Impianti elettrici Locali uso medico | CEI 64-8/7 e Registro verifiche e manutenzioni / Ed. 2.0 Ott. 2024
Appunti Impianti | |||||||||||||||||
Newsletter n. 98297 del 22 Novembre 2024 | |||||||||||||||||
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Impianti elettrici Locali uso medico CEI 64-8/7 e Registro / Ed. 2024 ID 6453 | Rev. 2.0 del 13.10.2024 / Documento aggiornato CEI 64-8:2024 Rev. 2.0 del 13.10.2024 / CEI 64-8 (2024) Il Documento Rev. 2.0 del 13.10.2024 è aggiornato all'Ed. 9a CEI 64-8 (2024) Il presente elaborato illustra le disposizioni legislative e normative per lo svolgimento delle verifiche, controlli e manutenzione degli impianti elettrici nei locali medici tra cui le norme tecniche CEI 64-8/6 e CEI 64/710 Ed. 9a 2024 (in rosso le novità), fornendo, inoltre, un modello di Registro delle verifiche e manutenzioni, in formato .doc (riservato Abbonati) editabile. Download Documento Preview Gli Interventi di verifica, controllo e manutenzione su un impianto elettrico di un locale medico possono essere schematizzati in 3 tipologie: Normativa di riferimento: Norme tecniche di riferimento: 1. Premessa Excursus I controlli ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 81/08 hanno per oggetto tutto l’impianto elettrico, non solo l’impianto di messa a terra, oltre all’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. Ancora non è stato emanato il decreto di cui al comma 2 dell’art. 86, che avrebbe dovuto stabilire le modalità e i criteri per l’effettuazione dei controlli, pertanto si può ritenere che questi siano gli stessi di una verifica. Art. 86. Verifiche e controlli 1. Ferme restando le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1. (*) 3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza. Il MISE avrebbe dovuto definire, tramite un decreto attuativo, di cui al comma 2, le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, che alla data, sono inerenti solo gli impianti di terra e impianti di protezione dai fulmini secondo il D.P.R. 462/2001, ma non per gli impianti elettrici nel loro complesso. (*) L'assenza del decreto attuativo non rimanda l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare regolare manutenzione all'impianto elettrico nel suo complesso, di mantenere un registro dei controlli a disposizione dell'autorità di vigilanza. La verifica di un sistema elettrico collegato alla rete può essere effettuata con riferimento alla norma CEI 64-8/6, che fornisce le prescrizioni per le verifiche di qualsiasi impianto elettrico. Per gli impianti elettrici nei locali a uso medico, ulteriori prescrizioni si trovano nella norma CEI 64-8/7-710 (Ed 9a 2024). In aggiunta a quanto previsto da tali norme, prescrizioni e considerazioni aggiuntive specifiche per i lavori elettrici possono essere trovate nella norma CEI 11-27 (V Ed. 2021). Una guida alle verifiche degli impianti elettrici è la CEI 64-14. Guide alle verifiche ai sensi del D.P.R. 462/2001 sono la: Riferimenti CEI verifiche impianti elettrici locali medici Tipi di verifica Dal punto di vista della terminologia adottata dalle norme tecniche, le verifiche si dividono in: - verifica iniziale e - verifiche periodiche, anche se, a volte, durante la realizzazione dell’impianto possono essere svolte delle verifiche parziali che hanno lo scopo di ausilio alla prosecuzione dei lavori. La verifica iniziale serve per determinare la conformità dell’impianto allo stato dell’arte in vigore (al fine anche del rilascio della dichiarazione di conformità), per controllare la conformità dell’installazione al progetto e per identificare eventuali difetti dell’impianto. Le verifiche iniziali, da eseguire prima della messa in servizio iniziale, devono essere ripetute dopo modifiche o riparazioni, prima della nuova messa in servizio [...] Le verifiche periodiche sono volte a determinare la permanenza nel tempo dei requisiti di funzionalità e sicurezza dell’impianto e di tutte le apparecchiature che lo costituiscono. Le verifiche periodiche sono utili a confermare che l’impianto non sia danneggiato o deteriorato, in modo da ridurre la sicurezza, e per identificare eventuali difetti dell’impianto che non sono stati messi in evidenza con le verifiche precedenti. L’esito di qualsiasi tipo di verifica è verbalizzato ed è tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza. Tabella 1 - Verifiche iniziali (Update CEI 64-8 Ed. 9a 2024) Verifiche straordinarie “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositividi protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” Art. 7 - Verifiche straordinarie 1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall’ASL o dall’ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI. 2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di: a) esito negativo della verifica periodica; Nel caso in cui la verifica si sia conclusa con esito negativo a causa di qualche non conformità allo stato dell’arte, oppure se l’impianto è stato sottoposto a modifiche sostanziali (ad es. aggiunta di una nuova parte o rifacimento completo di un’altra parte), o se il datore di lavoro ritiene che vi siano le condizioni per una verifica prima che sia trascorso il periodo di tempo prestabilito (ad es. perché ha effettuato riparazioni e/o sostituzioni di componenti deteriorati), è facoltà del datore di lavoro richiedere una verifica straordinaria, secondo le modalità descritte nell’art. 7 del D.P.R. 462/2001. CEI 64-8/6 Frequenza delle verifiche Secondo la CEI 64-8/6 (punto 62.2.1), la frequenza della verifica periodica di un impianto va determinata considerando il tipo di impianto e componenti, il suo uso e funzionamento, la frequenza e la qualità della manutenzione e le influenze esterne a cui l’impianto è soggetto. In qualche caso, l’intervallo di tempo è stabilito da prescrizioni di carattere legislativo. Secondo la CEI 64-8/6, l’intervallo di tempo può essere di alcuni anni (per esempio 5 anni), con l’eccezione dei seguenti casi per i quali, esistendo un rischio maggiore, sono richiesti intervalli di 2 anni: - gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (Sezione 751); CEI 64-8/7 710.6 Verifiche nei locali di gruppo 1 e 2 Devono essere registrate le date ed i risultati delle prove e delle misure di ciascuna verifica, la quale deve essere effettuata da un tecnico qualificato. 710.61 Verifiche iniziali Le verifiche indicate nel seguito nei punti da a) a d) sono da aggiungere a quelle indicate nell’Articolo 6.4 della Parte 6. Le verifiche devono essere effettuate prima della messa in servizio iniziale e, dopo modifiche o riparazioni, prima della nuova messa in servizio: (2024) a) prova funzionale dei dispositivi di controllo dell’isolamento di sistemi IT-M e dei sistemi di allarme ottico e acustico; Commento 710.62 Verifiche periodiche Devono essere effettuate le seguenti verifiche periodiche nei seguenti intervalli di tempo indicati: a) prova funzionale dei dispositivi di controllo dell’isolamento: un anno; Le verifiche periodiche devono essere realizzate in stretta cooperazione con il responsabile medico, in modo da ridurre al minimo i rischi per i pazienti. Modello registro verifiche e manutenzione Impianti elettrici Locali uso medico In allegato modello di registro Verifiche e manutenzione impianti elettrici di locali ad uso medico, in formato .doc, editabile riservato Abbonati. Il registro per i locali medici soddisfa le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e della sezione 710 della Norma CEI 64-8 ed è aggiornato alla Ed. 9a (2024). [...] Certifico Srl - IT | Rev. Rev. 2.0 2024 Matrice Revisioni
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