Guida pratica restrizione n.78 Allegato XVII REACH sulle microplastiche / CE 31.03.2025
Appunti Chemicals | ||
Newsletter n. 101494 del 19 Aprile 2025 | ||
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Restrizione n.78 All. XVII REACH microplastiche / CE 31 Marzo 2025 ID 23754 | 06.04.2025 / In allegato (EN) Il regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione che limita le microparticelle di polimeri sintetici, da sole o aggiunte intenzionalmente a miscele, meglio noto come "restrizione sulle microplastiche", (restrizione n. 78 all'Allegato XVII del Regolamento REACH) ha iniziato ad applicarsi il 17 ottobre 2023. La Commissione ha preparato una guida esplicativa per aiutare le parti interessate e i paesi dell'UE a implementare le nuove norme. Questa guida è composta da: - una parte narrativa (Parte I) che descrive in termini semplici le disposizioni e l'attuazione prevista della restrizione; La Parte I della Guida è in fase di traduzione in 22 lingue ufficiali dell'UE. Le traduzioni saranno pubblicate su questa pagina nel corso del terzo trimestre del 2025. Non sono previste traduzioni per le Parti II e III. La guida, elaborata in consultazione con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e i paesi dell'UE, verrà regolarmente aggiornata man mano che emergeranno esigenze di ulteriori chiarimenti dall'attuazione pratica della restrizione. Le versioni future della Guida saranno sviluppate e pubblicate dall'ECHA. Glitter Le informazioni riportate di seguito sono ulteriormente dettagliate nella Guida esplicativa, a seguito di discussioni con i paesi dell'UE. Perché la Commissione vuole vietare i glitter? Lo scopo del divieto delle microplastiche, che includono i glitter, è quello di ridurre l'inquinamento ambientale e il rischio per l'ambiente che causano. I glitter di plastica possono essere sostituiti con glitter più ecologici che non inquinano i nostri oceani. La vendita di glitter sarà completamente vietata a partire dal 17 ottobre 2023? No, sono interessati solo alcuni tipi e usi di glitter, a seconda di cosa è fatto il glitter, a cosa serve e se è sciolto o intrappolato all'interno di un oggetto. Inoltre, i prodotti già sul mercato, ad esempio quelli sugli scaffali o nelle scorte dei fornitori, possono continuare a essere venduti fino a esaurimento scorte. Composizione: Sono interessati solo i glitter realizzati in plastica non biodegradabile e insolubile. I glitter biodegradabili, solubili, naturali o inorganici non sono considerati microplastiche , quindi sono fuori dall'ambito della restrizione e possono continuare a essere venduti. Usi: Solo la vendita di glitter di plastica (non biodegradabili, insolubili) per usi che non sono esentati o non hanno un periodo transitorio è interessata dal divieto di vendita, come arti e mestieri e giocattoli. I glitter utilizzati in cosmetici e detergenti (e per altri usi che beneficiano di uno specifico periodo transitorio ai sensi del paragrafo 6 della restrizione) possono continuare a essere venduti fino alla fine di tale periodo. I glitter di plastica sciolti per usi senza un periodo di transizione, come arti e mestieri, giocattoli, sono vietati a partire dal 17 ottobre 2023 (a meno che non siano biodegradabili o solubili o altrimenti esentati). Tuttavia, i glitter di plastica non sono interessati dal divieto se, durante l'uso finale, sono contenuti con mezzi tecnici e sono incorporati in modo permanente in una matrice solida (ad esempio colla glitterata, vernici e determinati inchiostri). Gli articoli con glitter applicati sulla superficie non rientrano nell'ambito di applicazione della restrizione. La restrizione sulle microplastiche riguarda le microparticelle di polimeri sintetici, meglio note come microplastiche, da sole o aggiunte intenzionalmente a miscele. Gli articoli non rientrano nell'ambito di applicazione. I glitter di plastica da soli (chiamati anche glitter di plastica sciolti) devono essere considerati una miscela ai sensi del REACH e pertanto rientrano nell'ambito della restrizione. - Il divieto di immissione sul mercato (paragrafo 1 della restrizione) si applica a partire dal 17 ottobre 2023 alle microplastiche, compresi i glitter di plastica, da soli o aggiunti intenzionalmente ai prodotti, per usi per i quali non è previsto un periodo transitorio ai sensi del paragrafo 6 (ad esempio kit per arti e mestieri, giocattoli, con alcune eccezioni, ecc.). Tuttavia, vi sono eccezioni che non sono interessate dalle restrizioni - prodotti, compresi i glitter, realizzati in materiale inorganico (ad esempio vetro, metallo), naturale, biodegradabile o solubile in acqua (fuori dall'ambito perché non sono considerati microplastiche) - microplastiche, compresi i glitter di plastica, che sono contenute con mezzi tecnici o perdono la loro natura di microplastiche quando vengono utilizzate, o sono incorporate in modo permanente in una matrice solida (ad esempio intrappolate in colla, vernici o determinati inchiostri, o all'interno di oggetti solidi) (deroga ai sensi del paragrafo 5) - prodotti che sono articoli sotto REACH - prodotti già immessi sul mercato il 17 ottobre 2023 Le microplastiche, compresi i glitter di plastica, che vengono utilizzate da sole o in prodotti per usi per i quali è stabilito uno specifico periodo di transizione ai sensi del paragrafo 6 (ad esempio cosmetici, detergenti) possono continuare a essere vendute fino alla fine di tale periodo di transizione. Ad esempio, i glitter di plastica sfusi utilizzati come prodotto cosmetico , così come i cosmetici contenenti glitter ( o altre microplastiche ) hanno periodi di transizione specifici ai sensi del paragrafo 6 e possono continuare a essere venduti fino alla fine di tale periodo di transizione. - 16 ottobre 2027 incluso, per i cosmetici da risciacquare (paragrafo 6b) Infine, i prodotti contenenti glitter di plastica o altre microplastiche (per usi diversi da quelli stabiliti al paragrafo 6) immessi sul mercato prima del 17 ottobre 2023 non devono essere richiamati o ritirati dal mercato, ma possono continuare a essere venduti, conformemente al paragrafo 16. Questo sarebbe il caso, ad esempio, dei prodotti finiti nelle scorte dei distributori/importatori/dettaglianti. Tuttavia, si noti che per beneficiare della deroga di cui al paragrafo 16 della restrizione e continuare a essere venduti, i prodotti importati che non beneficiano di un periodo transitorio ai sensi del paragrafo 6 (ad esempio kit per l'artigianato, giocattoli) devono arrivare sul territorio doganale dell'UE prima del 17 ottobre 2023. Voce 78 Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 [...] Fonte: CE Collegati ![]() |
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