Normazione: aggiornata la Legge 317/1986 | Testo consolidato
Con il D.Lgs. 223/2017 che adegua le disposizioni nazionali, in particolare la Legge 317/1986, al regolamento (UE) n. 1025/2012, più importanza al ruolo delle norme e agli Organi di normazione nazionali UNI e CEI.
Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 223
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.
G.U. n. 14 del 18/01/2018.
La disposizione nazionale interessata:
Legge 21 giugno 1986, n. 317
Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998.
GU n. 151 del 2 luglio 1986
Successive modifiche integrazioni:
- Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 (in G.U. 18/01/2018, n.14)
- Legge 29 dicembre 1990, n. 428 (in SO n.2, relativo alla G.U. 12/01/1991, n.10)
- Legge 6 febbraio 1996, n. 52 (in SO n.24, relativo alla G.U. 10/02/1996, n.34)
- Decreto Legislativo 23 novembre 2000, n. 427 (in G.U. 24/01/2001, n.19)
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Estratto testo consolidato 2018:
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente legge, oltre alle definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, si applicano le seguenti definizioni:
a) prodotto: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;
b) servizio: ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di normazione, qualsiasi attivita' economica non salariata, quale definita all'articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); ovvero, ai fini dell'applicazione della procedura di informazione di cui all'articolo 1-bis della presente legge, qualsiasi servizio della societa' dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; ai fini della presente definizione si intende per:
1) a distanza: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
2) per via elettronica: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati, e che e' interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
3) a richiesta individuale di un destinatario di servizi: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;
c) specificazione tecnica: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualita' o di proprieta' di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonche' le procedure di valutazione della conformita'; il termine "specificazione tecnica" comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonche' ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, cosi' come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;
d) altro requisito: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
e) regola relativa ai servizi: un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attivita' di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardano specificamente i servizi ivi definiti; ai fini della presente definizione:
1) una regola si considera riguardante specificamente i servizi della societa' dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalita' e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;
2) una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della societa' dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale;
f) regola tecnica: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza e' obbligatoria, de iure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro dell'Unione europea o in una parte importante di esso, nonche', fatte salve quelle di cui all'articolo 9- ter, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi; costituiscono in particolare regole tecniche de facto:
1) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformita' alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
2) gli accordi facoltativi dei quali l'autorita' pubblica e' parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
3) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale, ove stabilite dalle autorita' designate dagli Stati membri e incluse in un elenco stabilito e aggiornato, all'occorrenza da parte della Commissione nell'ambito del comitato di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/1535;
g) progetto di regola tecnica: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trova in una fase preparatoria in cui e' ancora possibile apportarvi modificazioni sostanziali;
h) programma di lavoro: il programma di lavoro predisposto almeno una volta l'anno da uno degli organismi nazionali di normazione in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1025/2012;
i) Unita' centrale di notifica: ai fini dell'applicazione della procedura di informazione di cui all'articolo 1-bis, l'ufficio dirigenziale indicato nel decreto ministeriale di individuazione degli uffici dirigenziali non generali, nell'ambito della Direzione generale cui e' attribuita la relativa competenza dal regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
l) data di notifica: la data in cui la Commissione europea ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5-bis, comma 1, corredata della documentazione prescritta, attraverso il sistema pratico scelto dalla Commissione in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2015/1535 per lo scambio di informazioni;
m) testo definitivo di una regola tecnica: il testo di un progetto di regola tecnica comunicato alla Commissione ai sensi dell'articolo 5-bis, che e' stato approvato definitivamente dal o dai soggetti istituzionali dotati dell'autorita' di apportarvi modificazioni sostanziali;
n) data di adozione di una regola tecnica: la data in cui il testo di un progetto di regola tecnica comunicato alla Commissione ai sensi dell'articolo 5-bis, e' approvato definitivamente dal o dai soggetti istituzionale dotati dell'autorita' di apportarvi modificazioni sostanziali; o) data di pubblicazione ufficiale di una regola tecnica: la data in cui il testo definitivo di un progetto di regola tecnica e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel sito istituzionale dell'Amministrazione o Autorita' che la ha adottata.
Art. 1-bis. Ambito di applicazione della procedura di informazione
1. I progetti di regole tecniche sono sottoposti alla procedura d'informazione di cui alla presente legge.
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Art. 4. Organismi nazionali di normazione italiani
1. L'individuazione e le modifiche degli organismi nazionali di normazione italiani sono comunicate alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico, previo decreto interministeriale adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'interno. La vigilanza sugli organismi di cui al primo periodo e' esercitata dal Ministero dello sviluppo economico, che puo' a tal fine acquisire il parere del Consiglio nazionale delle ricerche e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, limitatamente al settore della sicurezza in caso di incendio, anche il parere del Ministero dell'interno.
2. L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonche', relativamente alle attivita' da svolgere in rapporto con l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione - ETSI e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), congiuntamente l'UNI ed il CEI sulla base di appositi accordi di collaborazione con l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM), elencati nell'allegato II della direttiva 98/34/CE abrogata dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2015/1535, continuano ad operare quali organismi nazionali di normazione italiani come individuati alla data di entrata in vigore del presente articolo.
Art. 5. Adempimenti degli organismi nazionali di normazione italiani
1. Gli organismi nazionali di normazione italiani operano nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e, in particolare, degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 4 di tale regolamento e dell'obbligo di incoraggiare e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese alle norme ed ai processi di sviluppo delle stesse di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento. Almeno una volta ogni anno ciascun organismo nazionale di normazione italiano stabilisce il proprio programma di lavoro che contiene le informazioni sulle norme che l'organismo stesso intende elaborare o modificare, che sta preparando o modificando e che ha adottato nel periodo del programma di lavoro precedente, a meno che non si tratti di recepimenti identici o equivalenti di norme internazionali o europee. Il programma di lavoro indica, in relazione ad ogni norma:
a) l'oggetto;
b) la fase raggiunta nell'elaborazione;
c) i riferimenti a eventuali norme internazionali sulle quali ci si e' basati.
2. Gli organismi nazionali di normazione italiani rendono disponibile il proprio programma di lavoro sul proprio sito web e diffondono un avviso relativo all'esistenza di tale programma almeno in una pubblicazione nazionale sulle attivita' di normazione. I medesimi organismi, al piu' tardi al momento della pubblicazione del programma di lavoro, notificano l'esistenza del programma alle organizzazioni europee di normazione, agli altri organismi nazionali di normazione e alla Commissione europea.
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Art. 8. Contributo agli organismi nazionali di normazione italiani
1. Al fine di consentire l'adeguato svolgimento dell'attivita' di normazione tecnica, in particolare per la sicurezza degli impianti, prodotti, processi e servizi, e un'adeguata partecipazione alle attivita' di cooperazione europea ed internazionale in materia e di promozione della cultura della normativa tecnica, di contenere comunque i costi di acquisto delle norme in particolare a vantaggio delle piccole e medie imprese, artigiani, ordini ed associazioni professionali nonche' di consentire al Ministero dello sviluppo economico di disporre l'eventuale pubblicazione gratuita di norme di particolare interesse pubblico, il Ministero dello sviluppo economico concede agli organismi nazionali di normazione italiani un contributo annuo determinato forfettariamente nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 2 ed in misura pari al 67 per cento di tali disponibilita' per l'UNI e del 33 per cento per il CEI. Tale contributo, tenendo conto di quanto corrisposto anche a titolo di eventuale anticipazione in ciascun anno e degli eventuali conguagli operati nell'anno successivo, mantiene il carattere di cofinanziamento rispetto alle entrate proprie per ricavi da vendite delle norme e per contributi privati e eventualmente dell'Unione europea e non puo' a tal fine comunque eccedere il 50 per cento dei costi iscritti nel bilancio di UNI e CEI nell'esercizio precedente relativamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali. Il Ministero dello sviluppo economico puo' adottare direttive circa le priorita' e le ulteriori finalita' cui destinare il predetto contributo.
2. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 e' posta a carico delle somme annualmente iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per le finalita' previste dal presente comma, il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Parlamento una relazione annuale con la quale viene illustrato l'utilizzo da parte di UNI e CEI delle somme ricevute a titolo di contributo.
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segue in allegato
GU n. 151 del 02.7.1986
Entrata in vigore: 03.07.1986
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