Etichettatura e Pressione aerosol: modifiche normative
Appunti Chemicals | |||||||||
22 Novembre 2024 | |||||||||
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Etichettatura e Pressione aerosol: modifiche normative Il Decreto 18 dicembre 2017 (GU n.29 del 05-02-2018), reca modifiche al D.P.R. n. 741/1982 per l'etichettatura e pressione massima degli aerosol. Decreto 18 dicembre 2017 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, in recepimento della direttiva 2016/2037/UE del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/ CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l’etichettatura al regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982 1. Il testo dell’allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente modificato come segue: a) il punto 2.2 è sostituito dal seguente: «2.2. Etichettatura a) quando l’aerosol è classificato come “non infiammabile” secondo i criteri del punto 1.9, l’avvertenza “Attenzione” e gli altri elementi dell’etichetta per aerosol di categoria 3 di cui all’allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008; b) quando l’aerosol è classificato come “infiammabile” secondo i criteri del punto 1.9, l’avvertenza “Attenzione” e gli altri elementi dell’etichetta per aerosol di categoria 2 di cui all’allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008; c) quando l’aerosol è classificato come “estremamente infiammabile” secondo i criteri del punto 1.9, l’avvertenza “Pericolo” e gli altri elementi dell’etichetta per aerosol di categoria 1 di cui all’allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008; d) se l’aerosol è un prodotto di consumo il consiglio di prudenza P102 di cui all’allegato IV, parte 1, tabella 6.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008; e) le ulteriori precauzioni d’impiego che informano i consumatori dei pericoli specifici del prodotto; se il generatore aerosol è accompagnato da istruzioni d’uso separate, queste devono recare tali precauzioni d’impiego supplementari.». b) il punto 3.1.2 è sostituito dal seguente:
________ GU n.29 del 05-02-2018 Le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano a decorrere dal 12 febbraio 2018.
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