Benessere organizzativo: Modelli di indagine ANAC
Appunti Sicurezza lavoro | ||
22 Novembre 2024 | ||
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Benessere organizzativo: Modelli di indagine ANAC ID 18024 | 08.11.2022 / In allegato Modelli / Esempi Modelli per la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di misurazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico” (art. 14, comma 5 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150). Trasferiti da ANAC al Dipartimento della Funzione pubblica. Rivolti alle PA, inizialmente i risultati delle indagini dovevano essere resi obbligatoriamente pubblici (previsione abrogata da D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97). I Modelli sono importanti e utilizzati in ambito Sicurezza lavoro/Organizzazione lavoro. Il questionario ANAC è composto da 17 sezioni, per un totale di 85 domande. Sezioni domande questionario Il questionario sul Benessere Organizzativo è uno strumento predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni pubbliche (ANAC), in applicazione dell’art. 14, comma 5, del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150. Il Documento dell’ANAC denominato “Modelli per la realizzazione di indagini sul personale dipendente” ha ad oggetto i modelli che la Commissione deve fornire agli Organismi indipendenti di valutazione - OIV - per realizzare le indagini sul personale dipendente “volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale” (di seguito chiamata indagine), ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150. Le Amministrazioni, nella prospettiva di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi, devono opportunamente valorizzare il ruolo centrale del lavoratore nella propria organizzazione. La realizzazione di questo obiettivo richiede la consapevolezza che la gestione delle risorse umane non può esaurirsi in una mera amministrazione del personale, ma implica una adeguata considerazione della persona del lavoratore proiettata nell’ambiente di lavoro. Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150 Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della performance 5. L’Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all’articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione. (Abrogato da D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 / ndr) Precisazioni in ordine all’indagine sul benessere organizzativo La Commissione nella seduta del 29 maggio 2013, in relazione ai modelli per la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico, ha precisato che: 1. il superiore gerarchico va individuato nel superiore che al singolo dipendente assegna gli obiettivi e successivamente ne valuta la performance individuale; 2. le amministrazioni, con riferimento alle domande con la polarità negativa (A.04, A.05, A.09, B.04,B.07, H.05), devono dare precise indicazioni in occasione della somministrazione dell’indagine sulla compilazione del questionario e ne devono tener conto successivamente in sede di analisi dei dati e della loro elaborazione; 3. ai sensi dell’art. 20, comma 3 del D. Lgs. 33/2013, le singole amministrazioni devono pubblicare i risultati dell’indagine (*) sui propri siti istituzionali, oltre che trasmetterli alla CiVIT (ANAC / ndr). (*) I dati, non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97. Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti. 3. Comma abrogato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97. Questionario Benessere Organizzativo ... Collegati |
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