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Decreto 1° febbraio 2018

ID 5593 | | Visite: 10943 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/5593

Decreto 1 febbraio 2018

Raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi

Decreto 1° febbraio 2018 

Modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.

Art. 1. Oggetto

In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 123 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il presente decreto definisce le modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi e, in particolare, definisce le modalità di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, di cui all’art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell’ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo, nonché le modalità semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2. Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 5, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 nonché ai soggetti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità semplificate di cui all’art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Art. 3. Semplificazione del documento di trasporto per la raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo.

1. Nel caso di raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi sono accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di cui all’allegato «A». L’attività di raccolta sopra descritta deve, in ogni caso, concludersi nell’ambito della giornata in cui ha avuto inizio.
2. Il formulario di identificazione è compilato secondo le modalità indicate nell’allegato «B».
3. Durante l’attività di raccolta e trasporto di cui al comma 1, il trasportatore emette quattro copie del formulario di identificazione. Il trasportatore provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie del formulario di identificazione. Una copia rimane presso l’ultimo produttore o detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.
4. Nel formulario di identificazione ciascun produttore o detentore riporta, nell’ordine cronologico in cui è intervenuto, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l’indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo.
5. Una copia del formulario è conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest’ultimo provvede a restituire la quarta copia in originale all’ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.
6. Ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario di identificazione per cinque anni.

Art. 4. Semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico

I soggetti individuati all’art. 2 possono adempiere all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti.

Art. 5. Raccolta e trasporto occasionali

1. Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana operano d’intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, il quale individua apposite modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose.
2. Per raccolta e trasporto occasionale si intende l’attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.

___________

ALLEGATO «A»
(art. 3, comma 1)
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI NEL CASO DI RACCOLTA PRESSO PIU' PRODUTTORI O DETENTORI SVOLTA CON LO STESSO VEICOLO

ALLEGATO «B»
(art. 3, comma 2)
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI E ANNOTAZIONE NEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO

GU Serie Generale n.32 del 08-02-2018

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Tags: Ambiente Rifiuti

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