Nuove regole per traghettare merci pericolose
Il Decreto Legge 303/2014 del 7 Aprile 2014 ha cambiato le norme per l'imbarco delle merci pericolose sui traghetti.
Le principali novità riguardano quantità limitate e le attività d'imbarco e sbarco. Una circolare del ministero dei Trasporti chiarisce alcuni aspetti di procedura.
Il decreto prevede che si posano imbarcare merci pericolose in parziale regime ADR/RID, nel caso di quantità limitate o esenti.
Resta sempre attivo il divieto d'imbarcare i prodotti non espressamente citati dal codice IMDG o espressamente autorizzate, qualunque sia la loro quantità.
Nel caso di merci consentite in quantità limitate o esenti, non è più obbligatoria l'autorizzazione all'imbarco o al trasporto, ma è sufficiente una comunicazione scritta dell'Autorità marittima al porto d'imbarco, che assicuri che il trasporto abbia le caratteristiche idonee e che sia conforme alle esenzioni dei capitoli 3.4 e 3.5 dell'ADR e del RID.
Il punto 5,1 del decreto ribadisce l'obbligo del documento che certifica la rispondenza dei veicoli imbarcati alle caratteristiche espresse dal punto 5 della risoluzione IMO A.581(14).
Tale documento finora doveva essere rilasciato dall'Amministrazione del Paese d'immatricolazione (o da enti da esso autorizzati).
Novità riguardano anche il trasporto di materiale radioattivo e di rifiuti pericolosi.
Per la spedizione di rifiuti pericolosi, la documentazione per la tracciabilità dei rifiuti è rappresentata dalla scheda Sistri e fino al 31 dicembre 2014 (salvo ulteriori proroghe) dal formulario d'identificazione. Perciò, entrambi devono essere allegati alla domanda d'imbarco e sbarco.
Fonte: Trasporto Europa
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