raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo. 1. Nel caso di raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi sono accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di cui all’allegato «A». L’attività di raccolta sopra descritta deve, in ogni caso, concludersi nell’ambito della giornata in cui ha avuto inizio. Art. 4. Semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico I soggetti individuati all’art. 2 possono adempiere all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti. Art. 5. Raccolta e trasporto occasionali 1. Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana operano d’intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, il quale individua apposite modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose. ___________ ALLEGATO «A» ALLEGATO «B» GU Serie Generale n.32 del 08-02-2018
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