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Decreto 18 dicembre 2017

ID 5571 | | Visite: 4842 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/5571

Decreto 18 dicembre 2017

Etichettatura aerosol

Decreto 18 dicembre 2017 

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, in recepimento della direttiva 2016/2037/UE del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/ CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l’etichettatura al regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982

1. Il testo dell’allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente modificato come segue:

a) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Etichettatura 
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008, comemodificato dal regolamento (UE) n. 487/2013, su ogni generatore aerosol si devono apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:

a) quando l’aerosol è classificato come “non infiammabile” secondo i criteri del punto 1.9, l’avvertenza “Attenzione” e gli altri elementi dell’etichetta per aerosol di categoria 3 di cui all’allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b) quando l’aerosol è classificato come “infiammabile” secondo i criteri del punto 1.9, l’avvertenza “Attenzione” e gli altri elementi dell’etichetta per aerosol di categoria 2 di cui all’allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

c) quando l’aerosol è classificato come “estremamente infiammabile” secondo i criteri del punto 1.9, l’avvertenza “Pericolo” e gli altri elementi dell’etichetta per aerosol di categoria 1 di cui all’allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

d) se l’aerosol è un prodotto di consumo il consiglio di prudenza P102 di cui all’allegato IV, parte 1, tabella 6.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

e) le ulteriori precauzioni d’impiego che informano i consumatori dei pericoli specifici del prodotto; se il generatore aerosol è accompagnato da istruzioni d’uso separate, queste devono recare tali precauzioni d’impiego supplementari.».

b) il punto 3.1.2 è sostituito dal seguente:
«3.1.2. A 50 °C la pressione nel generatore aerosol non deve superare i valori indicati nella seguente tabella, in funzione del tenore dei gas nel generatore aerosol:

Tenore dei gas

Pressione a 50 °C

Gas liquefatto o miscela di gas con un campo di infiammabilità con l’aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar

12 bar

 

Gas liquefatto o miscela di gas non aventi un campo di infiammabilità con l’aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar

13,2 bar

 

Gas compressi o gas disciolti sotto pressione non aventi un campo di infiammabilità con l’aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar

15 bar

 ___________

GU Serie Generale n.29 del 05-02-2018

Le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano a decorrere dal 12 febbraio 2018.

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