Linee guida adeguamento strutture sanitarie Regione Piemonte
Appunti Sicurezza lavoro | ||
24 Novembre 2024 |
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Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio Linee guida adeguamento strutture sanitarie Regione Piemonte E' entrato in vigore il 26 aprile 2016 il Decreto per gli obblighi di adeguamento alle norme di Prevenzione Incendi nelle strutture sanitarie. Il Decreto del Ministero dell'interno 19 Marzo 2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25-3-2015, ha fissato nel 24 Aprile 2016 il primo termine per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi previste all’art.2 del Decreto 19 marzo 2015. In particolare il punto 1.b) dell’art. 2 prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, presentino una SCIA ex art.4 del DPR n.151/11, attestante la predisposizione e l’adozione di un apposito Sistema di Gestione della Sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del DM 18.09.2002, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione. Il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio delle attività sanitarie (SGSA) è definito attraverso uno specifico documento presentato all’organo di controllo redatto in base ai principi stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998 e aggiornato in corrispondenza delle successive fasi di adeguamento dell’attività, indicando le misure migliorative poste in atto, valutando ed esplicitando i provvedimenti adottati relativamente ai seguenti punti: In particolare il SGSA deve contenere: Deve essere individuato un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011, con mansioni di pianificazione, coordinamento e verifica dell’adeguamento nelle varie fasi previste, indicando la posizione nell’organigramma aziendale e le relative deleghe. Sono designati gli addetti antincendio, individuati con i seguenti criteri: Il numero minimo degli addetti di compartimento è stabilito dalla tabella 1 (i numeri non interi ricavati dai calcoli devono essere arrotondati all’unità superiore).
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