Nuovo accordo formazione sicurezza lavoro 2022 / Note
Appunti Sicurezza lavoro | ||
30 Novembre 2024 | ||
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Nuovo accordo formazione sicurezza lavoro 2022 / Note ID 17458 | Update 28.08.2022 / Documento completo allegato Stato al 28.08.2022 Non emanato l'accordo formazione sicurezza lavoro armonizzato (previsto entro il 30 giugno 2022) alla data news / seguiranno aggiornamenti. E' ancora atteso il nuovo Accordo armonizzato formazione sicurezza lavoro 2022 previsto dall'Art. 13 del DL 146/2021 entro il 30 giugno 2022 (Decreto sicurezza lavoro Draghi), resta in vigore l'Accordo formativo vigente: - Lavoratori / Dirigenti / Preposti La Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 (Decreto sicurezza lavoro Draghi), recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021), con l'Art. 13 Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha apportato modifiche, in particolare, all'Art. 37 c. 2 del D.Lgs. 81/2008: "...Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; Il datore di lavoro quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (nota INL n. 1/2022). Fig. 1 - Schema previsioni per il nuovo Accordo armonizzato formazione sicurezza lavoro 2022 Con la nota INL n. 1/2022 è precisato anche che "In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021" Formazione in aula o FAD La Legge 19 maggio 2022, n. 52 di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 ha previsto che la Formazione ìn accordo con l'Art. 37 c. 2, nelle more dell'emanazione del nuovo accordo sulla formazione sicurezza Fig. 2 - Formazione oltre che in presenza erogabile anche in modalità FAD (sincrona - videoconferenza) (*) La modalità FAD asincrona (e-learning) non decade, è sempre possibile secondo Accordi CSR in vigore Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 Art. 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro) 1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalita' in presenza sia con la modalita' a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalita' sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza. Tutte le modifiche all'Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (DL 146/2021) Decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: 2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato"; 3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo"; 4) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: "7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificita' della formazione nonche' l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attivita' formative devono essere svolte interamente con modalita' in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi"; segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022 Collegati |
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