Piano della viabilità aziendale
Documento sula normativa di sicurezza e la strutturazione di un piano di viabilità aziendale in accordo con D.Lgs. 81/2008 Titolo V.
Estratto
Per viabilità aziendale si intende tutto ciò che è connesso con lo spostamento delle persone, dei mezzi di trasporto, delle materie prime e dei prodotti all'interno degli spazi aziendali, siano questi reparti chiusi o aree esterne.
La tendenza è spesso quella di considerare la sicurezza della viabilità interna solo per gli aspetti che riguardano il trasporto o l’esodo in caso d’emergenza; la viabilità generale viene invece spesso vissuta come un problema complementare, difficilmente gestibile per il suo carattere precario e dinamicamente variabile in base a diversi fattori contingenti quali le possibili interferenze causate da ditte esterne (fornitori e manutentori) la varietà e molteplicità dei percorsi e degli stazionamenti dei mezzi di trasporto interni ed esterni, dei pedoni, etc. Bisogna invece puntare ad un organizzazione che consideri importante anche il problema della viabilità come una possibile causa di incidenti importanti per investimento nelle aziende.
Occorre quindi affrontare in modo organico il problema della viabilità di un insediamento gestendola in maniera meno disorganizzata con disposizioni e regole certe definite dall’azienda:
- Semplificare e ridurre il più possibile i flussi dei prodotti, basandosi sul layout aziendale e limitare al massimo le operazioni di trasporto interno, anche utilizzando, dove possibile, dei sistemi automatici d’avanzamento dei prodotti, quali, ad esempio, i nastri trasportatori.
- Riunire in un unico blocco, se possibile, gli spogliatoi, i servizi igienici, i lavabo, le docce ed i locali di riposo: una razionale dislocazione dei servizi igienico-assistenziali permette di realizzare delle strutture complete, agevoli da gestire limitando così le necessità di transito dei pedoni all’esterno dei fabbricati.
- Qualora vi fossero due accessi stradali è buona regola optare per il senso unico nei piazzali esterni con dedicando un accesso all’entrata e l’altro all’uscita; in questo modo si dimezza automaticamente il rischio di investimento da camion e carrelli.
Deve essere data la massima diffusione di quanto definito a tutti i lavoratori, fornitori e visitatori, relativamente a quali siano le regole di viabilità che vigono in azienda.
Gli obblighi relativi alla segnaletica di sicurezza in azienda, che nel D.Lgs. 81/08 sono disciplinati dal Titolo V "Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro", in particolare:
1. Titolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
2. Allegati da XXIV a XXXII
e
3. Decreto interministeriale 4 marzo 2013(*)
(*) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dec. 4 marzo 2013 - Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare
1. L'Art. 163 del D. Lgs. 81/2008 Obblighi del datore di lavoro
...
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'ALLEGATO XXVIII .
Affrontando quindi il tema della segnaletica orizzontale il D.Lgs. 81/08 lascia libertà al datore di lavoro di impiegare soluzioni di comprovata validità oppure, "se del caso", fare riferimento alla legislazione vigente per la regolazione del traffico stradale.
Quindi il datore di lavoro avrà la possibilità di utilizzare questi tre strumenti:
1. le prescrizioni dell'All. XXVIII
2. le norme di buona tecnica
3. la segnaletica prevista per la circolazione stradale.
Si può quindi ritenere valida qualsiasi soluzione che, partendo dai presupposti dell'Art. 163 e dell'All. XXVIII, si riveli valida ed efficace, anche in funzione del rischio da prevenire. La consultazione di norme di buona tecnica, anche straniere, o del Codice della Strada può rivelarsi utile per risolvere situazioni particolari e garantire una chiara e comprensibile segnaletica orizzontale negli spazi di lavoro. La segnaletica dovrà in ogni caso essere oggetto di idonea manutenzione e rifacimento ove necessario, anche per esempio a causa dell'usura del tempo e del passaggio dei mezzi.
Il Codice della Strada
Il campo di applicazione del decreto non coinvolge la segnaletica impiegata per la circolazione stradale, ed è per questo motivo che si può escludere quanto prescritto per la definizione della segnaletica orizzontale aziendale dagli obblighi del Codice della Strada e dai relativi regolamenti di attuazione.
Si tenga presente che il Codice della Strada regolamenta la circolazione di mezzi su una rete stradale che coinvolge differenti velocità di percorrenza e la cui segnaletica deve essere uniforme per consentire a tutti i conducenti una corretta conduzione del mezzo e un'adeguata percezione del significato del segnale.
Altresì espresso rimando alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo è prevista dall'Art. 163 c.3:
Art. 163 c. 3
Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'ALLEGATO XXVIII
...
Allegato XXVIII
prescrizioni per la segnalazione dl ostacoli e dl punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione.
La segnaletica (e le dimensioni) previste dal Codice della Strada, può rivelarsi utile per risolvere situazioni particolari, esempio:
- aree esterne,
- piazzali,
- accessi esterni
in modo che sia garantita una chiara e comprensibile segnaletica orizzontale negli spazi di lavoro pertinenti l'area aziendale.
2. Il Progetto del Piano della viabilità aziendale
Il Piano della viabilità aziendale va progettato e definito in forma scritta, e deve definire le regole di circolazione in uso nei reparti e nelle aree esterne dell’Azienda e stabilire le misure organizzative e procedurali sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi connessi con l’uso dei carrelli elevatori e di tutti gli altri mezzi di trasporto mezzi di trasporto interni ed esterni (traspallet, auto, camion, ecc.) e dei lavoratori/pedoni.
Il piano deve prevedere in particolare:
1. lo stato della pavimentazione e della sua manutenzione deve essere da evitare buche o avvallamenti pericolosi per la stabilità del mezzo e del carico;
2. inoltre va tenuto costantemente pulito da scarti di lavorazione al fine di rendere sicuro il transito di persone e mezzi;
3. adottare una chiara segnaletica che permetta di interpretare chiaramente la viabilità aziendale, la disposizione dei luoghi e degli spazi e l’organizzazione complessiva della circolazione interna;
4. prevedere la separazione delle corsie di marcia, evidenziando con strisce e pittogrammi i luoghi di stoccaggio delle merci, di passaggio dei carrelli e dei pedoni;
5. Realizzare la segnaletica orizzontale con materiali antisdrucciolevoli e ben visibili;
6. Evidenziare gli attraversamenti pedonali, gli STOP, eventuali pericoli particolari (divieti di attraversamento), ostacoli fissi ecc.
Si rammenta che la segnaletica specie quella orizzontale è soggetta ad usura, va tenuta in regolare manutenzione al fine di garantire la sua efficienza nel tempo; è bene che la periodicità del controllo e del ripristino sia definita da apposito programma, facente parte integrale del piano della viabilità.
E' importante informare i lavoratori del contenuto del piano di circolazione interna aziendale e vigilare sul rispetto concreto delle procedure di sicurezza. A questo scopo è consigliabile individuare, con apposita procedura formalizzata, un incaricato al controllo periodico frequente (es. un preposto/capo magazziniere). Nel caso d’inottemperanza del rispetto delle norme di circolazione vigenti all’interno dell’azienda, prendere provvedimenti, quali, ad esempio, richiami verbali e scritti, sospensioni temporanee o definitive ad accedere in azienda da parte di imprese esterne.
Tali provvedimenti vanno presi in caso di:
- velocità eccessiva dei carrelli e dei veicoli;
- condurre i carrelli senza la necessaria visibilità;
- mancato rispetto della segnaletica e delle precedenze;
- parcheggio “selvaggio” dei veicoli, soprattutto se questo avviene in corrispondenza delle uscite d’emergenza;
- deposito “caotico” dei materiali al di fuori delle aree previste, soprattutto quando questo costituisce intralcio alla viabilità e pericolo per i lavoratori in caso di caduta dei materiali stoccati in altezza sui posti di lavoro e di passaggio;
- transito dei pedoni e dei mezzi al di fuori delle zone previste e prescritte;
- condotta dei mezzi d’opera e di trasporto senza permessi, autorizzazioni e formazione specifica;
- trasporto di persone su veicoli non autorizzati.
2.1 Segnaletica orizzontale e verticale
2.1.1 Segnaletica orizzontale
Il D.Lgs. 81/2008 prevede che le vie di circolazione dei veicoli debbano essere chiaramente segnalate con strisce continue chiaramente visibili.
La realizzazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare ed eventuali ostacoli, nonché prestare particolarmente attenzione alla presenza di pedoni.
Tutta la segnaletica deve essere idoneamente mantenuta nel tempo attraverso pulizia o rifacimento e deve essere aggiornata in caso di variazione di layout.
1. Percorsi interni di circolazione per carrelli e pedoni
Le dimensioni seguenti, dettate da indicazioni di costruttori di carrelli, (Vedi a seguire Progetto SicuraMente), sono consigliate per la realizzazione della segnaletica orizzontale delle vie di circolazione al fine di garantire una normale viabilità, evitare interferenze con pedoni ed altri mezzi e consentire manovre in sicurezza:
- Vie a senso unico: larghezza del carrello o del carico trasportato (la più grande delle due) aumentata di 1 metro
- Vie a doppio senso di marcia: larghezza dei due carrelli o dei due carichi trasportati (la più grande tra le due) aumentata di 1,40 metri
- Corsia per il transito di persone, (qualora prevista): larghezza per il transito in sicurezza 80 cm - 1 metro
- Prevedere dei punti di attraversamento pedonale nelle vie di circolazione dei carrelli
- Strisce di delimitazione delle vie di transito: di colore ben visibile (preferibilmente bianco o giallo) e una larghezza di circa 8 - 10 cm.
- Altezza di passaggio della via di circolazione: altezza massima del carrello o del suo carico trasportabile, aumentata di una misura di sicurezza pari, almeno, a 30 centimetri.
Segnaletica verticale
Nei reparti e nelle aree esterne dove transitano i carrelli elevatori deve essere predisposta una specifica cartellonistica di sicurezza per segnalare i rischi legati alla presenza e circolazione del mezzo, gli obblighi relativi all'uso in sicurezza e i divieti. Ecco i segnali obbligatori:
Eventuali punti critici delle vie di transito potranno essere segnalate, come detto, secondo le regole del Codice della Strada.
Parcheggi
I parcheggi devono essere perfettamente identificati e ben visibili. In base al D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), per quanto riguarda le dimensioni dei posti individuali, «Lo stallo minimo per la sosta in superfici assegnato alle automobili, libero da ingombri deve avere le dimensioni di 4,50 x 2,30m», anche se in base alle norme di buona pratica l’ingombro convenzionale standard è pari a 2,50 x 5,00 m. Per ciò che concerne i posti riservati ai disabili, l'art.10 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 prevede una larghezza minima non inferiore a 3,20 m e una lunghezza non inferiore a 6 m. Essi devono essere segnalati orizzontalmente da strisce di delimitazione gialle di larghezza 12 cm e contrassegnati dall’apposito simbolo (come da Regolamento di attuazione del Codice della Strada, art. 149 - Art. 40 . Cod. str.).
Zone pedonali
La segnaletica delle zone pedonali consente di controllare il flusso pedonale, l’accesso alle zone a traffico limitato e le zone vietate al personale e al pubblico. Prima di installare una segnaletica orizzontale, è importante identificare le aree pedonali e le zone riservate ai veicoli.
3. Estratto D.Lgs. 81/2008
D.Lgs. 81/2008
TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Capo I Disposizioni generali
Art. 161. Campo di applicazione
1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare(*).
(*) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dec. 4 marzo 2013 - Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare
...
Art. 162. Definizioni
Art. 163. Obblighi del datore di lavoro
Art. 164. Informazione e formazione
Art. 165. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
segue
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