CEI 0-2 | Guida documentazione progetto impianti elettrici / Aggiornamento Ed. Marzo 2022
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28 Novembre 2024 | |||||||||||||
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CEI 0-2 | Guida documentazione progetto impianti elettrici / 2022 ID 6904 | Rev. 1.0 del 22.04.2022 / Documento allegato In allegato la Guida CEI 0-2:2022 con link, rifermenti e schemi, che ha lo scopo di definire la documentazione tecnica di progetto degli impianti elettrici, elettronici e di comunicazione elettronica (EEC) per tutte le tipologie di edificio, civile o industriale, compresi gli impianti di protezione contro i fulmini. La Guida soddisfa quanto previsto dall'Articolo 5, comma 3 del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37. Update 19.04.2022 Pubblicata a Marzo 2022 l'Ed. 2022 CEI 0-2:2022 (2a) Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici, che sostituisce l'Ed. 2002 (1a). Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 La documentazione del progetto degli impianti in relazione al loro livello progettuale (fattibilità, definitivo ed esecutivo) e alla destinazione d’uso dell’opera (privata, pubblica) è sintetizzata nel Paragrafo 3.2, Tabella 3-A. I tre livelli progettuali: sono previsti dalla legge per gli appalti pubblici; negli altri casi la documentazione prodotta deve per lo meno rispettare le indicazioni della Tabella 3A e gli accordi intervenuti tra professionista e committente. Nell’allegato A sono riportate informazioni utili al progettista per la redazione dei documenti. La Guida CEI si applica ai progetti degli impianti elettrici, elettronici e di comunicazione elettronica (EEC) per tutte le tipologie di edificio, civile o industriale, di seguito definiti “impianti EEC”. La Guida CEI definisce la documentazione di progetto per i nuovi “impianti EEC” per la trasformazione, l’ampliamento di quelli esistenti, qualunque sia l’esigenza della sua redazione. La documentazione è predisposta per consentire la valutazione, la realizzazione, le verifiche, l’esercizio e la manutenzione a regola d’arte, secondo le norme e le leggi di riferimento in vigore. Excursus: 1 Generalità 1.1 Scopo La presente Guida ha lo scopo di definire la documentazione tecnica di progetto degli impianti di energia, degli impianti radiotelevisivi, delle antenne, degli impianti telefonici e di trasmissione dati, degli impianti elettronici in genere, degli impianti di rilevazione automatico e manuale di gas, di fumo e d'incendio e degli impianti di protezione contro i fulmini. Tali impianti saranno di seguito definiti “impianti EEC (Elettrici, Elettronici e Comunicazione elettronica)”. La documentazione in oggetto è predisposta per consentire la valutazione, la realizzazione, le verifiche, l’esercizio e la manutenzione a regola d’arte, secondo le leggi e le norme di riferimento in vigore. Le regole per la redazione dei documenti per gli impianti elettrici sono riportate nella Norma CEI EN 61082-1 “Preparazione di documenti utilizzati in elettrotecnica - Parte 1: Regole”. 1.2 Campo di applicazione La Guida si applica ai nuovi “impianti EEC (Elettrici, Elettronici e Comunicazione elettronica)” e alla trasformazione e/o ampliamento di quelli esistenti. Nella Guida il termine “opera” è utilizzato per indicare ogni tipologia di opera dell’uomo (per esempio, edificio, immobile, impianto, applicazione, intervento, lavoro, ecc.). Si sottolinea che la progettazione degli impianti EEC deve essere fatta contestualmente a quella delle altre opere (strutturali, edili, ecc.), al fine di poter prevedere adeguate infrastrutture destinate a ospitarli. 1.3 Definizioni 1.3.1 progetto il progetto è il momento di ideazione e deve essere redatto per tutti gli “impianti EEC (Elettrici, Elettronici e Comunicazione elettronica)”. Il progetto comprende gli studi che, partendo dalla conoscenza delle prestazioni richieste nelle condizioni ambientali e di funzionamento assegnate dal committente, produce le informazioni necessarie e sufficienti per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche e la relativa stima economica per l’appalto, la realizzazione, le verifiche, le prove, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto elettrico in conformità alla regola d’arte. Il progetto è lo strumento per rispondere alle richieste del committente nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme tecniche, al fine di conseguire la sicurezza e la funzionalità dell’impianto nel tempo. Il progetto degli impianti EEC di un’opera multidisciplinare deve essere redatto contestualmente al progetto dell’opera nel suo insieme. Per un uso razionale delle infrastrutture, per una corretta distribuzione degli impianti EEC e per un significativo contenimento dei costi dell’opera è indispensabile la collaborazione tra progettisti dei vari impianti EEC, il committente e i progettisti delle altre discipline, già nella fase del progetto di fattibilità. 1.3.2 impianto EEC (Elettrico, Elettronico e Comunicazione elettronica) per impianti elettrici, elettronici e di comunicazione elettronica (EEC) si intendono, seppur in termini non esaustivi: gli impianti di energia e di illuminazione, gli impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti telefonici e di trasmissione dati, gli impianti elettronici in genere, gli impianti di rilevazione automatica e manuale di gas, di fumo e d'incendio e gli impianti di protezione contro i fulmini. 1.3.3 documentazione di progetto la documentazione di progetto è l’insieme degli elaborati previsti nei tre livelli di progettazione, laddove necessari (vedi Tabella 3- A). 2.2 Livelli di progetto Come indicato in 1.3.1, l’attività di progettazione si può articolare secondo tre livelli(2) di successive definizioni tecniche: progetto di fattibilità, progetto definitivo e progetto esecutivo. Il “progetto di fattibilità” tecnica ed economica individua, tra più soluzioni dell’opera da realizzare, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per il committente dell’opera, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità può individuare altresì i profili e le caratteristiche più significative dei successivi livelli di progettazione in funzione delle dimensioni economiche, della tipologia e categoria dell’intervento. Il “progetto definitivo” individua compiutamente l’opera da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal committente e ove presente, dal progetto di fattibilità. Il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte degli enti preposti, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione dell’opera e il relativo cronoprogramma. Il “progetto esecutivo”, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio l’opera da realizzare, il relativo costo previsto e il cronoprogramma, in coerenza con il progetto definitivo, e deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Inoltre, il progetto esecutivo deve essere corredato del piano di sicurezza in fase di progettazione e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. La progettazione secondo i tre livelli di successive definizioni tecniche sopra riportate è obbligatoria per i soli appalti pubblici(3). Negli altri casi essa può essere semplificata in accordo con il committente qualora, con un numero di livelli inferiore, sia completamente definita l’opera e siano soddisfatte le esigenze di qualità e funzionalità richieste dal committente e rispettati i livelli di sicurezza previsti dalla legislazione vigente. (2) I tre livelli sono conformi a quelli stabiliti per i lavori pubblici dal codice dei contratti e appalti pubblici D. Lgs. 18/04/2016 N. 50 e successive modifiche. Nota Legge 11 febbraio 1994, n.109 Provvedimento abrogato dal D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 a sua volta provvedimento abrogato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Art. 23 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i servizi) 1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilita' tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed e' intesa ad assicurare: Bozza DM attuazione art. 23 co. 3 Dlgs 50/2016 - Livelli progettuali - MIT - 17.05.2018 - Schema di Decreto Ministeriale recante “Definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali” ai sensi dell’articolo 23, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (non ancora pubblicato) Art. 216, comma 4 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 3 Documentazione di progetto 3.1 Generalità La documentazione di progetto è l’insieme degli elaborati progettuali. La consistenza della documentazione di progetto dei diversi “impianti EEC (Elettrici, Elettronici e Comunicazione elettronica)”, in relazione alla destinazione d’uso dell’opera, e i contenuti dei singoli documenti sono descritti nei Paragrafi 3.3, 3.4 e 3.5, rispettivamente per il “progetto di fattibilità”, il “progetto definitivo” e il “progetto esecutivo”. Per gli “impianti EEC (Elettrici, Elettronici e Comunicazione elettronica)” non compresi nel comma 2, Articolo 5 del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 e quindi non soggetti all’obbligo di redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali nell’ambito delle rispettive competenze, in generale non è necessario eseguire il progetto di fattibilità e il progetto definitivo(4). 3.2 Consistenza della documentazione di progetto dell’impianto elettrico in relazione alla destinazione d’uso dell’opera Nella Tabella 3-A seguente sono elencati i documenti che costituiscono il progetto degli impianti per le diverse destinazioni d’uso delle opere (pubbliche o private), fermo restando il diritto del committente di richiedere ulteriori documenti da concordare in fase di definizione dell’incarico. 3.3 Documentazione del progetto di fattibilità tecnica e/o economica I contenuti dei singoli documenti del progetto di fattibilità sono descritti negli articoli seguenti. 3.3.1 Documento di fattibilità delle alternative progettuali – Relazione tecnico illustrativa Il documento di fattibilità delle alternative progettuali costituisce la prima fase di elaborazione del progetto e contiene il confronto comparato mediante analisi multicriteri oppure analisi costi-efficacia delle varie alternative progettuali. Essa generalmente contiene: a) la descrizione del progetto; 3.4 Documentazione del progetto definitivo Il progetto definitivo rappresenta lo sviluppo dei contenuti del progetto di fattibilità e, qualora gli “impianti EEC” non siano un’opera a sé stante, deve essere effettuato unitamente al progetto definitivo di tutte le altre opere: edili, meccaniche e le altre presenti. Il livello di progettazione di questo livello è adeguato ad assolvere a quanto richiesto dalla legge al fine del rilascio del permesso di costruzione ed equivalenti. 3.5 Documentazione del progetto esecutivo Il progetto esecutivo approfondisce e particolarizza i contenuti del progetto definitivo, se previsto. Qualora gli “impianti EEC” non siano un’opera a sé stante, deve essere effettuato congiuntamente al progetto esecutivo di tutte le altre opere: edili, meccaniche e le altre presenti. Il progetto dovrà prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti, al fine di ottimizzare le fasi di realizzazione dell’opera nel suo insieme. I criteri e le modalità di esecuzione, nonché i risultati dei calcoli, devono essere descritti ed esposti in modo da consentirne un’agevole lettura e valutazione. I contenuti dei singoli documenti del progetto esecutivo, se previsti in base alle indicazioni della Tabella 3-A sono descritti negli articoli che seguono. Fig. 1 Livelli di progetto Tab. 3-A Consistenza della documentazione di progetto degli impianti EEC (Elettrici, Elettronici e Comunicazione elettronica) in relazione alla destinazione d’uso dell’opera
(5) In caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità.
Legenda SI: Documento previsto nella generalità dei casi.
NO: Documento non necessario.
F: Documento facoltativo, da redigere quando ritenuto necessario dal progettista in base alle caratteristiche e complessità del progetto
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_________ Indice: INDICE ... Fonte: Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022 Matrice revisioni
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